AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE 15 settembre 2006, n. 33/D 

Impieghi  degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o
l'applicazione  di  un'aliquota  ridotta.  Punto  9  e punto 11 della
Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto
legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.
(GU n.230 del 3-10-2006)
 
 Vigente al: 3-10-2006  
 

                                Alle direzioni regionali dell'Agenzia
                              delle dogane
                                Agli Uffici delle Dogane
                                Alle    Direzioni    circoscrizionali
                              dell'Agenzia delle dogane
                                Agli Uffici tecnici di finanza
                              e, per conoscenza:
                                Al  Comando generale della Guardia di
                              finanza - Ufficio operazioni
                                Agli Uffici di diretta collaborazione
                              del direttore
                                Alle Aree centrali
  Punto  9  della  Tabella  A  allegata  al  testo unico delle Accise
approvato  con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa
al  30%  per  l'impiego  di  oli  minerali per la produzione di forza
motrice    con    motori    fissi    in   stabilimenti   industriali,
agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi
e  di  forze  endogene  e  cantieri  di  costruzione  (escluso il gas
metano).
  L'agevolazione,  gia' prevista al punto 10 della Tabella A allegata
al  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3,
della  direttiva  del  consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora
regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della direttiva CE del consiglio n.
2003/96  del  25 ottobre  2003,  recepita  nell'ordinamento nazionale
dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per la cui
attuazione e' in corso di adozione il previsto decreto delegato.
  Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori
del  settore  in  relazione  al  tipo di lavoro svolto dalle macchine
operatrici  per  la  produzione  di  forza  motrice ed all'evoluzione
tecnica  intervenuta  negli  ultimi  anni  nel  particolare  settore,
nonche'  del  tempo  trascorso dalle apposite direttive impartite, e'
stato  istituito  un  gruppo  di  lavoro  per  la rivisitazione della
materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.
  Conseguentemente,  alla  luce  anche delle suddette conclusioni, si
impartiscono   le   seguenti   direttive   al  fine  di  chiarire  le
problematiche   rappresentate  e  di  pervenire  alla  loro  uniforme
applicazione sul territorio nazionale.
  In  via  preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente
ai  consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli
oli  minerali  utilizzati  nei  motori  installati permanentemente su
macchinari  semoventi  che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli,
gomme  o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene
svolta l'attivita', per il riposizionamento ritenuto necessario.
  Ai  fini  di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo
(stabilimenti  industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento
dell'inizio della traslazione.
  Sulla   base   del   quadro   normativo  cosi'  delineato  e  delle
considerazioni  sopra  enunciate,  l'agevolazione in esame si applica
agli  oli  minerali  impiegati per la produzione di forza motrice nei
motori installati:
    a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
    b) su macchine la cui capacita' traslativa e' assicurata da altro
motore  «ausiliario  indipendente»,  o da traino effettuato con altra
macchina;
    c) su  macchine,  come  motore  fisso,  anche  se  con  capacita'
traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attivita'
di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.
  Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito
dello stesso sito di lavoro.
  Per  determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice
si   applicano   i   criteri  previsti  dall'art.  10,  comma 3,  del
regolamento,  adottato  con  decreto  ministeriale 17 maggio 1995, n.
322,  recante  norme  per  l'impiego  dei prodotti petroliferi in usi
diversi  dalla  carburazione  e  dalla  combustione e per l'esercizio
della  vigilanza  fiscale  sugli oli minerali non soggetti ad accisa,
criteri  illustrati  nella  circolare  n.  219  del 7 agosto 1995; e'
previsto,  per  il  riscontro  della  congruita' dei consumi rispetto
all'impiego,  il  ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione,
anche  a  serie  di  dati  statistici  eventualmente  disponibili per
macchinari  e  tecnologie  similari, nonche' ai dati rilevabili da un
congruo   periodo   di   funzionamento   dei   macchinari   medesimi,
successivamente alla loro attivazione.
