COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE  

Programmazione  delle  risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate
mediante  le  intese  istituzionali  di  programma  e  gli accordi di
programma quadro. (Deliberazione n. 14/06).
(GU n.256 del 3-11-2006)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415 convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  concernente modifiche alla legge
1° marzo  1986,  n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che detta la disciplina
della programmazione negoziata;
  Vista  in  particolare  la  lettera c)  dello  citato comma 203 che
definisce  e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro
(APQ),  quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla
attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione
di  un  programma  esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune o
funzionalmente  collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di
programma quadro deve contenere;
  Vista la delibera di questo Comitato 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta
Ufficiale    n.   105/1997),   concernente   la   «Disciplina   della
programmazione  negoziata»  e, in particolare, il punto 1 concernente
l'intesa  istituzionale  di  programma nel quale, alla lettera b), e'
previsto  che  gli  accordi di programma quadro da stipulare dovranno
coinvolgere  nel processo di negoziazione gli organi periferici dello
Stato,  gli  enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e
ogni  altro  soggetto  pubblico  e  privato interessato al processo e
contenere   tutti   gli   elementi  di  cui  all'art.  2,  comma 203,
lettera c), della legge n. 662/1996;
  Vista  la  delibera  di  questo  Comitato  25 maggio  2000,  n.  44
(Gazzetta   Ufficiale  n.  163/2000),  concernente  gli  «Accordi  di
programma  quadro  -  Gestione  degli interventi tramite applicazione
informatica»;
  Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 76 (Gazzetta
Ufficiale  n.  4/2003,  S.O.),  concernente gli «Accordi di programma
quadro  -  Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36/2002
ed   approvazione   schede   di   riferimento  per  le  procedure  di
monitoraggio»;
  Vista  la  circolare  sulle  procedure  di  monitoraggio  degli APQ
emanata  dal  Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le
Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538
del 9 ottobre 2003;
  Vista  la  delibera  di  questo  Comitato  29 settembre 2004, n. 20
(Gazzetta  Ufficiale n. 265/2004), concernente la «Ripartizione delle
risorse  per  interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento
legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)», la quale,
al punto 3.7, prevede l'adozione di una successiva delibera di questo
Comitato  che  disciplini  le  modalita' di rafforzamento del governo
delle intese istituzionali di programma e in particolare il ruolo dei
comitati istituiti nel loro ambito;
  Vista  la  delibera  di  questo  Comitato  27 maggio  2005,  n.  35
(Gazzetta  Ufficiale n. 237/2005), concernente la «Ripartizione delle
risorse  per  interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento
legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)»;
  Visto in particolare il punto 4.6 della citata delibera n. 35/2005,
nel  quale  si  prevede  un  confronto con le Regioni - in attuazione
delle  indicazioni  contenute  nel  punto  3.7 della delibera CIPE n.
20/2004  -  che  conduca  ad una proposta per questo Comitato volta a
rafforzare e semplificare lo strumento delle intese;
  Acquisito   l'esito   di   tale   confronto  che  ha  portato  alla
definizione,  da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni
e  province  autonome,  di  un  insieme  di  proposte  finalizzate al
rafforzamento  ed  alla  semplificazione  delle  intese, cosi' come a
migliorare  il  quadro delle regole previste dalla citata delibera n.
20/2004;
  Acquisito,  sul  relativo  documento,  il  parere  favorevole della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra Io Stato, le regioni e le
province autonome, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;
  Acquisite  alcune  ulteriori  proposte  di  integrazione del citato
documento,   esaminate   favorevolmente   dalla  predetta  Conferenza
permanente nella seduta del 16 marzo 2006;
  Su  proposta  dei  Ministri  dell'economia e delle finanze e per lo
sviluppo e la coesione territoriale;
                              Delibera:
  1. Governo dell'intesa istituzionale di programma.
  1.1. Il punto 1.3, lettera d), primo capoverso, della delibera CIPE
29/1997 e' cosi' riformulato:
    «Ogni  intesa  deve  specificare,  con  riferimento  ad  un  arco
temporale triennale»:
  1.1.1.  Le modalita' di periodica verifica e di aggiornamento degli
obiettivi  generali  nonche'  degli  strumenti  attuativi dell'intesa
istituzionale  di programma da parte dei soggetti sottoscrittori, che
a  tal  fine  danno vita ad un apposito «Comitato intesa paritetico»,
composto  da  rappresentanti  politici  e  dall'alta amministrazione,
deputato a:
    a) esaminare l'andamento dell'intesa;
    b) analizzare le esigenze di sviluppo regionale;
    c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;
    d) esaminare  l'andamento  degli accordi, per valutare le ragioni
di  eventuali ritardi nell'avanzamento e favorire l'individuazione di
azioni  utili  a  superarli, anche in relazione ai sistemi premiali e
sanzionatori  collegati  all'utilizzo  delle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS);
    e) decidere  in  merito  ai  problemi  non risolti al «Tavolo dei
sottoscrittori».
