AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 luglio 2006 

Modificazioni  agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorita'
per   l'energia   elettrica  e  il  gas  14  marzo  2005,  n.  42/05.
(Deliberazione n. 139/06).
(GU n.185 del 10-8-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 3 luglio 2006;
  Visti:
    la  legge  14 novembre  1995,  n.  481  (nel  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/1999)  di attuazione della direttiva 96/92/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  comuni per il
mercato   interno   dell'energia  elettrica  (di  seguito:  direttiva
96/92/CE);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000)  di  attuazione  della  direttiva
98/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni
per  il  mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE);
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  relativa  a norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito:
la  direttiva  2003/54/CE)  e  la direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni
per  il  mercato  interno  del  gas  naturale che abroga la direttiva
98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
    la legge 31 ottobre 2003, n. 306;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  14 marzo  2005,  n.  42/05  (di  seguito:
deliberazione n. 42/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 giugno  2006, n. 124/06 (di
seguito: deliberazione n. 124/06).
  Considerato che:
    con   la   deliberazione   n.   42/05  l'Autorita'  ha  approvato
disposizioni  in  materia  di  procedure arbitrali per la risoluzione
delle  controversie  in  materia  di  accesso  alle reti dell'energia
elettrica e del gas l'Autorita';
    il  provvedimento  di  cui  al precedente alinea, in particolare,
prevede  disciplinandone  le  modalita',  che l'Autorita' fornisca un
supporto  nell'esercizio  della  generale  funzione in tal senso alla
stessa  intestata,  per  la gestione delle controversie in materia di
accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la
tutela  richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di
adjudication intestati alla stessa Autorita';
    il supporto di cui al precedente alinea e' eleggibile di volta in
volta  in  via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della
sottoscrizione  di  uno  schema-tipo  di  compromesso in arbitri o di
clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento;
    i  suddetti  schemi-tipo,  tra  l'altro,  prevedono l'affidamento
della  nomina  del  Presidente  del  Collegio arbitrale, o dell'unico
arbitro,  all'Autorita';  designando  il  Direttore  della  Direzione
legislativo  e legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo
delle  particolari  caratteristiche della singola controversia, altro
funzionario a cio' incaricato dal Direttore Generale;
    la  deliberazione  n.  124/06 dispone l'attivazione dell'incarico
speciale di consigliere giuridico dell'Autorita':
    il  consigliere  giuridico  dell'Autorita', compatibilmente con i
carichi   di  lavoro  richiesti  dalle  sue  mansioni  principali  di
assistenza  al  Presidente  e  al Collegio, e' portatore di requisiti
aderenti  alle  esigenze sottese alle richiamate previsioni in ordine
alla  designazione del Presidente dei collegi arbitrali costituiti in
attuazione della deliberazione n. 42/05;
    in  relazione  a quanto indicato al precedente alinea, il punto 3
della  deliberazione  n.  124/06 prevede che il consigliere giuridico
dell'Autorita'    assuma    incarichi    nell'ambito   dell'arbitrato
amministrato del settore energetico;
  Ritenuto  che  sia necessario modificare le richiamate disposizioni
degli   schemi-tipo   di   compromesso   in  arbitri  o  di  clausola
compromissoria   definiti  nel  medesimo  provvedimento  al  fine  di
consentire  la  valutazione della designazione del responsabile della
Direzione  legislativo  e  legale  ovvero  del  consigliere giuridico
dell'Autorita',  ovvero  di  risorsa  con  adeguati requisiti, tenuto
conto  delle  specifiche  caratteristiche  della singola controversia
devoluta   all'arbitrato   amministrato   dell'Autorita'  ovvero  dei
contingenti carichi di lavoro;
                              Delibera:
  1.  Di  modificare  il  punto 1.1, lettera c), dell'Allegato A alla
deliberazione  n.  42/05  mediante  sostituzione  di  una  lettera c)
formulata nel modo seguente:
    «presidente  del collegio la cui nomina e' concordemente affidata
dalle  parti  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas su
proposta del Direttore generale della stessa;».
  2.  Di modificare il punto 1. dell'Allegato B alla deliberazione n.
42/05   mediante   sostituzione   delle   parole   da  «il  terzo»  a
«dell'Autorita» con le seguenti:
  «la  nomina  del  terzo,  che  svolge funzioni di presidente, viene
concordemente  affidata  all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il
gas, che provvede su proposta del Direttore generale della stessa.».
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sul  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data della pubblicazione.

    Milano, 3 luglio 2006

                                                 Il presidente: Ortis