PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2006 

Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2007-2008 da
realizzarsi  nell'ambito  dello  stanziamento di competenza, previsto
per l'anno finanziario 2006.
(GU n.302 del 30-12-2006)

            LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Premessa.
  La  Convenzione  de  L'Aja  del  29  maggio 1993 «per la tutela dei
minori  e  la  cooperazione  in  materia di adozione internazionale»,
ratificata  dall'Italia  con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra
gli  obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e
ratificanti   di   inserire   tra   le  priorita'  politiche  «misure
appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di
origine».
  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali, quale autorita'
centrale  cui  sono  state attribuiti poteri e funzioni diversificate
(di  politica  generale,  di  amministrazione  e  controllo) ha fatto
proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita'
di  coordinamento  delle amministrazioni centrali e periferiche nella
materia  di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del
privato  sociale  -  ha scelto di' promuovere lo sviluppo progettuale
degli  interventi  e la messa in rete di tutte le competenze connesse
alle  politiche  che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale
scelta  e'  avvertita  come esigenza di coinvolgimento sia degli enti
autorizzati  allo  svolgimento  delle  procedure  di assistenza delle
coppie  adottive  sia  di  altri soggetti istituzionali impegnati sul
versante    della    protezione    dei    diritti   dell'infanzia   e
dell'adolescenza,  nel  quadro  culturale disegnato dalle convenzioni
internazionali.
  In  tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione
per  le  adozioni  internazionali nella riunione del 20 dicembre 2006
inerenti  la  finalizzazione  dello stanziamento di euro 1.000.000,00
per finanziare progetti di sussidiarieta'.
  La  commissione,  con  tale  decisione,  ha  inteso  proseguire  ed
ampliare  la  collaborazione,  avviata con gli enti autorizzati negli
anni 2001-2006, rivelatasi positiva per le parti.
  In  considerazione  che, una cospicua parte dei fondi di competenza
della  commissione  e'  stata  impegnata  per finanziare programmi di
cooperazione  approvati  nell'ambito  delle  Intese  istituzionali di
programma  per  il Brasile, l'Etiopia ed il Vietnam e che, per quanto
attiene  la Federazione Russa nel 2007 sara' definita la nuova Intesa
istituzionale   sostitutiva   della   precedente   firmata  nel  2004
utilizzando  le  risorse  impegnate  e  non  spese,  lo  stanziamento
previsto  dal presente bando riguarda progetti da realizzare in Paesi
diversi    da   quelli   destinatari   delle   intese   istituzionali
sopraindicate.
  Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude anche i
Paesi  che  hanno  bloccato  in  modo permanente l'adozione di minori
all'estero   (Romania)  o  Paesi  ove  non  vi  sono  prospettive  di
allargamento  della collaborazione in materia di adozioni (Bulgaria e
Paesi ove vige l'istituto della kafala).
  Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere
tutti  gli enti che, alla data del 31 dicembre 2006, risultano essere
stati  autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge
31   dicembre  1998,  n.  476,  ad  operare  nelle  aree  geografiche
interessate dai progetti.
  Nella  realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il concorso
di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese.
  La  ripartizione  del  contributo della Commissione per le adozioni
internazionali,   riferita   a   ciascun  progetto  approvato,  sara'
proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente
impegnati  dagli  enti  proponenti il progetto o dagli stessi messi a
disposizione.  Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri
organismi  pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al
momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento  e',  pertanto,  necessario conoscere, fin dall'inizio,
come  si  articola  tra  i vari attori coinvolti la partecipazione al
progetto.
Contenuti e soggetti partecipanti.
  Si ribadisce che:
    i  progetti  presentati dagli enti devono essere finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel
paese  di  origine,  mediante  la  realizzazione  di  interventi  che
permettano  loro  di  rimanere  nella  propria  famiglia  e,  piu' in
generale, nella comunita' di appartenenza;
    la  presentazione  dei  progetti e' consentita soltanto agli enti
autorizzati  ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre
1998,  n.  476,  anche  se  possono concorrere alla realizzazione dei
singoli  progetti  altri  soggetti  pubblici  e  privati; per ciascun
progetto  deve  essere  indicato  il  nominativo  del coordinatore di
progetto.
  Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
    1) gli enti autorizzati realizzatori;
    2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione
di minori concorrenti alla realizzazione;
    3) le istituzioni aderenti:
      amministrazioni centrali;
      regioni;
      enti locali;
      organismi internazionali;
      comunita' europea;
    4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
    5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;
    6) eventuali    organismi    stranieri   coinvolti   (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori, ecc.);
    7) il costo del progetto:
      le risorse umane;
      i mezzi strumentali;
    8) la durata del progetto:
      le fasi intermedie di realizzazione;
      la   data   prevista   per  la  conclusione  del  progetto.  La
commissione  finanziera'  soltanto  le attivita' che saranno concluse
entro  e non oltre il 30 giugno 2007. Occorre pertanto specificare le
tappe programmate degli interventi da realizzare.