  1.1.2.  Per  ogni  Accordo  di programma quadro (APQ) viene inoltre
costituito  un  «Tavolo dei sottoscrittori», composto dai firmatari o
da   loro   delegati,  con  il  compito  di  esaminare  le  proposte,
provenienti  dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al
procedere  degli  interventi programmati e quindi decidere in materia
di:
    a) riattivazione o annullamento degli interventi;
    b) riprogrammazione di risorse ed economie;
    c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
    d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla
sezione «programmatica» a quella «attuativa».
    e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi
attuative  da  parte  delle  stazioni appaltanti, anche attraverso la
facolta'  di  modificare,  mediante  le risorse premiali, la quota di
cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
  1.2. Il «Comitato dell'intesa paritetico» operera' anche attraverso
la  convocazione  diretta  dei  vertici  delle  societa' operanti sul
territorio  nazionale  (ANAS,  Rete ferroviaria italiana, ENAC, ENAV,
Autorita' portuali, ecc.).
  1.3.  Entrambi  gli  organismi  adottano  regolamenti  interni  per
disciplinare le proprie modalita' di funzionamento.
  1.4.  La  Conferenza Stato-Regioni valuta e dirime le questioni che
non   hanno   trovato   composizione   negli   organi  di  governance
dell'intesa.
  1.5.  Le  intese  istituzionali  di programma gia' sottoscritte tra
Governo   e  regioni  e  province  autonome  sono  integrate  con  le
disposizioni riportate al precedente paragrafo.
  2. Stipula e aggiornamento degli accordi di programma quadro.
  2.1. L'attribuzione alle Amministrazioni destinatarie delle risorse
del  FAS  da  ricomprendere nell'ambito della intese Istituzionali di
Programma  e  dei  relativi  APQ  e'  subordinata  al  rispetto degli
adempimenti di seguito indicati.
  2.2.  Fase  I - «Informativa delle Amministrazioni centrali»: entro
31  luglio,  le  Amministrazioni  centrali  inviano ad ogni regione e
provincia  autonoma una informativa relativa alla loro programmazione
di  medio  periodo  -  risorse  ordinarie  e risorse aggiuntive - sul
territorio;  questa  informativa deve essere coerente con gli atti di
programmazione   nazionale   e   comunitaria  vigenti  e  comprensiva
dell'illustrazione  relativa  all'utilizzo  immediato  delle  risorse
disponibili (FAS, ulteriori risorse aggiuntive, risorse ordinarie).
  2.3.  Fase  2  -  «Riparto settoriale»: entro il 30 settembre, ogni
regione e provincia autonoma comunica al CIPE ed alle Amministrazioni
centrali  il riparto settoriale delle risorse del FAS loro assegnate,
che  esplicita  le motivazioni collegate alla ripartizione settoriale
delle risorse e che per ogni settore illustra:
    a)  le  strategie e gli obiettivi che l'Amministrazione regionale
intende  perseguire  con  le risorse assegnate anche in relazione con
l'andamento complessivo dell'intesa e degli interventi;
    b)  la  coerenza  con  gli  atti  di programmazione settoriale di
riferimento (comunitaria, nazionale e regionale);
    c)  l'intenzione  di  procedere  con  nuovi  accordi  o  con atti
integrativi  (nel  caso  in cui resti immutato il quadro strategico e
normativo di riferimento).
  2.4. Fase 3 - «Definizione del quadro strategico dell'APQ».
  2.4.1.  Entro  il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base delle
comunicazioni   di   cui  alle  precedenti  fasi,  le  regioni  e  le
Amministrazioni  centrali condividono un documento denominato «Quadro
strategico  dell'APQ»  che impegna le Amministrazioni coinvolte anche
per i successivi atti programmatici di competenza.
