UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 15 settembre 2006 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.231 del 4-10-2006)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2 aprile  1998  e
successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico del 10 maggio 2006 che
modifica l'art. 12 dello statuto d'Ateneo;
  Accertato  che  a  norma dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio
1989,  n. 168, e' pervenuta al M.I.U.R. in data 12 giugno 2006 per il
dovuto controllo di legittimita' e di merito;
  Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi;
                              Decreta:

  L'art. 12 dello statuto e' cosi' modificato:
  «Art.  12  (Il  senato  accademico:  composizione).  - 1. Il senato
accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il prorettore vicario, con voto consultivo;
    c) i presidi di facolta';
    d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo cosi' formata:
      A)  due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore
di  ruolo  e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree
scientifico-disciplinari  di  cui  al successivo comma 2, eletti, con
preferenza  unica  e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai
professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
      B)  due docenti in rappresentanza di ciascuna delle facolta' in
cui  almeno  il  70%  dei  professori e ricercatori appartenga ad una
medesima  area  scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica
dai docenti presenti nel consiglio di facolta';
    e) il direttore amministrativo;
    f)  7  studenti  eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo
proporzionale;
    g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza
unica ed in collegio unico.
  2.  Con  riferimento  ai settori scientifico-disciplinari di cui al
decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  all'art.  2  del decreto ministeriale
23 dicembre  1999  (supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
249 del 24 ottobre 2000) le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo
sono cosi' costituite:
    area  I - Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola
esclusione del settore MAT/09;
    area II - Tutti i settori che iniziano con FIS/;
    area III - Tutti i settori che iniziano con CHIM/;
    area IV - Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/;
    area V - Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;
    area VI - Tutti i settori che iniziano con ICAR/;
    area  VII  - Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e
il settore MAT/09;
    area  VIII  -  Tutti  i  settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/,
L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR;
    area  IX  - Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GG
R/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF;
    area X - Tutti i settori che iniziano con IUS/;
    area  XI  -  Tutti  i  settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e
SPS/.
  3.  Le  deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del
regolamento,  sono  prese  a maggioranza semplice; in caso di parita'
prevale il voto del rettore.
  4.  I  membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica tre anni
accademici.  I membri di cui alla lettera f) durano in carica 24 mesi
con  decorrenza  dalla  data  di nomina. L'elezione dei membri di cui
alle lettere d), f) e g) e' disciplinata da un regolamento di Ateneo.
Nel  caso  di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato
interrotto,  subentra  il  primo  dei  non  eletti, escludendo, per i
rappresentanti  delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti
alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.
  5.  Il  senato  accademico  e' convocato dal rettore ordinariamente
ogni  2  mesi  e  straordinariamente  sempre che occorra o qualora ne
faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i
punti  da  inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve
essere  convocata  non  oltre  quindici  giorni dalla ricezione della
richiesta.
  6.  Le  procedure  per  il funzionamento del senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo.».
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2006
                                            Il rettore: Finazzi Agro'