REGIONE SARDEGNA

DECRETO 12 ottobre 2006 

Dichiarazione    di    notevole    interesse    pubblico   ai   sensi
dell'articolo 140  del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42,
della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari. Integrazione
decreto  dell'assessore  della  pubblica  istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport 9 agosto 2006, n. 2323.
(GU n.266 del 15-11-2006)

                             L'ASSESSORE
              della pubblica istruzione, beni culturali
                  informazione, spettacolo e sport

  Visto  lo  statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
  Viste  le leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 settembre 1998,
n. 31;
  Visto  l'art.  57  del  decreto  dei  Presidente  della  Repubblica
16 settembre 1979, n. 348;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei
beni  culturali  e del paesaggio), cosi' come modificato ed integrato
dai  decreti  legislativi  24 marzo  2006,  numeri 155  e  157, ed in
particolare visti gli articoli 138 e 140;
  Richiamato   il   proprio   decreto   del  9 agosto  2006  n.  2323
«Dichiarazione  di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140
del  decreto  legislativo  n.  42  del  22 gennaio  2004  della  zona
Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari»;
  Preso  atto  della deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del
5 settembre  2006,  relativa  a «Legge regionale n. 8 del 25 novembre
2004,  art.  1, comma 1. Approvazione del piano paesaggistico - Primo
ambito omogeneo»;
  Visto il decreto del presidente della regione del 7 settembre 2006,
n.  82,  di  approvazione  del  piano paesaggistico regionale - Primo
ambito omogeneo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art. 3 del decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport n. 2323 del 9 agosto 2006
concernente la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della
zona  di  Tuvixeddu  -  Tuvumannu  nel  comune  di  Cagliari» e' cosi
modificato:
    ai  sensi  del  comma 2  dell'art.  140  del  decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42,  cosi'  come  modificato  ed integrato dal
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, degli articoli 47, comma 2
e  dell'art.  48,  comma 1,  lettera a).3  delle  norme  tecniche  di
attuazione  del  Piano paesaggistico regionale approvato dalla giunta
regionale   con   deliberazione   n.  36/7  del  5 settembre  2006  e
considerate le valutazioni espresse dalla Commissione provinciale per
la  tutela  delle bellezze naturali della provincia di Cagliari nella
seduta  del  16 ottobre  1997  e  il  decreto  del direttore generale
dell'Ufficio   centrale  per  i  beni  archeologici,  architettonici,
artistici  e  storici del Ministero per i beni culturali e ambientali
del 2 dicembre 1996, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la
seguente disciplina di tutela:
      1) nell'area  e'  vietata qualunque edificazione o altra azione
che possa comprometterne la tutela;
      2) sono   ammesse  le  attivita'  di  studio,  ricerca,  scavo,
restauro,  inerenti  i  beni  archeologici, nonche' le trasformazioni
connesse   a   tali   attivita',  previa  autorizzazione  dell'organo
competente;
      3) sui   manufatti   e   sugli  edifici  esistenti  all'interno
dell'area   sono   ammessi   solo   gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
      4) i contenuti dell'accordo di programma ex art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante
il  progetto  di  riqualificazione  urbana  e ambientale dei colli di
S. Avendrace,  che  si  integra  con  il  PIA 17 «Sistema dei colli»,
saranno   oggetto  di  proposta  di  rimodulazione,  tra  i  soggetti
firmatari dell'accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse
pubblico  teso  alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare
la  migliore  compatibilita' degli interventi con gli elevati livelli
di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;
      5) puo'   essere   oggetto   della  proposta  di  rimodulazione
dell'accordo  anche  l'eventuale  trasferimento  di cubature, purche'
esso preveda la cessione gratuita delle aree all'ente pubblico;
      6) tutti  gli  interventi,  ad  eccezione  di  quelli di cui al
precedente    punto 3),    dovranno   essere   corredati,   ai   fini
dell'approvazione, della reazione paesaggistica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
      7) si  applicano  altresi'  le ulteriori disposizioni del Piano
paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili.
        Cagliari, 12 ottobre 2006
                                                   L'assessore: Pilia