  2.4.2.   In  ogni  «Quadro  strategico  dell'APQ»  dovranno  essere
definiti i seguenti punti:
    a)  gli obiettivi dell'azione congiunta Stato, regioni e province
autonome  che  si  propone  di  conseguire tramite gli interventi che
verranno inseriti nell'APQ di riferimento;
    b)   la   strategia  settoriale  mediante  la  quale  si  intende
conseguire i predetti obiettivi;
    c) la coerenza con le programmazioni di riferimento (comunitarie,
nazionali, regionali);
    d)  i criteri e le priorita' da utilizzare per la selezione degli
interventi da inserire in APQ;
    e)  il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali
e comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte;
    f) la data prevista di stipula degli APQ e degli Atti integrativi
(non successiva al 31 luglio).
  2.4.3. Nel caso si proceda con un Atto integrativo saranno definiti
solo i punti d), e) e f) del punto 2.4.2.
  2.4.4. Al fine di accelerare le procedure, le regioni e le province
autonome  inviano  ai soggetti sottoscrittori, dopo il 30 settembre e
comunque  entro  il 30 novembre, per ogni APQ o atto integrativo, una
proposta di «Quadro strategico dell'APQ».
  2.5. Fase 4 - «Stipula dell'APQ».
  2.5.1.  Entro  la  data  di  stipula prevista al punto f) del punto
2.4.2 dovranno essere sottoscritti gli APQ o atti integrativi, con le
seguenti modalita':
    a)  entro  i  30  giorni  prima  della  data di sottoscrizione le
Amministrazioni,  ciascuna per le rispettive competenze istituzionali
e  finanziarie,  propongono,  sulla  base  delle priorita' del quadro
strategico  dell'accordo, gli interventi per la sezione «attuativa» e
per  la «sezione programmatica» e li presentano ai sottoscrittori; la
proposta  e'  accompagnata  da  una  relazione  tecnica del nucleo di
valutazione dell'Amministrazione regionale o centrale che contiene:
      I)  elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta
ai  criteri  di  coerenza  programmatica,  la  coerenza  interna  (la
coerenza  dell'insieme  della  proposta  formulata)  ed  esterna  (la
coerenza  della  proposta  rispetto  agli  altri strumenti con cui si
attua la politica di sviluppo di quella Amministrazione);
      II)     elementi    informativi    sui    principali    effetti
economico-sociali attesi dalla proposta;
      III)  una  sintesi  delle valutazioni di fattibilita' esistenti
per gli interventi proposti;
      IV)  l'indicazione  degli  interventi di importo superiore a 10
milioni  di euro (quando reputato opportuno dalla Regione anche al di
sotto)  per  i  quali  appaiono  opportuni,  ai  fini dell'attuazione
amministrativa,  approfondimenti  relativi alla fattibilita' tecnica,
procedurale  e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al
fine di assicurare piu' adeguate condizioni di realizzazione;
    b)  redazione  dell'atto  (articolato  e  relazione  tecnica)  ed
inserimento delle schede intervento nell'Applicativo intese.
  2.6.  Le  regioni  e  le province autonome, nelle forme e modalita'
autonomamente  individuate,  assicurano  informazione al partenariato
economico  e  sociale  circa  le  scelte programmatiche e i risultati
conseguiti. Di questa informazione verra' dato conto nel documento di
cui al punto 2.4.
  3. Istruttoria e selezione dei progetti.
  3.1.  Le  Amministrazioni  beneficiarie  delle risorse scelgono, in
primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i
settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.
  3.2.  Gli  interventi  sono  selezionati  nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a)  coerenza  programmatica:  per ogni Amministrazione centrale e
regionale  la coerenza programmatica e' stabilita facendo riferimento
ai  criteri specificati nel quadro strategico dell'APQ, come definito
al punto 2.4.;
    b)  avanzamento progettuale: la selezione dei progetti, una volta
rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei
i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato.
  3.3. Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle
risorse   ordinarie  ripartite  su  base  regionale  nell'ambito  del
rifinanziamento  della legge n. 208/1998, sia destinata dalle regioni
e   dalle  province  autonome  a  favore  di  interventi  di  rilievo
strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma
delle  infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.
121/2001.
  3.4.  In  caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere,
le  parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non
coincidenza delle aree territoriali eleggibili, la non corrispondenza
tra   il   fabbisogno  finanziario  dell'opera  e  la  disponibilita'
esistente   o  l'esistenza  di  un  forte  e  documentato  fabbisogno
strategico  alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata
alle  suddette  opere  sara'  programmata  dalle  Regioni a favore di
interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.
