DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006 

Annullamento  straordinario,  ai  sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, dell'articolo 48, commi 1 e 2,
dello statuto del comune della Spezia.
(GU n.251 del 27-10-2006)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'art.  48, commi 1 e 2, del nuovo regolamento di disciplina
dell'organizzazione  e delle funzioni delle circoscrizioni, approvato
con la deliberazione del consiglio del comune della Spezia n. 18/b in
data  9 settembre  2005,  nella  parte in cui riconosce il diritto di
elettorato  attivo  e  passivo  per  le  elezioni circoscrizionali ai
cittadini stranieri residenti nel comune;
  Udito  il  parere  n.  554/2006  del  Consiglio  di Stato, espresso
nell'adunanza  della  sezione  I  del  5 aprile 2006, il cui testo e'
allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui
integralmente riprodotte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2006;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                              Decreta:

  E'  disposto  l'annullamento  straordinario, per illegittimita' e a
tutela  dell'unita' dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni del
regolamento  di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle
circoscrizioni,  approvato  con  la  deliberazione  del consiglio del
comune della Spezia n. 18/b in data 9 settembre 2005:
    a) art.  48,  comma  1,  limitatamente alle parole «Sono altresi'
elettori  della  circoscrizione  i  cittadini stranieri residenti nel
comune della Spezia per il periodo previsto dalla legge e, in assenza
della  legge  stessa,  per il tempo determinato con atto deliberativo
della  giunta  comunale, in possesso dei requisiti previsti dal testo
unico  20  marzo  1967  n.  223  salvo  l'obbligo  della cittadinanza
italiana.»;
    b) art.  48,  comma 2,  limitatamente  alle parole «Sono altresi'
eleggibili  i  cittadini  stranieri residenti nel comune della Spezia
per il periodo previsto dalla legge e, in assenza della legge stessa,
per il tempo determinato con atto deliberativo dalla giunta comunale.
Per  i  cittadini  stranieri  vale  quanto  previsto per l'elezione a
consigliere comunale salvo il requisito della cittadinanza.».
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Amato, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 373