MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento   dell'idoneita',   alla   societa'   «Syngenta   Crop
Protection  S.p.a.», in Milano, per condurre prove ufficiali di campo
di residui dei prodotti fitosanitari.
(GU n.167 del 20-7-2006)

    Con  decreto ministeriale n. 32314 del 29 maggio 2006 la societa'
«Syngenta  Crop  Protection S.p.a.», con sede legale in Milano, viale
Gallarate  n.  139,  e'  stata riconosciuta idonea a proseguire nelle
prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti  fitosanitari nei seguenti
settori di attivita':
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      concia delle sementi;
      conservazione post-raccolta;
      diserbo;
      entomologia;
      nematologia;
      patologia vegetale;
      zoologia agraria;
      fitoregolatori;
      attivatori delle autodifese della pianta.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni due a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari ad ottenere le
seguenti informazioni sperimentali:
      individuazione  dei  prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti tratti (di cui all'allegato II, punto
6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive
e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento
della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati
(di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n.
194/1995);
      definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze
attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995);
      determinazione  del  destino  e  comportamento  delle  sostanze
attive  nel  suolo  e nell'acqua (di cui all'allegato II, punti 7.1 e
7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
      determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      individuazione   dei   tempi   di   carenza   per  impieghi  in
pre-raccolta  o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del
decreto legislativo n. 194/1995);
      determinazione   del   destino  e  comportamento  dei  prodotti
fitosanitari  nel  suolo e nell'acqua (di cui all'allegato III, punti
9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995).