  3.5.  Gli  interventi  inseriti  in  un  APQ  sono  assegnati a due
differenti sezioni:
    a)   la   «Sezione   attuativa»,  che  comprende  gli  interventi
immediatamente attivati alla firma dell'atto;
    b)   la   «Sezione  programmatica»,  nella  quale  sono  inseriti
interventi  coerenti  con gli obiettivi e criteri dell'accordo ma che
non  dispongono  delle  condizioni  tecnico-finanziarie  (ad esempio,
copertura   finanziaria   non  completa)  per  essere  immediatamente
attivati.
  3.6.  L'istruttoria  dell'APQ  da  parte  dei  sottoscrittori  deve
riguardare  tutti  gli  interventi  inseriti in APQ, sia quelli della
«sezione attuativa» sia della «sezione programmatica».
  3.7.  Gli  interventi da inserire nella «Sezione attuativa» debbano
essere corredati, di norma, di progettazione preliminare.
  3.8.  Gli  interventi  della «sezione programmatica» sono approvati
dai  sottoscrittori  al  momento  della stipula dell'atto, e nei mesi
successivi   alla   sottoscrizione   potranno  passare  alla  sezione
«attuativa»  dello  stesso  APQ non appena siano mature le condizioni
tecnico-finanziarie.  Questo  passaggio  tra  le due sezioni avverra'
mediante   proposta   della   regione,   anche   su  indicazione  del
responsabile  dell'accordo, al tavolo dei soggetti sottoscrittori per
l'assunzione  della  decisione relativa. Il Ministero dell'economia e
finanze  provvedera'  ad  acquisire,  nei  successivi  15  giorni, il
formale  assenso  da  parte  dei  sottoscrittori. Successivamente, il
responsabile    dell'accordo    curera'    l'inserimento   dei   dati
nell'applicativo  intese  ed  a  seguito  della  validazione  dati il
Ministero  dell'economia  e  finanze comunichera' il compimento della
procedura.
  3.9.   L'inserimento   di   ulteriori   interventi   nella  sezione
programmatica  o attuativa dell'APQ - indipendentemente da proponente
o  fonte  finanziaria  e seppur coerenti con le strategie condivise -
deve  essere  effettuato mediante «Atto integrativo» sottoscritto dai
firmatari dell'APQ originario.
  3.10.  Il valore dell'APQ e' costituito dal costo complessivo degli
interventi della «sezione attuativa».
  3.11.    E'   possibile   finanziare   interventi   per   i   quali
l'aggiudicazione  dei  lavori  - ovvero dei servizi o delle forniture
nel  caso  non  si  tratti  di  lavori  pubblici  - sia avvenuta dopo
l'entrata  in  vigore  della legge finanziaria che stanzia le risorse
del FAS interessate.
  3.12.   Le   risorse   finanziarie  che  si  rendano  eventualmente
disponibili  dovranno essere programmate prioritariamente all'interno
delle  liste  della  «Sezione  programmatica»  di  cui  al punto 3.5.
Nell'ambito  dell'APQ  vengono  indicati  i  modi  dell'impiego delle
risorse che si rendono disponibili a seguito della sostituzione delle
fonti di finanziamento.
  3.13. Nel caso di definanziamenti e contestuali riprogrammazioni si
seguono le procedure del punto 3.8.
  4. Trasferimento delle risorse.
  4.1.  Il  trasferimento  delle risorse del FAS, ripartite ex ante e
premiali,  per le quali e' prevista l'utilizzazione nell'ambito degli
APQ, e' condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati
di  monitoraggio  degli  APQ secondo quanto stabilito rispettivamente
dalle  delibere  di  questo  Comitato  n.  44/2000 e n. 76/2002 e dal
documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.
  4.2.   La   procedura   per  il  trasferimento  delle  risorse  FAS
programmate  in  APQ  relative  ad interventi inseriti nella «Sezione
attuativa»  verra'  avviata  -  nei  limiti  delle  disponibilita' in
termini  di  residui,  competenza  e cassa - per ogni Amministrazione
regionale  o  centrale  destinataria  delle  stesse  con  le seguenti
modalita':
    a) il 20% entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto;
    b) l'80% in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati
periodicamente dall'Applicativo Intese.
  5. Attribuzione delle risorse.
  5.1.  Le  risorse del FAS programmate in interventi per i quali non
si  sia  raggiunto  l'obiettivo  di  aggiudicare  i lavori - ovvero i
servizi  o  le  forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche -
entro  il  31 dicembre  del  terzo anno successivo alla pubblicazione
della  delibera  CIPE  di riferimento - come risulta dai dati forniti
dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse
stesse  -  saranno  disimpegnate  e  verranno riprogrammate da questo
Comitato,  secondo  le  procedure  contabili  previste  dall'art.  5,
comma 3, della legge n. 144/1999.