  Vengono  altresi'  confermate  le  direttive  prot.  1829/I/PC  del
25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri
operativi  di  determinazione  dei  parametri  per il riscontro della
congruita'  dell'impiego  di prodotti in usi esenti o agevolati e per
l'attivita' di controllo della produzione industriale.
  In  particolare,  con  le  stesse  direttive viene stabilito che la
determinazione  dei  suddetti  parametri  di impiego avvenga mediante
istruttoria, sulla base delle seguenti attivita':
    analisi e classifica del processo produttivo interessato;
    esame   ed   eventuale   aggiornamento   ed   integrazione  della
documentazione  tecnica  presentata,  anche  con  riferimento  a dati
tecnici di carattere generale;
    elaborazione del protocollo di prova;
    controllo  delle  specifiche  dimensionali  e delle condizioni di
processo;
    prove   di   funzionamento   sotto   controllo   fiscale   (marce
controllate);
    controllo  delle  materie  combustibili  ricevute  ed impiegate e
delle  relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di
energia);
    valutazione  dei  risultati  delle prove e giudizio sintetico che
motivi la proposta di parametro.
  Si   richiama   l'attenzione   sull'obbligo   di   formalizzare  la
determinazione  dei  parametri  di  impiego  con  l'emissione  di  un
provvedimento  firmato  dal  direttore  dell'ufficio,  da  notificare
all'operatore,  con esplicita menzione della facolta' dell'ufficio di
procedere   a   verifiche   straordinarie   presso   l'operatore  per
l'accertamento  della vigenza delle condizioni operative approvate in
sede  di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso
operatore   di  segnalare  preventivamente  eventuali  modifiche  che
intende apportare.
  Si  forniscono,  infine,  le seguenti direttive atte a disciplinare
uniformemente l'attivita' operativa degli uffici.
  1.  La  ditta  per  poter  usufruire  dell'agevolazione presenta al
competente  ufficio  dell'Agenzia  delle dogane apposita, documentata
istanza,  precisando  se  intende  assumere la qualifica di operatore
registrato  utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia
assolto  l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare
il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo
e  industriale  di  cui  all'art. 25 del testo unico delle Accise. In
entrambi  i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta
(denominazione  sociale,  sede  della  societa'  e  ubicazione  dello
stabilimento, legale rappresentante, partita IVA), deve contenere:
    le  caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati
tecnici  riguardanti  lo  stesso, inclusa la curva di consumo fornita
dal   costruttore   o   dall'assemblatore  o  ricavata  dal  bilancio
energetico   di   cui   al   successivo   punto  3  sottoscritta  dal
rappresentante  legale  della  ditta  e  da  un  tecnico  iscritto al
relativo albo professionale;
    una  descrizione  sintetica delle modalita' d'utilizzo del motore
stesso.
  Alla domanda sono allegati:
    una  relazione  tecnica,  predisposta  da  un tecnico iscritto al
relativo  albo  professionale,  sulle  apparecchiature  di  misura (e
relativi  circuiti)  che si intendono installare, dalla quale risulti
che  la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica
quando  il  motore  fisso  esegue  il  lavoro  di produzione di forza
motrice   con  esclusione  dei  giri  e  del  tempo  imputabile  alla
traslazione nello stesso sito di lavoro;
    un «certificato di conformita» dell'apparecchiatura rilasciato da
laboratori  o  da  centri  accreditati  SIT  (Servizio di Taratura in
Italia).
  2.  L'ufficio  procede all'esame della documentazione prodotta e di
quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo
la  situazione  degli  impianti.  All'esito di tale istruttoria viene
rilasciata  apposita autorizzazione che dovra' essere notificata alla
parte.
  3.  Nella  prima  fase, al fine di consentire la determinazione del
consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di
giri/minuto  (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il
lavoro  meccanico, la ditta produrra' il bilancio energetico relativo
ad  un  congruo  periodo  di lavorazione contenente: il numero di ore
lavorate,  il  numero  di  giri eseguiti dall'albero del motore ed il
consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso
in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta
sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.
