AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 giugno 2006 

Criteri  per  il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis,
del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11
del decreto legislativo n. 79/1999. (Deliberazione n. 113/06).
(GU n.155 del 6-7-2006)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 16 giugno 2006;
  Visti:
    il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato
ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  4 agosto  1994  (di  seguito:  provvedimento CIP n.
6/92);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445   (di   seguito:  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con   il  Ministro  dell'ambiente
11 novembre  1999,  successivamente abrogato e sostituito dal decreto
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  24 ottobre 2005 (di
seguito: decreto 24 ottobre 2005);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di    seguito:   l'Autorita)   19 marzo   2002,   n.   42/02,   come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
42/02);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007,    riportato    nell'allegato    A    alla   deliberazione
dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.   5/04  (di  seguito:  Testo
integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5 febbraio 2004, n. 8/04, e la
relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 8/04);
    gli   esiti   dei   ricorsi   presentati   innanzi  al  tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia  e  al Consiglio di Stato
avverso la deliberazione n. 8/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile  2004,  n. 60/04 (di
seguito: deliberazione n. 60/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno 2005, n. 101/05, e la
relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 101/05);
  Considerato che:
    il  titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92 prevede
che  il  prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga
aggiornato  anche  a  seguito  di  modifiche normative che comportino
maggiori costi o costi aggiuntivi;
    i  soggetti  responsabili  degli  impianti  alimentati  da  fonti
assimilate  che  cedono l'energia elettrica alla societa' Gestore del
sistema  elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico)
nell'ambito  di  convenzioni  di  cessione  destinata  ai  sensi  del
provvedimento  CIP  n. 6/92 non in grado di soddisfare la definizione
di  cogenerazione  di  cui  alla  deliberazione n. 42/02 e, pertanto,
assoggettati   all'obbligo   previsto   dall'art.   11   del  decreto
legislativo   n.  79/99  (di  seguito:  l'obbligo)  sostengono  costi
aggiuntivi conseguenti a successive modifiche normative;
    al  fine  di adempiere all'obbligo, i soggetti responsabili degli
impianti  di  produzione  e  gli importatori da fonti non rinnovabili
possono   realizzare   in   proprio   impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili,  acquistare certificati verdi nella titolarita' di altri
produttori,  con  negoziazione  diretta  o  tramite  il  Gestore  del
mercato,  oppure acquistare i certificati verdi nella titolarita' del
Gestore del sistema elettrico;
    l'acquisto  dei  certificati  verdi nella titolarita' del Gestore
del  sistema  elettrico  e  collocati  sul  mercato al prezzo massimo
determinato   ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  24 ottobre  2005
rappresenta  la  soluzione  piu'  onerosa  per  soddisfare l'obbligo,
prevista  dal  legislatore  per istituire un limite massimo al valore
dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta;
    l'eventuale  istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli
oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre
i  medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella
titolarita' del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato
al  prezzo  massimo  determinato  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto
24 ottobre  2005, anziche' soddisfare detto obbligo a costi inferiori
attraverso  la  realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati
da  fonti  rinnovabili  o  l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei
certificati verdi nella titolarita' di altri produttori;
    l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al titolo II, punto
7-bis,  del  provvedimento  CIP  n.  6/92  in  seguito alle modifiche
normative introdotte dal decreto legislativo n. 79/1999 in materia di
rispetto  dell'obbligo  comporta,  comunque,  ulteriori aumenti degli
oneri  a  carico  del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate,  di  cui  all'art.  59, comma 59.1, lettera b), del Testo
integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3;
    l'Autorita',  con  le  deliberazioni  n.  8/04  e  n.  101/05, ha
riconosciuto  gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica
che  hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica
prodotta  da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato
vincolato  negli  anni  2001  e  2002, in quanto tale cessione, prima
dell'avvio  del  sistema  delle  offerte,  poteva avvenire nei limiti
consentiti  dal  prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata
ai  clienti  del  mercato  vincolato, determinato in via amministrata
senza tenere conto degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo;
    il  riconoscimento  degli  oneri  di  cui al precedente alinea ha
finalita'  analoghe  a quelle del riconoscimento, ai sensi del titolo
II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti
dall'art.   11   del   decreto  legislativo  n.  79/99  limitatamente
all'energia  elettrica  ceduta  al  Gestore  del sistema elettrico in
forza  del  titolo  II,  punto  3,  del  provvedimento  CIP  n. 6/92,
nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
    le  modalita' di riconoscimento di cui alle deliberazioni n. 8/04
e  101/05  sono  state  determinate  con l'obiettivo di contenere gli
oneri a carico dei clienti finali favorendo, al contempo, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, con investimenti
diretti,  di  impianti  qualificati dal Gestore del sistema elettrico
come  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4
del  decreto 24 ottobre 2005 (di seguito: impianti IAFR) o attraverso
l'acquisto  dei  certificati  verdi da soggetti produttori terzi alle
migliori  condizioni  di  mercato,  evitando  quindi  l'acquisto  dei
certificati verdi nella titolarita' del Gestore del sistema elettrico
e  collocati  sul  mercato  al  prezzo  massimo  determinato ai sensi
dell'art. 9 del medesimo decreto;
    la  deliberazione  n.  8/04, oltre che l'analoga deliberazione n.