  5.2.  Per  il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 5.1, la
riprogrammazione   delle   risorse  da  parte  delle  amministrazioni
beneficiarie   potra'   avvenire   unicamente   secondo  le  seguenti
modalita':
  5.2.1.  La  Regione  nel  corso  del  monitoraggio  precedente alla
predetta scadenza (quindi del 30 giugno) puo' proporre, sulla base di
opportune    verifiche,   una   rimodulazione   delle   risorse   non
aggiudicabili  alla  data  del  31  dicembre, sanzionando le stazioni
appaltanti con il definanziamento degli interventi.
  5.2.2.  In tal caso le suddette risorse potranno essere finalizzate
a   nuovi   interventi  attuati  da  soggetti  differenti  da  quelli
definanziati.   Si   applicano   le   procedure  del  punto  3.8,  se
l'intervento e' gia' inserito nella sezione programmatica o del punto
3.9, se nuovo intervento..
  5.2.3. La procedura di riprogrammazione dovra' concludersi entro il
31 ottobre   del  terzo  anno  successivo  alla  pubblicazione  della
delibera  CIPE  e  i  nuovi  interventi  dovranno  essere aggiudicati
all'interno   dei   12   mesi   successivi  alla  data  del  suddetto
monitoraggio.
  5.3.  La  sanzione  sara' applicata da parte di questo Comitato, ai
singoli  interventi  che  non abbiano aggiudicato nei tempi previsti,
con le seguenti modalita':
    a)  per gli interventi con procedura di gara aperta alla scadenza
prestabilita  si applica una sanzione a valere sui successivi riparti
sulla quota di risorse assegnate alla regione o provincia autonoma;
    b)  per gli interventi che alla scadenza prestabilita non abbiano
ancora  aperto  la  procedura,  si  procedera'  al  disimpegno  sulla
delibera  di  finanziamento  dell'intero  ammontare delle risorse FAS
programmate.
  5.4. Le regioni e province autonome hanno la facolta' di trasferire
ai  soggetti  attuatori  le  eventuali  sanzioni  comminate da questo
Comitato.
  5.5.  Le  risorse  disimpegnate  verranno  riprogrammate  da questo
Comitato   tenendo   conto  del  criterio  generale  di  destinazione
territoriale delle risorse disponibili.
  6. Attribuzione della quota accantonata per la premialita'.
  6.1.  In  linea  con  quanto  previsto  dall'art.  73  della  legge
finanziaria  2002  che  prevede  il  ricorso  a metodi premiali nella
destinazione  delle  risorse  per  interventi nelle aree depresse, le
risorse  premiali  accantonate  e  destinate  alle regioni e province
autonome  di  ciascuna  delle  due  macroaree  del  Mezzogiorno e del
Centro-Nord  e  alle  Amministrazioni centrali saranno attribuite pro
quota  dal  CIPE alle Amministrazioni destinatarie che soddisferanno,
in tutto o in parte, i criteri di cui al punto 6.2.
  6.2.  In  particolare, l'attribuzione della risorse premiali di cui
al punto 6.1 e' subordinata:
  6.2.1. Per le Amministrazioni centrali (20% delle risorse premiali)
alla  trasmissione,  entro  il 31 luglio, ad ogni regione e provincia
autonoma  dell'informativa relativa alla loro programmazione di medio
periodo di cui al punto 2.2.
  6.2.2.  Per  le  regioni  e  province  autonome  (20% delle risorse
premiali)  alla  trasmissione,  entro  il  30  settembre, del riparto
settoriale di cui al punto 2.3.
  6.2.3.  Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province
autonome  (rispettivamente  40%  e  20%  delle risorse premiali) alla
concertazione  del quadro strategico dell'APQ, di cui al punto 2.4, e
alla  sua  trasmissione, entro il 31 gennaio, al Servizio centrale di
Segreteria  del  CIPE  ed  al  Servizio  per le politiche di sviluppo
territoriale e le intese;
  6.2.4.  Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province
autonome  (rispettivamente  40%  e  20%  delle  risorse  premiali, da
calcolare  a  livello  di APQ in ragione del valore del finanziamento
del  FAS  di  interesse)  alla  programmazione,  entro  il 31 luglio,
mediante  APQ  di  cui  al punto 2.5, delle risorse del FAS assegnate
nell'anno precedente.
