COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 15 dicembre 2006 

Autorizzazione   alla  costruzione  nel  sito  Eurex  del  comune  di
Saluggia, della cabina elettrica.
(GU n.300 del 28-12-2006)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del  7 marzo  2003  con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel
seguito, «SOGIN») e' stato nominato commissario delegato per la messa
in  sicurezza  dei  materiali  nucleari  (nel  seguito,  «Commissario
delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre,
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  380,  limitatamente  alle  disposizioni in materia di permesso di
costruire;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 maggio  2004  di  proroga  fino  al 31 dicembre 2004 dello stato di
emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355
del  7 maggio  2004  con  cui,  a  parziale  modifica ed integrazione
dell'O.P.C.M.  n.  3267  del  7 marzo  2003, al fine di assicurare la
massima  celerita'  per  l'attuazione  delle iniziative finalizzate a
fronteggiare  la  situazione emergenziale, il commissario delegato e'
stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005  di  ulteriore  proroga  fino al 31 dicembre 2005 dello
stato di emergenza;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17 febbraio  2006  di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino
al 31 dicembre 2006;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei rifiuti radioattivi;
  Considerato  che  con  le  ordinanze  commissariali  n.  4, 11 e 14
rispettivamente   in   data   11 aprile  2003,  11 settembre  2003  e
12 novembre  2003  sono  state  disposte,  tra le altre, le misure di
adeguamento  dell'impianto  Eurex ubicato nel centro ENEA di Saluggia
(Vercelli), a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione
di emergenza internazionale;
  Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la
successiva   ordinanza   di   rettifica  24 febbraio  2006  e'  stata
autorizzata  la  costruzione,  a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN,
nel  sito Eurex di Saluggia, di alcune opere connesse all'impianto di
cementazione Cemex e tra queste precisamente la costruzione di: Nuovo
sistema   di   approvvigionamento   idrico;  Deposito  temporaneo  D2
limitatamente  alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo
stato  solido  a  bassa attivita' attualmente gia' presenti nel sito;
Edificio  direzione  operazioni  di  cantiere;  Edificio portineria e
controllo security; Relativa viabilita';
  Considerato  che  dalla  documentazione  allegata a suo tempo dalla
SOGIN,  a  corredo  della domanda di permesso di costruzione di dette
opere,  presentata  il  5 novembre  2004  al  comune di Saluggia, non
risultava  indicata la costruzione della «Nuova cabina elettrica»,che
e'  successivamente  risultata  necessaria,  atteso  che  la verifica
puntuale   di   quella   esistente   ha  mostrato  essere  la  stessa
insufficiente  a  fornire  la maggiore quantita' di energia elettrica
indispensabile  per  il  funzionamento  dei  nuovi impianti e servizi
previsti sul sito Eurex;
  Considerato  che  la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a
cabina  elettrica,  funzionale  ai nuovi impianti e servizi, e' stata
esplicitamente prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di
Saluggia  il  5 agosto  2005,  quale documentazione integrativa della
richiesta del permesso di costruire del 5 novembre 2004;
  Considerato  che,  non  essendo  stata  la costruzione della «Nuova
cabina     elettrica»    esplicitamente    compresa    nell'ordinanza
commissariale  13 dicembre  2005,  la  SOGIN  ha  provveduto  in data
28 luglio 2006 a presentare al comune di Saluggia, specifica domanda,
corredata  dalla  prescritta  documentazione, diretta al rilascio del
relativo permesso di costruire;
  Considerato  che  sono  trascorsi  inutilmente  i  termini  fissati
dall'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del
comune  di  Saluggia  e che si e' percio' formato il silenzio-rifiuto
sulla domanda del permesso di costruire;
  Ritenuto  che  con  l'ordinanza  commissariale  13 dicembre  2005 e
l'ordinanza  di  rettifica  24 febbraio  2006  e' stata dichiarata la
improrogabile  necessita'  e l'urgenza di provvedere alla costruzione
delle  opere  autorizzate,  trattandosi  di  interventi  di  primario
interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza
di    materiali   radioattivi,   salvaguardando   la   salute   della
collettivita'  e percio' comprese tra le misure speciali di emergenza
a  tutela  dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato, con
specifico  riferimento  alla  necessita'  di  eliminare le criticita'
residue anche in relazione al fenomeno terroristico;
  Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo
quest'ultima  indispensabile  al funzionamento degli impianti e degli
edifici  la  cui  realizzazione  e'  stata  autorizzata con le citate
ordinanze commissariali 13 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti
pertanto anch'essa le caratteristiche di improrogabilita' e urgenza e
di  primario  interesse  pubblico  per  la  tutela della salute della
collettivita' e della sicurezza dello Stato;
  Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi
dei  poteri  di  deroga  concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n.
3355  rispettivamente  del  7 marzo  2003  e  del  7 maggio  2004, il
provvedimento  di  autorizzazione  a  favore del «Soggetto attuatore»
SOGIN  alla  realizzazione del su indicato intervento emergenziale in
deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agliarticoli 10, 11, 12,
13   e   16,   che  rispettivamente  individuano  gli  interventi  di
trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la
titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il
rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del
contributo di costruzione;
  Considerato  che  non  essendo  stata  ancora approvata la variante
parziale  al  piano  regolatore generale del comune di Saluggia, vige
attualmente  il  divieto  di ogni nuova costruzione nella zona ove e'
posto  l'impianto  Eurex,  sicche'  per  realizzare  l'opera  di  cui
trattasi  occorre  procedere  in  deroga  alle prescrizioni del piano
regolatore  generale,  come  previsto  dall'art.  14  del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Considerato  che  le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza
non  consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del
permesso  in  deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14
del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
che    pertanto   e'   indispensabile   che   l'autorizzazione   alla
realizzazione  della  su indicata opera, esercitando il potere in tal
senso  concesso  dal  citato art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  sia  rilasciata  con ordinanza
commissariale,  in  deroga  al  vigente piano regolatore generale del
comune  di  Saluggia,  e  in  difformita'  dalla  competenza  e dalla
procedura  di  cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del
consiglio  comunale,  nonche' in deroga, per quanto occorra, anche al
vigente strumento di pianificazione d'area protetta;
  Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento
al  contributo  di  costruzione,  ma  occorre consentire al comune di
Saluggia  in  deroga  all'art.  16  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento
diverso dal permesso di costruire;
  Sentita  la  regione  Piemonte  che, con deliberazione di giunta n.
25-4101  del 23 ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta
necessario  complemento  degli interventi di messa in sicurezza, gia'
oggetto  di  precedenti  determinazioni  regionali e coerente con gli
obiettivi di progressivo incremento dei livelli di sicurezza dei siti
nucleari ai fini dello smantellamento finale»;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-scientifica  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ex
art.  3  OPCM 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, OPCM 3267 del
7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

                              Dispone:

  In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme
di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001,n. 380, nonche' al vigente strumento
di pianificazione d'area protetta, e' autorizzata la costruzione, nel
sito  Eurex  del comune di Saluggia, della cabina elettrica di cui al
progetto   e  alla  annessa  documentazione,  che  qui  si  allegano,
presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare della licenza
di  esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a corredo della
domanda  per  il  rilascio del permesso di costruire (NCEU foglio 31,
particella 165 e foglio 32, particella 30).
  In  esercizio  del  potere concesso dall'art. 14 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga
alla  procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla
costruzione  dell'opera  di cui trattasi e' data in deroga al vigente
piano  regolatore  generale  del  comune  di  Saluggia  e, per quanto
occorra, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta».
  La  realizzazione  della  suddetta opera e' a cura della SOGIN, nel
rispetto    delle    prescrizione    disposte   dall'APAT   in   sede
dell'autorizzazione di competenza.
  La   SOGIN  e'  tenuta  a  richiedere  al  comune  di  Saluggia  la
determinazione  del contributo di costruzione di cui agli articoli 16
e  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la
corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi.
  La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale
«permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380, e, pertanto, comporta il totale
esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei
suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire.
  La  presente  ordinanza  viene trasmessa al comune di Saluggia, per
gli  adempimenti  di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  alla  provincia  di Vercelli, alla regione Piemonte,
nonche'  a  tutti  gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e
alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
  La  presente  ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 2006
                                        Il commissario delegato: Jean