  4.   L'ufficio   competente,   esaminato   il  bilancio  energetico
presentato,  confrontera'  il  valore del consumo determinato in base
agli  elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e
ricavabile   dalle   curve  di  consumo  del  motore  della  macchina
operatrice,  adattate  alla  particolare  tipologia  d'impiego. Se il
valore  del  coefficiente  medio  dei  consumi  rilevati rimane in un
intervallo  di  scostamento  poco  significativo  rispetto  a  quello
teorico,  l'ufficio  confermera'  il consumo specifico rilevabile dal
bilancio  energetico  reale,  con  apposito provvedimento a firma del
direttore  dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia
ad  altre fattispecie previste dal testo unico delle Accise (art. 55,
comma 7,  per  le  variazioni  del  canone  di  abbonamento  relativo
all'imposta  sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle
cauzioni  prestate a garanzia del pagamento delle accise) puo' essere
ragionevolmente  indicato  in  +/-  10%. In caso contrario, l'ufficio
competente    procedera'    in    contraddittorio   con   l'operatore
all'effettuazione  di marce controllate secondo condizioni, modalita'
e  durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto
dall'ufficio  e  condiviso  dalla  ditta,  al  fine  di attribuire il
consumo  specifico  medio  effettivo (litri/ora) che sara' comunicato
all'operatore  con apposito provvedimento. Le principali grandezze da
rilevare  ed  analizzare  sono almeno: le ore effettive di lavoro, il
numero  totale  di  giri/minuto effettuato dal motore per compiere il
lavoro,  la  qualita'  e  la  quantita'  di  prodotto  impiegato e la
percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata
la  facolta'  dell'Agenzia  delle dogane di effettuare, comunque e in
qualsiasi  momento,  controlli  e  verifiche  ed  in  particolare sul
consumo  effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e
sul corretto impiego dello stesso.
  5. Se nel corso dell'attivita' produttiva si verificano diminuzioni
o aumenti del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato
in   misura  superiore  al  10%,  l'esercente  deve  darne  immediata
comunicazione  all'ufficio  competente, con le stesse modalita' sopra
riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.
  6.  Il  consumo riconosciuto decorrera' dalla data di presentazione
dell'istanza  ovvero,  in  caso  di  integrazioni in merito richieste
dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.
  7.  L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del
consumo  specifico  effettivo del prodotto agevolato impiegato per la
produzione  di forza motrice annota su un apposito registro di carico
e   scarico,   progressivamente  numerato  nelle  pagine  e  vidimato
dall'ufficio,  nella  parte  del  carico,  la data, gli estremi della
ditta fornitrice, la qualita' e la quantita', espressa in litri (alla
temperatura   di  15°C),  del  prodotto  ricevuto,  gli  estremi  del
documento  amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92)
per  il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento
semplificato   D.A.S.   (Reg.   CEE  3649/92)  per  il  regime  della
restituzione  e,  nella parte dello scarico, giornalmente, la lettura
del   contaore,   la   lettura  dello  strumento  installato  per  la
determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualita' e la quantita'
di  prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro e' chiuso alla
fine  di  ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in
carico  nell'anno  successivo.  Esso  puo' anche essere costituito da
schede  e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto
in   modelli,   idonei   alla   scritturazione   mediante   procedure
informatizzate,  previamente  approvati  dal  competente  ufficio. Il
registro  e'  tenuto  secondo  le  modalita' di cui all'art. 2219 del
codice civile ed e' custodito dal titolare dell'impianto per i cinque
anni  successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce
l'ultima  scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle
operazioni  di  carico.  In  caso  di  difficolta'  oggettive a poter
rilevare   giornalmente   i  dati,  puo'  essere  consentita,  previa
documentata  richiesta  all'ufficio  competente, una scritturazione a
cadenza  decadale,  in  modo  da far coincidere in ogni caso l'ultima
rilevazione con la fine del mese.
