MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2006 

Modificazioni  al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto
per le colture energetiche, previsto dal regolamento (CE) n. 660/2006
della Commissione del 27 aprile 2006.
(GU n.155 del 6-7-2006)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270
del  21 ottobre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di  sostegno  diretto  nell'ambito  della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  660/2006  della  Commissione  del
27 aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  L  6 del 29 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n.
1973/2004,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1782/2003  del  Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di
cui  ai  titoli IV e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici
ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
  Visto  l'art.  4,  comma 3  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria   per   il   1990)»,   con   il   quale  si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 marzo  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 96 del 27 aprile
2005,  recante  disposizioni  nazionali di attuazione dei regolamenti
(CE)  n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004
della  Commissione  del  29  ottobre  2004,  concernenti norme comuni
relative  ai  regimi  di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materie prime;
  Ritenuta  la  necessita'  di modificare le disposizioni relative al
regime  di  aiuto per le colture energetiche, a seguito dell'adozione
del succitato regolamento (CE) n. 660/2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  4  del decreto ministeriale 15 marzo 2005, citato nelle
premesse, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4  (Aiuto  per  le  colture energetiche). - 1. Il titolo IV,
capitolo  5  del  regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003
disciplina l'aiuto per le colture energetiche.
  2.  L'agricoltore  "richiedente",  il  "collettore"  ed  il  "primo
trasformatore"  sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute
nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
  3.  Le  modalita'  tecniche di applicazione del regolamento (CE) n.
1973/2004  saranno  definite,  uniformemente  su  tutto il territorio
nazionale,  con  successivo  provvedimento  emanato dall'organismo di
coordinamento.
  4.  Il  contratto,  di  cui  all'art.  26  del  regolamento (CE) n.
1973/2004,   deve   riportare,   tra  l'altro,  la  quantita'  totale
prevedibile  di  materia  prima,  per  ciascuna  specie,  nonche'  le
condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una
singola  materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte
dell'agricoltore  "richiedente",  alla  domanda di cui all'art. 8 del
presente  decreto  e  deve essere, altresi', depositato, da parte del
"collettore" e del "primo trasformatore", presso l'organismo pagatore
competente  entro  la  data  fissata nell'art. 6, comma 4 del decreto
5 agosto 2004;
  5.  Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita
ad  una  coltivazione  biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la
consegna  della  materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di
coltivazione, il pagamento e' effettuato nei due anni successivi alla
conclusione del contratto, a condizione che:
    a) sia  stata  depositata  una  copia  del contratto da parte del
"collettore"  e del "primo trasformatore", siano state soddisfatte le
condizioni   e   trasmesse   le  informazioni  di  cui  all'art.  34,
paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
    b) nel  secondo  anno  di  coltivazione, risultino rispettati gli
obblighi  concernenti  la  dichiarazione  del "richiedente" in merito
alla  quantita'  totale  di  materia  prima  raccolta,  suddivisa per
specie,   e  risulti,  inoltre,  notificata  la  conferma  di  averla
consegnata al "collettore" e al "primo trasformatore";
    c)  siano  state  fornite, da parte del "collettore" e del "primo
trasformatore"  nel  secondo  anno  di  coltivazione, le informazioni
richieste  all'art.  34,  paragrafi 2  e 3  del  regolamento  (CE) n.
1973/2004.
  6.  L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti
dagli  organismi  pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le
rese prima del raccolto.
  7.   Qualora,  per  causa  di  forza  maggiore,  si  verifichi  una
significativa   riduzione  delle  rese  e  delle  quantita'  raccolte
rispetto  a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a
comunicare,  secondo le modalita' e i termini definiti dall'organismo
pagatore competente, le variazioni intervenute.
  8.  Per  le  consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario,
sia  di  materia  prima  che  di  prodotti  intermedi,  coprodotti  e
sottoprodotti,  il  "collettore"  ed  il  "primo  trasformatore" sono
tenuti   a  compilare  ed  a  far  pervenire  all'organismo  pagatore
competente,   entro   i   tennini   dallo  stesso  fissati,  apposite
dichiarazioni   redatte  secondo  modalita'  definite  dall'organismo
pagatore competente.
  9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 25, paragrafo 1, lettera b)
del  regolamento  (CE)  n. 1973/2004 all'agricoltore "richiedente" e'
data  la  possibilita'  di  trasformare in biogas di cui al codice NC
2711  29  00,  presso  la  propria  azienda,  tutta  la materia prima
raccolta   sulle   superfici  oggetto  dell'aiuto.  In  tal  caso  il
"richiedente"  e' tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare
all'organismo  pagatore  competente una apposita dichiarazione con la
quale   si  impegna  a  trasformare  direttamente  la  materia  prima
coltivata.
  10.  L'organismo  pagatore competente procede al riconoscimento del
"collettore"  e  del  "primo  trasformatore". Sono considerati "primo
trasformatore"  e  "collettore"  riconosciuti  le  persone  fisiche o
giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione
o  di  tipo commerciale che intendano concludere, con una agricoltore
richiedente,  contratti  in  ordine  alle materie prime coltivate per
utilizzazioni energetiche.
  11.  Ai  fini  del  riconoscimento  il  "collettore"  e  il  "primo
trasformatore"  devono  presentare all'organismo pagatore competente,
individuato  in  base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da
persona  giuridica,  o  residenza,  se  la  medesima e' costituita da
persona  fisica,  una  domanda  secondo  le  modalita'  ed  i termini
definiti  dallo stesso organismo pagatore. Qualora il "collettore" ed
il   "primo   trasformatore"   risultino   gia'   in   possesso   del
riconoscimento    devono   inoltrare   all'organismo   pagatore   una
dichiarazione  di  sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del
certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla camera di
commercio.  Il  riconoscimento  e' effettuato previo accertamento dei
requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.
  12.   L'organismo   pagatore  e'  tenuto  a  prevedere  particolari
disposizioni  intese  ad  escludere  dalla  lista di riconoscimento i
"collettori"  ed  i  "primi trasformatori" nei riguardi dei quali, in
sede  di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni
comunitarie  e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o
situazioni irregolari nell'esercizio di altre attivita' industriali e
commerciali.
  13.  Il coltivatore "richiedente", ultimata la fase di raccolta, e'
tenuto  a  dichiarare  all'organismo pagatore competente la quantita'
totale  di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varieta', ed
a  confermare  di  averla  consegnata  al  "collettore"  o  al "primo
trasformatore" con il quale ha stipulato il contratto.
  14.  Il  "collettore"  ed  il  "primo trasformatore", ai fini della
garanzia  dell'esecuzione  del  contratto, devono costituire a favore
dell'organismo  pagatore  competente la cauzione prevista all'art. 35
del regolamento (CE) n. 1973/2004.
  15.  Entro  la  data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti
finiti  di  cui  all'art. 36, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE)  n.  1973/2004,  il  "primo  trasformatore"  deve  far pervenire
all'organismo   pagatore  competente  la  dichiarazione  di  avvenuta
trasformazione.
  16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il "collettore" ed
il  "primo  trasformatore"  sono  tenuti ad osservare le disposizioni
impartite  dall'organismo  pagatore  competente  per  la tenuta degli
appositi registri contabili.
  17.  L'autorita'  preposta  alla gestione ed alla effettuazione dei
controlli e' l'organismo pagatore competente.».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  19  giugno  2006  Ufficio di
controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3,
foglio n. 322