UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2006 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.236 del 10-10-2006)

                        IL PRORETTORE VICARIO
  Visto   lo   statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi
Mediterranea  di  Reggio  Calabria,  emanato  con  decreto  rettorale
29 giugno  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6
che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti
di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente;
  Visto  l'art.  73  dello statuto di autonomia che dispone in ordine
alle modalita' di revisione dello stesso;
  Esaminato,  in  particolare,  il testo degli articoli 58 e 59 dello
statuto di autonomia relativi rispettivamente a collegio dei revisori
dei conti e a nucleo di valutazione interna;
  Visto in particolare il comma 3 del citato art. 59 che statuisce in
tre  anni  la  durata  del  mandato  del nucleo di valutazione, ma ne
prevede  comunque  la  decadenza  in  coincidenza con la scadenza del
mandato rettorale durante il quale e' stato costituito;
  Ravvisata  l'opportunita' di modifica allo statuto di autonomia, in
considerazione  del  fatto  che  il  nucleo di valutazione interna e'
organo  centrale  a  cui  l'Ateneo  e'  tenuto ad assicurare assoluta
autonomia  operativa  in  quanto svolge funzioni di valutazione della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando,
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa;
  Visto, altresi', l'art. 58, comma 5, dello statuto di autonomia che
statuisce  la  durata triennale del mandato del collegio dei revisori
dei conti;
  Ravvisata l'opportunita' di intervenire a parziale modifica di tale
comma,  recependo  quanto  proposto  dal consiglio di amministrazione
limitatamente all'obbligo per il collegio dei revisori di relazionare
anche  il conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio della durata
in carica del mandato;
  Vista  la  deliberazione  del  senato  accademico integrato assunta
nella  seduta  del  2 maggio 2006 recante l'approvazione delle citate
proposte di modifica allo statuto di autonomia;
  Vista  la nota direttoriale prot. n. 7500/DA del 24 maggio 2006, di
trasmissione  delle  proposte di modifica al Ministero competente per
il  prescritto  controllo di legittimita' e di merito di cui all'art.
6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;
  Vista  la  nota  di riscontro del MIUR del 31 luglio 2006, prot. n.
2319,  con  la  quale  si rappresenta che non vi sono osservazioni da
formulare;
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per il recepimento delle modifiche nello statuto di autonomia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita' Mediterranea di Reggio
Calabria,  emanato  con decreto rettorale 29 giugno 2005 e successive
modificazioni,  e' ulteriormente modificato relativamente all'art. 58
(Collegio   dei   revisori  dei  conti)  e  all'art.  59  (Nucleo  di
valutazione interna) come segue:
    a) il testo dell'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) quinto
comma e' soppresso e sostituito dal seguente:
  «5. I  revisori nominati durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
  Al  collegio  dei revisori e' fatto obbligo di relazionare il conto
consuntivo  relativo  all'ultimo  esercizio  di  durata in carica del
mandato.  Nell'ipotesi in cui il mandato viene a scadere prima che il
Collegio  possa  adempiere  al  suddetto  obbligo, il collegio stesso
continua   a   permanere   in  carica  sino  al  completamento  della
elaborazione,   ai   fini  dell'approvazione,  del  conto  consuntivo
relativo all'ultimo esercizio finanziario.»;
    b)  il  testo  dell'art. 59 (Nucleo di valutazione interna) terzo
comma e' soppresso e sostituito dal seguente:
  «3. Il nucleo di valutazione dell'Ateneo ha durata triennale.».
  Il  presente  decreto  e' trasmesso al Ministero della giustizia ai
fini  della  prevista  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Reggio Calabria, 8 settembre 2006
                                      Il prorettore vicario: Giuffre'