  8.  Entro  il  mese  di gennaio  dell'anno  successivo, l'esercente
presentera'  il  bilancio  energetico  annuale  dell'anno precedente,
indicando  le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti
nell'anno, la qualita' e la quantita', espressa in litri, di prodotto
utilizzato  per  la  produzione  di  forza  motrice, calcolata con il
coefficiente  di  consumo  specifico autorizzato. L'Ufficio doganale,
riscontrata  regolare  la  documentazione  trasmessa, emette apposito
provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli
minerali impiegati nell'uso agevolato.
  9.  Nel  caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di
operatore  professionale  registrato  per  il  ritiro del prodotto in
sospensione  o  ad  aliquota  ridotta  d'accisa  riscontri  di averne
consumato   in   quantita'   superiore  a  quella  spettante  con  il
coefficiente   autorizzato,   provvede   ad  autoliquidare  l'importo
dell'accisa   dovuta   (aliquota   intera)   sui   maggiori   consumi
riscontrati,  utilizzando  le  aliquote  in  vigore  al momento della
rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del
testo  unico  delle Accise. Copia del versamento del predetto importo
e' allegata al bilancio di cui al punto 3.
  10.  L'Agenzia delle dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli
interessi   previsti,   relativa  ai  maggiori  consumi  di  prodotti
impiegati  nella  produzione  di forza motrice riscontrati in sede di
chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei
controlli effettuati d'iniziativa.
  11.  Nel  caso  in  cui  l'esercente,  assumendo  la  qualifica  di
operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione
di  accisa,  si  applicano  le  disposizioni previste dall'art. 8 del
testo unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui
consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di
traslazione  delle  macchine,  sia  per la prestazione della relativa
garanzia.
  12.  L'esercente  che  intenda attivare un motore nell'ambito di un
cantiere  provvisorio  deve  operare  con prodotto ad accisa assolta,
fermo  restando  l'obbligo  della  denuncia  preventiva al competente
ufficio,  qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per
gli  usi di cui al punto 9, tabella A allegata al decreto legislativo
n.  504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto
rimborso   avviene,   con   le  modalita'  del  decreto  ministeriale
12 dicembre  1996,  n.  689,  a  seguito  di  apposita  e documentata
istanza,  comprovante  l'effettivo consumo del quantitativo richiesto
per  l'uso  agevolato,  da  presentare  alla  chiusura  del  cantiere
provvisorio.
  Qualora  venga  accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per
usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalita' stabilite
per  la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli
oli minerali.
  Si  fa  presente,  infine,  che le spese di ogni prova sperimentale
richiesta  dal  privato  per  il calcolo dei consumi effettivi sono a
carico  dello  stesso  e  che  sono  altresi'  a suo carico tutti gli
eventuali  interventi  necessari  per suggellamenti o verifiche delle
attrezzature  prescritte  per  la gestione dell'agevolazione o per il
rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.
  Punto  11  della Tabella A allegata al testo unico Accise approvato
con  decreto  legislativo  n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di
oli  minerali  nella  produzione,  diretta  o  indiretta,  di energia
elettrica   con  impianti  obbligati  alla  denuncia  prevista  dalle
disposizioni  che  disciplinano  l'imposta  di  consumo  sull'energia
elettrica.
  L'agevolazione,  gia' prevista al punto 12 della Tabella A allegata
al  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3,
della  direttiva  del  Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora
regolata dall'art. 14 della direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del
25 ottobre   2003   (direttiva   sui  prodotti  energetici)  recepita
nell'ordinamento nazionale, come gia' detto, con la legge comunitaria
2004  per  la  cui  attuazione  e'  in  corso di adozione il relativo
decreto delegato.
  Anche  relativamente  alle  agevolazioni  in  questione,  il citato
Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia.
