Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigari naturali.(GU n.261 del 9-11-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
Vista l'istanza della ditta International Tobacco Agency S.r.l.,
intesa ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati della societa' Dannemann Cigarrenfabrik
Gmbh;
Vista la propria nota n. 2006/10275 del 13 giugno 2006 con la
quale non e' stato dato seguito alla citata istanza di iscrizione
nella tariffa di vendita;
Visto il ricorso proposto dalla societa' Dannemann Cigarrenfabrik
Gmbh, in data 5 agosto 2006, avverso alla suddetta nota;
Vista l'ordinanza 8154/2006 del 27 settembre 2006 del tribunale
amministrativo per il Lazio con la quale e' stata concessa la
sospensiva della nota del 13 giugno 2006;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere
all'inserimento delle suddette marche di tabacco lavorato, in
conformita' ai prezzi indicati nella citata richiesta, nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata
al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
Decreta:
Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle
classificazioni stabilile dalla tabella B, allegata al decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di
tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:
----> Vedere tabella a pag. 15 <----
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2006
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 109