MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2006 

Disposizioni per la raffinazione di zucchero di canna greggio.
(GU n.135 del 13-6-2006)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio
2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero,  ed  in particolare l'art. 29, che disciplina il fabbisogno
tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione;
  Vista  la legge 11 marzo 2006, n. 81, recante conversione in legge,
con  modificazioni,  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante
interventi     urgenti     per     i     settori    dell'agricoltura,
dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita'
d'impresa,  e  in particolare l'art. 2, comma 5-bis, che prescrive le
modalita'  per l'assegnazione della quota di raffinazione di zucchero
di canna greggio prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Tenuto  conto  che,  in  base ai disposto dell'art. 2, comma 5-bis,
della   sopraindicata   legge  n.  81/2006,  deve  essere  assicurata
l'unitarieta'  della  quota  di  raffinazione e che essa implica, per
garantire  l'economicita'  della  lavorazione, la realizzazione della
produzione in un unico impianto;
  Considerato  che  l'attivita' di raffinazione a tempo pieno implica
la realizzazione di uno stabilimento industriale dedicato, e che tale
realizzazione  presuppone  la  certezza  di poter utilizzare la quota
prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;
  Ritenuta   pertanto  la  necessita'  di  individuare  quanto  prima
l'impresa  destinata  ad  usufruire  della  quota sopraindicata, onde
permettere   alla   impresa  medesima  di  realizzare  l'impianto  in
argomento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.   In  attuazione  dell'art.  29,  paragrafo 2,  lettera a),  del
regolamento  (CE)  n.  318/2006,  la  quota  per  la  raffinazione di
zucchero di canna greggio, pari a 50.000 tonnellate nella campagna di
commercializzazione  2007/2008 e 100.000 tonnellate nella campagna di
commercializzazione 2008/2009, e' assegnata con le modalita' previste
dal presente decreto.
  2.  La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio di cui al
comma 1,  e' assegnata ad una sola impresa che garantisca, attraverso
un   suo   stabilimento,  la  raffinazione  dell'intero  quantitativo
assegnato,  a  partire  dalla  campagna  2007/2008. La quota non puo'
essere  ceduta.  La  mancata realizzazione dell'impianto o la mancata
utilizzazione  della quota comportano la revoca della quota medesima;
il Ministero valuta eventuali cause di forza maggiore che non abbiano
consentito l'utilizzo della quota.
  3.  Nella  assegnazione  della  quota e' considerata prioritaria la
ubicazione    dello   stabilimento   nelle   regioni   dell'obiettivo
convergenza.  L'esperienza imprenditoriale nel settore e la esistenza
di  una  rete  di distribuzione del prodotto nel territorio nazionale
costituiscono  requisiti preferenziali nella assegnazione della quota
medesima.
  4.  Le imprese interessate alla assegnazione della quota presentano
istanza,  entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
filiere   agricole  e  agroalimentari.  L'istanza  e'  corredata  dal
progetto   concernente  lo  stabilimento  di  produzione  e  contiene
esplicito  impegno  a  fornire  ogni  chiarimento  di  ordine tecnico
concernente  la  realizzazione  dell'impianto  medesimo. La eventuale
sussistenza  dei  requisiti  preferenziali  indicati  al comma 3 deve
essere rappresentata nell'istanza, allegando idonea documentazione.
  5.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di cui al
comma 4,   il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -
Dipartimento   delle   filiere   agricole  e  agroalimentari  dispone
l'assegnazione della quota.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2006
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 288