MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2006 

Sospensione   dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  e
all'impiego  del prodotto fitosanitario Binox Vapor dell'impresa Zapi
Industrie Chimiche S.p.a.
(GU n.173 del 27-7-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno
1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto il decreto dirigenziaie 23 luglio 2002, con il quale e' stato
registrato  al n. 11419/PPO il prodotto denominato Binox Vapor a nome
dell'impresa Gamma International S.r.l. con sede in Rodigo (Mantova),
via  Francesca  Est  n.  81, autorizzato alla commercializzazione per
dieci anni;
  Vista  la  nota  in data 3 agosto 2004 con la quale l'impresa Gamma
International  S.r.l.  ha  richiesto  il  cambio  di composizione con
sostituzione della cipermetrina e della conseguente riclassificazione
del  prodotto di cui trattasi in applicazione del decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  21 ottobre  2004  con il quale la
proprieta' del prodotto fitosanitario Binox Vapor e' stata trasferita
all'impresa  Zapi  Industrie  Chimiche  S.p.a.  con  sede in Conselve
(Padova), via Terza Strada n. 12;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva  2005/53/CE  del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione
di  alcune  sostanze  attive  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la cipermetrina;
  Vista la nota in data 22 febbraio 2006, con la quale l'impresa Zapi
Industrie   Chimiche   S.p.a.,  ha  richiesto  la  sospensione  della
registrazione  del  prodotto  Binox Vapor in attesa della conclusione
dell'iter  di  modifica  di  composizione, precisando nel contempo di
aver  sospeso  la  produzione  del  prodotto  di  cui  trattasi nella
composizione a suo tempo autorizzata;
  Considerato  che  l'esame  di  detta  modifica  di  composizione e'
tuttora in corso;
  Ritenuto    di    conseguenza   di   procedere   alla   sospensione
dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del  prodotto
fitosanitario  Binox  Vapor, in attesa della conclusione dell'iter di
modifica di composizione e della sua conseguente riclassificazione;
                              Decreta:
  1. E'   sospesa  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego   del  prodotto  fitosanitario  denominato  Binox  Vapor,
registrato  al  n. 11419/PPO con decreto dirigenziale 23 luglio 2002,
successivamente  modificato  con  decreti  di  cui  l'ultimo  in data
21 ottobre  2004,  a nome dell'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a,
con  sede  legale  in  Conselve  (Padova), via Terza Strada n. 12, in
attesa  della  conclusione  dell'iter  di  modifica di composizione e
della conseguente riclassificazione del prodotto di cui trattasi.
  2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  del  prodotto  sopra  citato  e'  consentita  fino  al
28 febbraio  2007,  in  analogia  con  quanto  disposto  dall'art. 5,
comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.
  3.    L'impresa    titolare    dell'autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario Binox Vapor e' tenuta ad adottare ogni iniziativa volta
ad   informare   i   rivenditori  e  gli  utilizzatori  del  prodotto
fitosanitario  medesimo  dell'avvenuta sospensione e dei rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello