MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2006 

Fissazione   delle  modalita'  di  pagamento  dell'accisa  sugli  oli
minerali,  ad  eccezione  del gas metano, relative alle immissioni in
consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2006.
(GU n.291 del 15-12-2006)

           IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  come  da  ultimo modificato
dall'art.  3,  comma 2,  del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il   quale  prevede  che  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento
dell'accisa,  anche  relative  ai  parametri  utili  per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta   l'opportunita',  per  l'anno  2006,  di  determinare  le
modalita'  ed  i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali,
sull'alcole  e  sulle  bevande alcoliche, relativa alle immissioni in
consumo  avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2006,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas
metano,  sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativi alle
immissioni  in  consumo  avvenute  nel  periodo dal 1° al 15 dicembre
2006, sono effettuati entro il:
    a) 18 dicembre   2006,   se   eseguiti,   con   esclusione  della
compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    b) 27 dicembre  2006,  se  eseguiti  direttamente  in tesoreria o
tramite conto corrente postale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 11 dicembre 2006

                                              Il Vice Ministro: Visco