AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 novembre 2006 

Modifiche  e  integrazioni  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il  gas  9  giugno  2006,  n.  111/06,  e
dell'allegato   A  alla  medesima  deliberazione,  per  l'avvio  alla
piattaforma  per  la  registrazione  degli acquisti e delle vendite a
termine. (Deliberazione n. 253/06).
(GU n.289 del 13-12-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 novembre 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/99),  ed  in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e
l'art. 5;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del
mercato  elettrico e la contestuale assunzione di responsabilita' del
Gestore  del  mercato  elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato
elettrico), relativamente al mercato elettrico;
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03  come  successivamente  modificata  e  integrata  (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno  2006,  n. 111/06 (di
seguito: deliberazione n. 111/06) e la relativa relazione AIR;
    il  documento  per  la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la
ricognizione   in   materia   di   registrazione   dei  contratti  di
compravendita  di  energia  elettrica, nonche' di diritti ed obblighi
connessi  con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio
di dispacciamento;
    il  documento  per la consultazione concernente le modifiche alla
deliberazione  n.  168/03  per  la  registrazione  dei  contratti  di
compravendita  di  energia  elettrica  ai  fini della loro esecuzione
nell'ambito   del   servizio   di  dispacciamento,  la  modifica  dei
corrispettivi   di  sbilanciamento  effettivo  e  la  definizione  di
disposizioni    transitorie   relative   all'anno   2006,   approvato
dall'Autorita' in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per
la consultazione 16 novembre 2005);
    la  lettera  congiunta  Terna  S.p.A.  (di  seguito:  Terna) e il
Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: Gestore del mercato
elettrico), inviata in data 26 settembre 2006, prot. Autorita' 023795
del 28 settembre 2006 (di seguito: lettera 28 settembre 2006).
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  111/06  ha  modificato  la  disciplina del
servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica, in particolare
introducendo un nuovo sistema di registrazione degli acquisti e delle
vendite a termine a partire dal 1° gennaio 2007;
    ad oggi non si sono ancora conclusi i processi di definizione del
regolamento  di cui all'art. 17 dell'allegato A alla deliberazione n.
111/06  (di  seguito:  Regolamento  della  PCE)  e di adeguamento del
Codice  di  rete  di  Terna  e che, pertanto, le tempistiche previste
dalla  medesima  deliberazione non consentono un adeguato periodo per
lo  sviluppo  e l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori
compatibilmente con il termine di cui al punto precedente;
    con  lettera  28 settembre  2006  Terna  e il Gestore del mercato
elettrico  hanno  rappresentato  l'esigenza, al fine di consentire un
corretto  avvio della piattaforma per la registrazione degli acquisti
e  delle vendite a termine e di consentire agli operatori un adeguato
periodo  per le prove, di rinviare la data di avvio dell'operativita'
della  medesima  piattaforma  e  hanno  richiesto che tale data venga
fissata non anteriormente al mese di aprile 2007;
    nella  lettera  28 settembre  2006 Terna e il Gestore del mercato
elettrico  hanno  segnalato l'opportunita', anche tenendo conto degli
esiti del processo di consultazione, che per gli operatori di mercato
non  ammessi  al  mercato  elettrico,  ovvero in caso di incongruita'
delle   garanzie   prestate  dai  medesimi  nell'ambito  del  mercato
elettrico,  la  regolazione  economica di eventuali differenze tra le
vendite  nette  a termine ed i relativi programmi di immissione o tra
gli acquisti a termine ed i corrispondenti programmi di prelievo, nel
seguito  indicate  come sbilanciamento a programma, avvenga con Terna
nell'ambito del servizio di dispacciamento;
    la  richiesta  presentata  da  Terna  e  dal  Gestore del mercato
elettrico  con  lettera 28 settembre 2006 e' coerente con le proposte
gia'  formulate  dall'Autorita'  nel  documento  per la consultazione
16 novembre 2005;
  Ritenuto che sia opportuno:
    rinviare  la data di efficacia della deliberazione n. 111/2006 e,
corrispondentemente,    la    decorrenza    dell'abrogazione    della
deliberazione n. 168/03 al 1° aprile 2007;
    prevedere  una  regolazione economica nell'ambito del servizio di
dispacciamento dello sbilanciamento a programma che tenga conto della
possibilita' per Terna di approvvigionarsi della medesima energia nel
mercato elettrico;
                              Delibera:
  1. di modificare la deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito
indicati:
    a.  al  punto  2 le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono
sostituite dalle parole «a decorrere dal 1° aprile 2007»;
    b.  al  punto  4  le parole «produca effetti dal 1° gennaio 2007»
sono sostituite dalle parole «produca effetti dal 1° aprile 2007»;
  2. di  modificare  l'allegato  A  alla deliberazione n. 111/06, nei
