DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006 

Programmazione   aggiuntiva  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
stagionali  extracomunitari  nel  Territorio  dello Stato, per l'anno
2006.
(GU n.185 del 10-8-2006)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 4,  del  citato decreto
legislativo  n. 286 del 1998, relativo alla definizione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, di
approvazione  del  Documento  programmatico  relativo  alla  politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il
triennio  2004-2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
22 luglio 2005, supplemento ordinario;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 55 del
7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei
lavoratori  extracomunitari  nel  territorio  dello  Stato per l'anno
2006,  che  ha  fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui
50.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  con  la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, che
all'art.   1-ter   prevede,   tra  le  misure  volte  a  favorire  la
competitivita'  e  la  crescita dell'economia italiana, una procedura
accelerata,   poiche'  non  soggetta  all'ordinario  procedimento  di
consultazione   previsto   dal  testo  unico  sull'immigrazione,  per
l'aumento    delle    quote   massime   di   lavoratori   subordinati
extracomunitari  da  destinare  ai  settori  dell'agricoltura  e  del
turismo;
  Vista  la  nota  spedita  in  data  27 giugno 2006, con la quale il
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei Ministri
ha  richiesto  al  Gruppo  tecnico  di  lavoro  istituito  presso  il
Ministero  dell'interno  ai  sensi  dell'art.  2-bis  del testo unico
sull'immigrazione,  di effettuare le proprie valutazioni in ordine ad
un eventuale secondo «decreto flussi» per l'anno 2006, da adottare ai
sensi  dell'art. 3, comma 4 del citato testo unico sull'immigrazione,
che  consenta  di  ampliare  le  quote  d'ingresso  per  i lavoratori
extracomunitari;
  Vista  la relazione del predetto «Gruppo tecnico di lavoro» in data
3 luglio  2006,  nella quale si ritiene ipotizzabile l'adozione di un
ulteriore  decreto  di  programmazione dei flussi per l'anno 2006 che
incrementi   la   quota   massima   di   ingressi  per  i  lavoratori
extracomunitari;
  Considerato che, in attesa della definizione delle quote aggiuntive
di  cui  sopra  con  l'espletamento  della  complessa  ed  articolata
procedura  prevista  per  l'adozione  di  un decreto flussi, ai sensi
dell'art.  3,  comma 4  del  testo  unico sull'immigrazione, sussiste
l'urgenza di stabilire una quota massima aggiuntiva per l'ingresso di
lavoratori  extracomunitari stagionali indispensabili per la stagione
turistica e per la raccolta dei prodotti agricoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In aggiunta alla quota di 50.000 unita', gia' determinata con il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,
per  l'ingresso  in  Italia  di  cittadini  extracomunitari residenti
all'estero,  per  motivi di lavoro subordinato stagionale, e' ammessa
un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.
  2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali  di  Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione  in  materia  migratoria  di  seguito indicati: Tunisia,
Albania,  Marocco,  Moldavia  ed  Egitto  ed,  altresi',  i cittadini
stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.
  3.  L'ulteriore  quota  di  cui  al  comma 1 sara' ripartita tra le
regioni   e   le   province  autonome  a  cura  del  Ministero  della
solidarieta' sociale.

    Roma, 14 luglio 2006

                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 334