AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 agosto 2006 

Disposizioni    transitorie    e    urgenti    per   la   sospensione
dell'applicazione   dei  corrispettivi  per  il  bilanciamento  e  la
reintegrazione   degli   stoccaggi   di  gas  naturale  di  cui  alle
deliberazioni   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione
n. 189/06).
(GU n.210 del 9-9-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 agosto 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre
2005,  di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare
la  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di
eventi  climatici  sfavorevoli  (di  seguito:  procedura di emergenza
climatica);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   17 luglio   2002,   n.   137/02,  come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
137/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
119/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo 2006, n. 50/06, che ha
modificato la deliberazione di cui al precedente alinea;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 aprile  2006,  n.  71/06 (di
seguito: deliberazione n. 71/06);
    il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 4 agosto
2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
  Considerato che:
    l'Autorita'  ha  previsto,  con  la  deliberazione n. 71/06, che,
nella  fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007, i corrispettivi
di  bilanciamento di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n.
119/05  non  siano  applicati  per  i casi in cui il maggior utilizzo
delle   capacita'   di  iniezione  conferite  sia  conseguenza  delle
attivita'  necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete
imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica;
    in  base  al  decreto  4 agosto  2006,  gli  utenti  del  sistema
nazionale  del  gas naturale hanno l'obbligo di rendere massime, fino
al  termine  del riempimento dello spazio conferito, le immissioni in
stoccaggio;
    in  base  al  decreto  di  cui  al precedente alinea, l'Autorita'
sospende,  a  partire dal 1° luglio 2006 e fino al termine della fase
di  iniezione  in corso, le penali relative al punto di entrata negli
stoccaggi,  i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della
capacita' di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza
massima mensile, nonche' i corrispettivi di bilanciamento riguardanti
l'immissione  di  gas  ai  punti  di  entrata sulla rete nazionale di
trasporto del gas;
  Ritenuto che:
    sia   urgente   dare  adempimento  al  predetto  decreto  con  la
sospensione, dal 1° luglio 2006 e fino al termine della corrente fase
di  iniezione  in  stoccaggio, dell'applicazione dei corrispettivi di
cui  all'art.  17,  commi 4  e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei
corrispettivi di cui all'art. 15, commi 2 e 7, della deliberazione n.
119/05;
                              Delibera:

  1.  Di  sospendere  nella  fase di iniezione dell'anno termico 2006
2007,   a   decorrere   dal   1° luglio   2006,   l'applicazione  dei
corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 17, commi 4 e 5, della
deliberazione  n.  137/02  e  dei  corrispettivi  di cui all'art. 15,
commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05.
  2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 4 agosto 2006
                                                 Il presidente: Ortis