termini di seguito indicati:
    a.  all'art.  29,  comma 29.1,  la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
      «b)  la  somma  dei  programmi  C.E.T.  di immissione di cui e'
richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al
valore  assoluto  delle  vendite nette a termine registrate nel conto
cui la richiesta si riferisce;»;
    b.  all'art.  29,  comma 29.1,  la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
      «c)  il  valore  assoluto  della  somma dei programmi C.E.T. di
prelievo  di  cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante
sia  non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto
cui la richiesta si riferisce;»;
    c. all'art. 29, comma 29.1, la lettera d) e' soppressa;
    d.  all'art.  29,  comma 29.2, le parole «alle lettere da a) a d)
del  precedente  comma»  sono  sostituite  dalle parole «alle lettere
da a) a c) del precedente comma»;
    e. all'art. 30, il comma 30.10 e' sostituito dal seguente;
    «30.10.  Con  riferimento  a  ciascun  Conto  Energia  a Termine,
l'energia   elettrica   corrispondente  alla  somma  algebrica  degli
acquisti  a  termine registrati, delle vendite a termine registrate e
dei  programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati
e' considerata:
      a) ceduta  dall'operatore  di mercato intestatario del conto al
Gestore del mercato elettrico o, se negativa, acquistata dal medesimo
gestore   nell'ambito   del   mercato   del   giorno   prima  qualora
l'intestatario  del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base
della  Disciplina  del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al
Gestore  del  mercato  elettrico  siano  congrue,  secondo  i criteri
definiti nel regolamento di cui all'art. 17;
      b) ceduta  a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo
di   sbilanciamento   a   programma   nell'ambito   del  servizio  di
dispacciamento,  ai  sensi  del  successivo  art.  39-bis negli altri
casi.»;
    f. all'art. 30 il comma 30.11 e' sostituito dal seguente;
    «30.11.  L'operatore  di  mercato  versa  al  Gestore del mercato
elettrico,  se  negativo,  o  riceve da quest'ultimo, se positivo, un
corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
      a) l'energia  elettrica ceduta al Gestore del mercato elettrico
ai sensi del comma 30.10, lettera a);
      b) il  prezzo  dell'energia  elettrica  acquistata  di  cui  al
comma 30.4, lettera c).»;
    g.  all'art.  38,  comma 38.1,  dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente lettera:
    «e) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi,
corrispettivi  di  sbilanciamento  a  programma  di  cui all'articolo
39-bis;»;
    h. all'art. 38, dopo il comma 38.4 e' aggiunto il seguente comma:
    «38.5. Terna versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo,
o  riceve  da  quest'ultimo,  se  positivo,  un corrispettivo pari in
ciascun  periodo  rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di
sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-bis.»;
    i. dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente articolo:
                            «Art. 39-bis.
             Corrispettivi di sbilanciamento a programma
  39-bis.1.  Entro  il  giorno  25  del  mese  successivo a quello di
competenza   Terna  calcola  il  corrispettivo  di  sbilanciamento  a
programma  relativo  a  ciascun  utente  del  dispacciamento pari, al
prodotto tra:
    a) l'energia  elettrica  ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10,
lettera b),  attribuita  all'utente  del  dispacciamento ai sensi del
comma 39-bis.2;
    b) il   prezzo   dell'energia  elettrica  acquistata  di  cui  al
comma 30.4, lettera c).
  39-bis.2.  Ai  fini  della determinazione dell'energia elettrica di
cui   al  comma  39-bis.1,  lettera a),  Terna  ripartisce  l'energia
elettrica  corrispondente  alla somma algebrica delle vendite nette a
termine  registrate,  degli acquisti netti a termine registrate e dei
programmi  C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul
conto  di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento
da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.»;
    j.  all'art.  69, comma 69.4, le parole «a partire dal 1° gennaio
2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;
    k.  all'art.  69, comma 69.5, le parole «a partire dal 1° gennaio
2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;
  3. di  prevedere  che  Terna  e  il  Gestore  del mercato elettrico
provvedano  agli  adempimenti  di cui all'art. 69, commi 69.4 e 69.5,
dell'allegato  A  alla  deliberazione  n.  111/06  entro venti giorni
dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
  4. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento al Ministro
dello  sviluppo economico, alla societa' Terna S.p.A. e alla societa'
Gestore del mercato elettrico S.p.A.;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione;
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' l'allegato A alla
deliberazione    n.    111/06,    con    le    modifiche   risultanti
dall'applicazione del presente provvedimento.

    Milano, 16 novembre 2006

                                                 Il presidente: Ortis