MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2006 

Iscrizione  nei  registri  delle  varieta' dei prodotti sementieri di
talune varieta' di specie agrarie.
(GU n.272 del 22-11-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo l997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Viste  le  ricevute  attestanti  l'avvenuto versamento dei compensi
dovuti dai costitutori di nuove varieta' vegetali;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivi  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

                            FRUMENTO DURO
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Codice|Denominazione|Responsabile della conservazione in purezza
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      |             |CRA - Istituto Sperimentale per la
      |             |Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando
9923  | Ciclope     |Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)

                            ORZO DISTICO
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Codice|Denominazione|Responsabile della conservazione in purezza
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      |             |CRA - Istituto Sperimentale per la
      |             |Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando
9947  | Rodorz      |Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)
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      |             |CRA - Istituto Sperimentale per la
      |             |Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando
9948  | Cometa      |Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)

                           FARRO MONOCOCCO
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Codice|Denominazione|Responsabile della conservazione in purezza
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      |             |CRA - Istituto Sperimentale per la
9959  | Monlis      |Cerealicoltura - Roma
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 9 novembre 2006

                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.