MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2006 

Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite.
(GU n.193 del 21-8-2006)

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile  2002, pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  118  del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la  protezione  di taluni prodotti vitivinicoli, da ultimo modificato
con  regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione del 15 settembre
2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 241 del 17 settembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969,
n.  1164,  modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 maggio  1982,  n.  518,  recante  norme  per  la  produzione  e la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della
vite   ed   il  decreto  ministeriale  2 luglio  1991,  n.  290,  che
regolamenta   l'indicazione   supplementare   in  etichetta  di  tale
materiale;
  Visto  in  particolare  l'art. 11 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  1164/69,  che istituisce il registro nazionale
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 maggio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre
2004,  recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di
vite  di  cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale,
in  particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero registro aggiornato
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 61 del 14 marzo
2006,  e  il  relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n.  93  del
21 aprile  2006,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo aggiornato il
predetto registro nazionale delle varieta' di vite;
  Visto  l'allegato  II  del  citato  regolamento  (CE)  n. 753/2002,
contenente   i  nomi  delle  varieta'  di  vite  o  i  loro  sinonimi
comprendenti   un'indicazione  geografica  che  possono  figurare  in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  predetta deroga comunitaria e'
consentito,  per  l'Italia,  l'utilizzo della varieta' di vite «Tocai
Friulano»,  esclusivamente  per  la  designazione e presentazione dei
v.q.p.r.d. delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio
fino  al  31 marzo  2007,  in  conformita' alle disposizioni previste
dall'accordo  tra  la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di
cui  alla  decisione  93/724/CE  del  Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente  la  conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e
la  Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle
denominazioni dei vini;
  Considerato  che dopo la scadenza del predetto termine del 31 marzo
2007  i  produttori  italiani dei citati v.q.p.r.d. non potranno piu'
utilizzare  nella  designazione  e  presentazione  di  tali  vini  il
riferimento  al  nome  della  varieta'  di  vite «Tocai Friulano», in
quanto  il  termine  «Tocai»  e'  tale  da generare confusione con la
denominazione  di  origine  ungherese «Tokaji», che resta pertanto di
esclusivo  uso  dei  produttori  ungheresi,  ai  sensi  della  citata
regolamentazione   comunitaria   in   materia   di  protezione  delle
denominazioni geografiche dei vini;
  Vista  l'istanza  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia n.
7.7/56739  del  5 giugno 2006, intesa ad inserire nel citato registro
nazionale  per  la  varieta'  di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo
«Friulano  B.»,  identificato  dai produttori dei v.q.p.r.d. friulani
quale  unica  e  valida  alternativa  al nome «Tocai friulano B.», da
poter  utilizzare nell'etichettatura di detti vini, in quanto e' tale
da ben identificare una varieta' di vite tradizionalmente connaturata
al territorio regionale;
  Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto il 14 marzo 2006 tra il
Ministero  delle politiche agricole e forestali e la regione autonoma
del  Friuli-Venezia  Giulia,  inteso a formalizzare il riconoscimento
del citato sinonimo «Friulano» e ad intraprendere le opportune azioni
promozionali  per  l'affermazione  sui principali mercati italiani ed
esteri  dei vini a denominazione di origine designati con il predetto
sinonimo;
  Visto parere favorevole espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal
comitato  nazionale  per  la  classificazione delle varieta' di viti,
istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001;
  Ritenuto  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  in  via  del tutto
eccezionale, di procedere al riconoscimento del sinonimo «Friulano B»
per  la  varieta'  di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la
designazione  e  presentazione  dei  vini  a denominazioni di origine
della  regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della deroga di cui al
citato regolamento CE n. 753/2002, art. 19, paragrafo 2, in quanto il
predetto   sinonimo   corrisponde,   in  parte,  al  nome  di  talune
denominazioni di origine della citata regione;
  Ritenuto  di  provvedere  al conseguente aggiornamento del registro
nazionale delle varieta' di viti;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Il  registro  nazionale  delle  varieta' di vite, aggiornato da
ultimo  con  decreto  ministeriale  30 marzo  2006  richiamato  nelle
premesse, e' integrato come segue:
    all'allegato  1,  sezione  I - vitigni ad uve da vino - al codice
235  -  varieta'  Tocai  friulano  B.  -  e'  inserito, nell'apposita
colonna,  il  sinonimo  «Friulano»,  con la seguente annotazione: «Ai
soli  fini  della  designazione  dei  v.q.p.r.d.  provenienti  da uve
raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia».
  Il  presente  decreto  e'  inviato  all'organo  di controllo per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2006
                                               Il Ministro: De Castro