AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto  collettivo  nazionale di lavoro per il personale dirigente
della Cassa depositi e prestiti biennio contrattuale 2002-2003.
(GU n.256 del 3-11-2006)

    In data 11 ottobre 2006 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:
      L'ARAN:  nella  persona  del  presidente  cons.  Raffaele Perna
(firmato);
      e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


Organizzazioni sindacali           Confederazioni sindacali
            -                                  -
  CGIL/FP (firmato)                     CGIL (firmato)
  FIBA/CISL (firmato)                   CISL (firmato)
  SINDIRCREDITO (non firmato)           CIDA (non firmato)
  UGL CREDITO (firmato)                 UGL (firmato)
  FABI (firmato)

    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL  per  il  personale  dirigente  della  Cassa depositi e prestiti
relativo al biennio contrattuale 2002-2003.
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente
della  Cassa  depositi  e  prestiti  relativo al biennio contrattuale
2002-2003
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.   Il   presente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,
stipulato  ai  sensi  dell'art.  70,  comma 4 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  viene  sottoscritto,  successivamente alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni,  con  denominazione  «Cassa  depositi e prestiti societa' per
azioni»  (CDP  S.p.A.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai
sensi  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269 (convertito in
legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1, legge 24 novembre 2003, n.
326)   e  del  decreto  ministeriale  5 dicembre  2003  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
    2.  Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale
dirigente  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente dell'Ente Cassa depositi e prestiti (d'ora in
avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.
                               Art. 2.
Oggetto,  durata,  decorrenza,  tempi e procedure di applicazione del
                              contratto
    1.  Il  presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto
economico,  concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 (data
di  avvio del quadriennio 2002-2005 e biennio contrattuale 2002-2003)
e  l'11 dicembre  2003  (ultimo  giorno in cui l'ente ha operato come
pubblica  amministrazione, prima della trasformazione in societa' per
azioni).
    2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta  stipulazione  viene  portata  a  conoscenza  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.
    3.  Gli  istituti  con  carattere  vincolato  ed  automatico sono
applicati  entro  trenta  giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
                               Art. 3.
Incrementi  del  trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
                               fascia
    1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito
ai  sensi  del  CCNL  del  5 aprile  2001 nella misura annua lorda di
Euro 46.259,04  comprensiva  del  rateo di tredicesima mensilita', e'
incrementato,  con  decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per tredici mensilita':
      dal 1° gennaio 2002 di Euro 102,00;
      dal 1° gennaio 2003 di Euro 108,00.
    2. A  seguito  dell'applicazione  del  comma 1 il nuovo stipendio
tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal
1° gennaio 2003 e' rideterminato in Euro 48.989,04 per 13 mensilita'.
    3. Per i dirigenti di prima fascia la retribuzione di posizione -
parte  fissa, definita ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c) del
CCNL  del  5 aprile  2001  (quadriennio 1998-2001) nella misura annua
lorda  di  Euro  23.652,69,  che  comprende ed assorbe gli incrementi
previsti  dall'art.  5,  comma 3  del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio
economico  2000-2001)  e'  rideterminata  negli  importi annui lordi,
comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di seguito
indicate:
      dal 1° gennaio 2002 in Euro 25.646,91;
      dal 1° gennaio 2003 in Euro 28.561,56.
    4.  Gli  incrementi di cui al presente articolo devono intendersi
comprensivi   dell'indennita'   di   vacanza   contrattuale  prevista
dall'art.   1,  comma 9  del  CCNL  del  5 aprile  2001  (quadriennio
1998-2001)  e  di  eventuali  importi  gia'  corrisposti  dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi
incrementi.
                               Art. 4.
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  3
(Trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti di prima fascia) hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza
normale    e    privilegiato,    sull'indennita'    di    buonuscita,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
    2.  Gli  effetti  del  comma 1  si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
    3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
                               Art. 5.
Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
                               fascia
    1.  Lo  stipendio  tabellare,  definito  ai  sensi  del  CCNL del
5 aprile 2001 nella misura annua lorda di Euro 36.151,98, comprensiva
del  rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza
dalla  date  sottoindicate,  dei  seguenti  importi  mensili lordi da
corrispondere per 13 mensilita':
      dal 1° gennaio 2002 di Euro 86,00;
      dal 1° gennaio 2003 di Euro 79,00.
    2.  A  seguito  dell'applicazione  del comma 1 il nuovo stipendio
tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal
1° gennaio 2003 e' rideterminato in Euro 38.296,98 per 13 mensilita'.
    3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione
- parte fissa, definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del
CCNL   del  5 aprile  2001  (biennio  economico  2000-2001)  in  euro
8.779,77,  e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
      dal 1° gennaio 2002 in Euro 9.489,55;
      dal 1° gennaio 2003 in Euro 10.837,67.
    4.  Gli  incrementi di cui al presente articolo devono intendersi
comprensivi   dell'indennita'   di   vacanza   contrattuale  prevista
dall'art.   1,  comma 9  del  CCNL  del  5 aprile  2001  (quadriennio
1998-2001)  e  di  eventuali  importi  gia'  corrisposti  dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi
incrementi.
                               Art. 6.
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  5
(Trattamento  economico  fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza
normale    e    privilegiato,    sull'indennita'    di    buonuscita,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
    2.  Gli  effetti  del  comma 1  si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
    3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
Dichiarazione  congiunta  n.  1      Le parti si danno reciprocamente
atto che, le risorse destinate al presente rinnovo contrattuale, sono
state  integralmente riconosciute, ai sensi degli articoli 3 e 5, sul
trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti  di  prima fascia e dei
dirigenti  di  seconda  fascia. Concordano altresi' nel ritenere - in
considerazione dell'avvenuta trasformazione istituzionale della Cassa
depositi  e prestiti in societa' per azioni, con denominazione «Cassa
depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni»  (CDP  S.p.A.) - che, a
partire  dalla  stipula  del  presente  CCNL,  si intende esaurita la
contrattazione  collettiva  integrativa  a  livello  di ente prevista
dall'art. 5 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001).