AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 settembre 2006 

Approvazione   del   valore   del  fattore  di  correzione  specifico
aziendale,  relativo  alla societa' Deval S.p.a. dei ricavi ammessi a
copertura  dei  costi  di  distribuzione per l'anno 2004, di cui alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
22 giugno   2004,   n.   96/04,  come  successivamente  modificata  e
integrata. (Deliberazione n. 202/06).
(GU n.248 del 24-10-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 20 settembre 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 310/01 (di seguito:
deliberazione n. 310/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 giugno  2004,  n. 96/04 (di
seguito:  deliberazione  n. 96/04), come successivamente modificata e
integrata;
    le  modalita'  applicative  del  regime di perequazione specifico
aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo  integrato  - periodo di
regolazione  2004-2007,  approvate  con  deliberazione  n.  96/04 (di
seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  Considerato che:
    il  comma 49.1  del  testo  integrato  istituisce  il  regime  di
perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti
dei  costi  di  distribuzione  effettivi  dai  costi di distribuzione
riconosciuti  dai  vincoli  tariffari, non coperti dai meccanismi del
regime  generale  di  perequazione, di cui alla parte III, sezione I,
del medesimo testo integrato;
    ai   fini   della  determinazione  dell'ammontare  relativo  alla
perequazione  specifica  aziendale, il comma 49.3 del testo integrato
prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
    la deliberazione n. 96/04:
      a) ha   definito   le   modalita'  applicative  del  regime  di
perequazione  specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo
integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
      b) ha   previsto  la  possibilita'  di  avvalersi  della  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico (di seguito: la Cassa) per le
attivita'  propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita',
nonche'  per  l'organizzazione  della struttura tecnica attraverso la
quale   l'Autorita'   effettua   le  verifiche  di  ammissibilita'  e
l'attivita' istruttoria;
    ai  sensi  del  comma 4.1  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  con  comunicazione  del  21 dicembre 2004 (prot. n. Autorita'
028560  del  23 dicembre 2004) la Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha
presentato  istanza di ammissione al regime di perequazione specifico
aziendale;
    ai  sensi  del  conmia  3.2 dell'allegato A alla deliberazione n.
96/04,  la  Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per
la  verifica  dell'ammissibilita'  dell'istanza  di cui al precedente
alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
    ai  sensi  del  comma 4.4  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorita', in data 24 ottobre 2005,
(prot.  Autorita'  n.  025198  del  26 ottobre  2005),  le risultanze
istruttorie relative alla ammissibilita' dell'istanza di Deval;
    ai  sensi  del  comma 4.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  in  data  23 novembre  2005 l'Autorita' ha comunicato a Deval
l'ammissione  al  regime  di  perequazione  specifico  aziendale e il
valore  dello  scostamento  rilevato (prot. Autorita' VP/M05/4838 del
23 novembre 2005);
    con  comunicazione  datata  22 dicembre  2005 (prot. Autorita' n.
030334  del 23 dicembre 2005) Deval, ha fatto pervenire all'Autorita'
ed  alla  Cassa  le  informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A
alla   deliberazione   n.   96/04;   dette  informazioni  sono  state
successivamente  integrate  con comunicazioni della medesima Deval in
data 28 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 005159 del 1° marzo 2006);
    ai  sensi  dell'art.  4, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  244/2001,  con  comunicazione  del 29 dicembre (prot.
Autorita'   TSE/M05/5409   del   29 dicembre   2005)  l'Autorita'  ha
comunicato a Deval l'avvio del procedimento per la determinazione del
fattore di correzione Csa;
    ai  sensi  del  comma 5.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita'
istruttoria  sull'istanza  di  Deval  (prot.  Autorita' n. 010535 del
2 maggio 2006);
    ai  sensi  del  comma 5.6  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/2004  l'Autorita'  ha comunicato a Deval il valore provvisorio del
fattore  di  correzione  specifico  aziendale  (prot. EF/M06/2876 del
1° giugno 2006);
    ai  sensi dell'art. 9 del testo integrato, Deval ha effettuato la
dichiarazione  dei  ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi
all'anno 2004 (prot. Autorita' n. 016545 del 29 luglio 2005);
    la   Cassa   ha   comunicato   all'Autorita'   gli  ammontari  di
perequazione  generale  relativi  a  Deval,  per  l'anno  2004 (prot.
Autorita' 006049 del 13 marzo 2006);
    ai  sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 244/2001, si e' tenuta in Roma in data 14 luglio 2006,
l'audizione formale della Deval;
    a  seguito  dell'audizione  formale  Deval  ha  fornito ulteriore
documentazione  finalizzata  a dimostrare che lo scostamento rilevato
derivi  da  variabili  esogene  fuori  dal  proprio  controllo (prot.
Autorita'  n.  018120  del 27 luglio 2006 e prot. Autorita' n. 019128
del 3 agosto 2006).
  Ritenuto:
    sulla  base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle
osservazioni  e  informazioni  fornite  dalla  Deval,  di  fissare il
coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1083
                              Delibera:

  1.  di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei
ricavi  ammessi  a  copertura  dei  costi di distribuzione, di cui al
comma 49.3  del  testo  integrato,  per la societa' Deval, per l'anno
2004, pari a 0,1083;
  2. di  disporre  che  la  Cassa conguaglio per il settore elettrico
corrisponda   alla   societa'   Deval   l'ammontare   relativo   alla
perequazione  specifica  aziendale  per  l'anno  2004  sulla base del
fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato
dall'Autorita';
  3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della
sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
    Milano, 20 settembre 2006
                                                 Il presidente: Ortis