  Tenuto  pertanto  conto del quadro normativo di riferimento e delle
conclusioni  cui  e'  giunto  il  suddetto Gruppo, si impartiscono le
seguenti direttive.
  La  ditta  interessata  puo'  chiedere  di  usufruire del beneficio
mediante:
    impiego  di  olio  minerale  in  sospensione di accisa ovvero con
accisa assolta nella prevista misura ridotta;
    impiego  di  olio  minerale  assoggettato  all'aliquota intera di
accisa,  per  il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni
stabilite, in via generale, dal decreto ministeriale n. 689/1996.
  Anche  per  le  agevolazioni in questione, si rendono applicabili i
criteri  generali  stabiliti  per la determinazione dei consumi e dei
parametri d'impiego, gia' richiamati nella prima parte della presente
Circolare,  relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella
A allegata al testo unico delle Accise.
  Al  fine  di conseguire la necessaria uniformita' nella trattazione
delle   pratiche   della  specie,  si  dispone  che,  ferma  restando
l'osservanza  delle  disposizioni  che disciplinano l'installazione e
l'esercizio    di    gruppi   elettrogeni   per   la   produzione   o
l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento
dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa
procedura  delineata  nella  prima  parte  della  presente Circolare,
relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:
    a) la  richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto
1 della procedura, deve contenere:
      i  dati  tecnici  riguardanti  l'officina elettrica, inclusa la
potenza  minima nonche' la curva di consumo del motore accoppiato con
l'alternatore   alle   varie   percentuali   di  carico  fornita  dal
costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;
      una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con
le relative potenze nominali di targa espresse in kW;
      l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con
la  descrizione  del  processo  produttivo  dell'impianto  alimentato
dall'officina elettrica;
      le  caratteristiche  dei  serbatoi  di  oli  minerali asserviti
all'impianto;  ciascun  serbatoio dovra' essere omologato e provvisto
della   relativa  tabella  di  ragguaglio  metrico-capacitiva  e  del
certificato   di   collaudo,   forniti   dalla  casa  costruttrice  e
sottoscritti  dal  legale  rappresentante della ditta e da un tecnico
iscritto  al relativo albo professionale che attesta la regolare posa
in opera;
    b) l'ufficio   competente  procede  alle  normali  operazioni  di
verifica   di   primo   impianto,   che  comportano  la  ricognizione
dell'officina  di produzione di energia elettrica, dei certificati di
collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo
della  tabella  di  taratura  dei  serbatoi di stoccaggio. L'officina
dovra'   essere   dotata  di  apposite  ed  idonee  attrezzature  per
consentire  di  determinare  gli  elementi  necessari  al calcolo dei
consumi  reali.  In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre
all'energia   elettrica   prodotta,  le  ore  di  lavoro  del  gruppo
elettrogeno  e  la quantita' di combustibile utilizzato. Pertanto, la
strumentazione  minima deve comprendere, oltre alle attrezzature gia'
presenti  sul  gruppo  elettrogeno  in grado di rilevare le grandezze
elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico
del  gruppo  elettrogeno),  un  contaore  suggellabile e provvisto di
certificato  di  idoneita',  al  fine  di poter quantificare il tempo
durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia
elettrica ed alimenta le utenze collegate;
    c) le  grandezze da determinare, durante la marcia controllata da
eseguire  nel  caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno:
la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualita' e
la  quantita'  di  combustibile  impiegato,  la  percentuale media di
carico  ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo
di durata della prova.
  La  presente circolare e' stata sottoposta al comitato di indirizzo
permanente   dell'Agenzia   delle  dogane,  che  ha  espresso  parere
favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.
  Le  direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua
applicazione  non  mancando  di dare le ulteriori istruzioni ritenute
necessarie,   nonche'   di   vigilare  sulla  corretta  ed  integrale
applicazione delle stesse.
  La  presente  circolare  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2006
                             Il direttore dell'Area centrale: Di Roma