MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006 

Riconoscimento, alla sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda, di titolo
di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di farmacista.
(GU n.217 del 18-9-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra Do Nascimento Ferreira
Janilda,  cittadina  brasiliana,  ha  chiesto  il  riconoscimento del
titolo  «farmaceutico»  conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
16 febbraio  2006,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Do
Nascimento Ferreira Janilda e' risultata idonea;
  Tenuto  conto che in data 8 novembre 2001 l'Universidade Federal Da
Paraiba  ha  rilasciato  il  titolo  di  «Farmaceutico»  alla  sig.ra
Ferreira  Carvalho  Janilda,  cittadina  brasiliana,  nata  a  Goiana
(Brasile) il 27 ottobre 1974;
  Tenuto  conto  che  in  data 18 marzo 2005 lo Stato della Paraiba -
Ufficio  Azevedo  Bastos,  primo ufficio di Stato civile di nascite e
morti   ed  esclusivo  di  matrimoni,  interdizioni  e  tutele  della
circoscrizione di Joao Pessoa, ha rilasciato attestazione che in data
3 novembre  2004  la  sig.ra  Ferreira Carvalho Janilda e' passata ad
adottare il cognome di Do Nascimento Ferreira Janilda;
  Preso atto pertanto che la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda in
virtu'  di  quanto  predetto  e' la stessa cui e' stato rilasciato il
titolo di farmaceutico in questione;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di farmaceutico, rilasciato in data 8 novembre 2001
dall'Universidade  Federal  Da Paraiba (Brasile) alla sig.ra Ferreira
Carvalho  Janilda  cittadina  brasiliana,  nata a Goiana (Brasile) il
27 ottobre   1974   e'   riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di farmacista.
  2.  La  dott.ssa  Do  Nascimento Ferreira Janilda e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione   di   farmacista,   previa   iscrizione  all'ordine  dei
farmacisti  territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte
dell'ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
farmacista  non  si  iscriva  al  relativo  albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 29 marzo 2006

                                      Il direttore generale: Leonardi