101/05,   e'  stata  oggetto  di  impugnazione  da  parte  di  alcuni
produttori  interessati  e  che i ricorsi avverso la deliberazione n.
8/04  sono  stati respinti dal tribunale amministrativo della regione
Lombardia,  le  cui  decisioni  sono state successivamente confermate
anche dal Consiglio di Stato;
  Ritenuto opportuno:
    riconoscere,   ai   sensi   del   titolo  II,  punto  7-bis,  del
provvedimento   CIP   n.  6/92,  gli  oneri  derivanti  dal  rispetto
dell'obbligo  limitatamente  all'energia  elettrica ceduta al Gestore
del   sistema   elettrico  in  forza  del  titolo II,  punto  3,  del
provvedimento  CIP  n.  6/92,  nell'ambito di convenzioni di cessione
destinata,  applicando  i  medesimi  criteri  gia'  adottati  con  le
deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05;
                              Delibera:
  1.  Di  riconoscere,  ai  sensi  del  titolo  II,  punto 7-bis, del
provvedimento  CIP  n.  6/92,  gli  oneri  derivanti dall'art. 11 del
decreto  legislativo  n. 79/1999, limitatamente all'energia elettrica
prodotta  da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili
non  in  grado  di  soddisfare la definizione di cogenerazione di cui
alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore del sistema elettrico
in  forza  del  titolo  II,  punto  3, del provvedimento CIP n. 6/92,
nell'ambito  di  convenzioni  di  cessione  destinata,  applicando il
medesimo  criterio  gia'  adottato  con le deliberazioni n. 8/04 e n.
101/05;
  2. Di  prevedere,  come condizione necessaria per il riconoscimento
degli  oneri  di  cui  al  comma 1,  l'invio,  alla Direzione energia
elettrica dell'Autorita', di apposita istanza in cui si dia evidenza,
per  ciascun  anno,  mediante  dichiarazione  sostituiva  di  atto di
notorieta',   firmata  dal  legale  rappresentante,  ai  sensi  degli
articoli 21,  38  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  dei requisiti di cui al comma 1, nonche' dei seguenti dati
e informazioni:
    a) energia   elettrica,   espressa   in   GWh,   complessivamente
assoggettata  all'obbligo  di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 79/1999, al lordo della franchigia pari a 100 GWh;
    b) quota   dell'energia   elettrica   di   cui   alla  precedente
lettera a),  espressa in GWh, ceduta al Gestore del sistema elettrico
in  forza  del  titolo  II,  punto  3, del provvedimento CIP n. 6/92,
nell'ambito  di  convenzioni  di  cessione  destinata, dando separata
evidenza per ogni impianto.
  3. Di  dare  mandato al Direttore della direzione energia elettrica
dell'Autorita'  per  gli atti necessari all'applicazione del presente
provvedimento,  tenendo  conto, caso per caso, delle risultanze delle
verifiche  effettuate  ai  sensi  della  deliberazione  n.  60/04  ed
informando  l'Autorita'  dell'entita'  degli  oneri  complessivamente
riconosciuti.
  4. Di  prevedere  che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi
del presente provvedimento venga operato a valere sul conto per nuovi
impianti  da  fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di cui all'art. 59,
comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
  5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della    Repubblica    e    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore  a decorrere
dalla data di pubblicazione.
    Milano, 16 giugno 2006
                                                 Il presidente: Ortis