  6.2.5.  Per  le  regioni  e  province  autonome  (40% delle risorse
premiali)  all'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle
forniture  nel  caso non si tratti di lavori pubblici - per i singoli
interventi   entro   il   30 settembre   del  terzo  anno  successivo
all'adozione  della  delibera  CIPE  di riferimento. L'importo verra'
calcolato  in  ragione  del  valore  del  finanziamento  del  FAS  di
interesse   degli   interventi.   Le   regioni   potranno   assegnare
prioritariamente   le   risorse   premiali  acquisite  alle  stazioni
appaltanti  performanti,  in ragione del volume delle risorse del FAS
interessate.
  6.3.  Le  regioni  destinano  le  risorse  premiali  alle  stazioni
appaltanti  performanti  sulla  base  di  criteri  individuati  dalle
regioni  stesse,  condivisi  negli accordi di programma quadro, tra i
quali  va  previsto  anche  un  incentivo  al  raggiungimento  di  un
obiettivo  di  costo realizzato pari al 35% del costo totale entro il
31 dicembre del terzo anno dalla stipula degli APQ.
  6.4.  Le  risorse  che  risultano  non aggiudicabili con i predetti
criteri  di  performance,  sono  destinate  ad altri interventi delle
«liste  programmatiche»  con le procedure dei punti c) e d) del punto
4.
  6.5.  Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente
di  attribuire  alle  regioni e alle province autonome anche solo una
parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del
peso di questi.
  6.6.  Nel  caso in cui, entro il 31 maggio di ciascun anno, non sia
avvenuta  sul  sito  web  del CIPE la pubblicazione della delibera di
riparto  del FAS, le date relative ai meccanismi premiali indicati al
precedente punto 6.2 saranno traslate, con apposito atto del Servizio
centrale di segreteria dei CIPE per tenere conto della effettiva data
di pubblicazione della delibera stessa.
  6.7.  Le  eventuali  eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione
delle  risorse  premiati  costituiscono  disponibilita'  separate per
ognuna  delle  tre  categorie  - regioni del Mezzogiorno, regioni del
Centro-Nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di
ciascuna   categoria,  a  seconda  della  provenienza  della  mancata
performance, alle Amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto
integralmente  tutti  i  criteri  di premialita' ad esse applicabili,
proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque,
per   un  importo  non  eccedente  il  triplo  della  quota  premiale
potenzialmente di propria pertinenza.
  6.8.  Le  risorse  derivanti  dal  fondo  di  premialita'  verranno
programmate mediante APQ secondo le modalita' indicate al punto 3.
  6.9.  Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate
da  questo  Comitato  per  il  finanziamento  di altre iniziative nel
rispetto  delle  tre  categorie di provenienza delle risorse, regioni
del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali.
  6.10. Per la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato si
avvale  delle informazioni contenute nella banca dati di monitoraggio
degli  APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate
verifiche a campione in loco.
  7. Modalita' di applicazione.
  7.1.  Le  disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore
dalla  data  di  pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale,  con  le modalita' indicate ai successivi punti 7.2, 7,3 e
7.4.  Le  Amministrazioni  regionali  e  centrali interessate possono
operare,  in  linea  con  le  nuove procedure, dalla data di adozione
della presente delibera.
  7.2.  Le disposizioni relative ai punti 3.11, 3.12 secondo periodo,
4, 5.2 (ad eccezione del secondo periodo del punto 5.2.2), 5.4, 5.5 e
6.3  verranno  applicate  alle  risorse FAS stanziate a partire dalla
legge finanziaria 2004.
  7.3.  Le  disposizioni  relative  ai punti 2 e 3 verranno applicate
alle risorse FAS stanziate a partire dalla legge finanziaria 2006.
  7.4. Le restanti disposizioni verranno applicate a tutte le risorse
FAS.

    Roma, 22 marzo 2006

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2006
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 1

Annotazione:
    La  Corte  dei conti, nel registrare la delibera CIPE n. 14/2006,
ha   segnalato   l'esigenza  di  un  adeguato  coordinamento  tra  la
disposizione  di  cui al punto 1.4 della stessa delibera e la seconda
frase  del capoverso del punto 1.3, lettera d) della delibera CIPE n.
29/1997  (La Conferenza e' altresi' sentita sugli argomenti sui quali
si  registri  un dissenso tra le parti nel comitato di gestione»). In
merito  si  precisa  che la predetta disposizione di cui al punto 1.4
implicitamente   abroga   la  seconda  frase  del  secondo  capoverso
dell'art. 1.3, lettera d) della delibera n. 29/1997 sopra riportata.