Modalita' e termini di presentazione del progetto.
  I  progetti  devono  essere  presentati  in  doppio originale e una
copia,  firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al
progetto e dal coordinatore di progetto.
  Essi  dovranno  essere  inviati  alla  Commissione  per le adozioni
internazionali,  largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il
31  marzo  2007 (fara' fede il timbro postale o il timbro sulla bolla
di  accompagnamento  per  spedizioni  a  mezzo corriere). Non saranno
valutati i progetti spediti fuori termine.
  Ogni  progetto  deve  articolarsi  in  una prima parte illustrativa
delle  finalita' e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti
gli altri elementi indicati nel presente bando.
  Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del
coordinatore    di   progetto   che   attesti,   sotto   la   propria
responsabilita',  che  nessuno degli enti autorizzati presentatori ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione
deve emergere, altresi', chiaramente se il progetto e' da realizzarsi
con  il  contributo  di  altri  organismi pubblici e, in questo caso,
l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali  esaminera'  e
approvera'  entro  i  novanta  giorni  successivi,  alla scadenza del
termine  di  presentazione,  i  progetti  che  meglio  realizzano gli
obiettivi del presente bando.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
    a) la  deistituzionalizzazione  e l'accoglienza dei minori, nella
famiglia  di  origine,  in  affidamento  etero  familiare  o  in casa
famiglia  anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership
con  ONG  locali  ed in collaborazione con le autorita' pubbliche che
sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza
cure dei genitori;
    b) l'aiuto  alle  madri  adolescenti  ed  alle coppie giovani per
acquisire  competenza  genitoriale  onde  prevenire  l'abbandono  dei
minori;
    c) la  riduzione  del  fenomeno  dei «bambini di strada» mediante
costituzione  di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile
per  adolescenti  e/o  «focolari»,  ove possa svilupparsi un corretto
processo educativo;
    d) il  reinserimento  sociale  dei  minori prossimi alla maggiore
eta'  i  quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di
legge   del  Paese,  mediante  programmi  di  monitoraggio,  supporto
psicologico  per  prevenire  le  devianze, tutoring per l'inserimento
lavorativo e supporto logistico;
    e) la  prevenzione  della  mortalita'  infantile  e  di patologie
caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonche' la cura e
l'assistenza   medica   di   minori   colpiti   da  malattie  che  ne
compromettono  l'accoglienza  sia in affidamento sia in adozione e di
donne in stato di gravidanza;
    f) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
    g) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese
ove  si  realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli
anni  successivi,  il  proseguimento del progetto promosso, affinche'
non  si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse
impegnate.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
approvazione,  ripartira'  lo stanziamento previsto in relazione alla
complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
  Al  fine  di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la
presentazione  di  un  numero limitato di progetti che veda coinvolti
piu'  enti,  i  quali  dovranno  tenere  conto  della  disponibilita'
complessiva delle risorse previste dal presente bando.
Raccomandazioni e limitazioni.
  La  Commissione per le adozioni internazionali, come nei precedenti
bandi,  ha  scelto quali principali destinatari del finanziamento gli
enti  autorizzati,  cui  possono associarsi altri soggetti pubblici e
privati,  ritenendo  che  la  responsabilita'  di  predisposizione  e
realizzazione  di  tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi
agli  enti  medesimi;  saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i
progetti  presentati  da  amministrazioni  pubbliche  e/o  private in
qualita' di capi-progetto.
  Si  sottolinea,  inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie
verifiche  successive  da  parte  degli  organi di controllo non sono
finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili
ne'  quelle  riguardanti  l'acquisto  di beni strumentali e di facile
consumo.
  Non  saranno,  comunque, presi in considerazione progetti di durata
superiore a due anni.
Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Nel  quadro  della piu' chiara collaborazione istituzionale, per la
corretta  ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti
verra'  data  comunicazione  dei  finanziamenti,  dell'oggetto  e dei
destinatari nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione
per le adozioni internazionali.
  L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da
parte degli organi di controllo, si articolera' come di seguito:
    a)  il  25%  dopo  tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
    b)  il  50%  dopo  sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;
    c)  il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a
seguito  di  presentazione  di  relazione  da  cui  risulti  che  gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
  Per  la formalizzazione del credito l'ente capoprogetto presentera'
la  nota  di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c),
onde  consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni
valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.
  Ogni relazione dovra' essere corredata di:
    un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di tutte
le  fatture  e/o  scontrini  fiscali riportati in ordine cronologico,
l'indicazione per ogni voce di spesa dell'importo in moneta locale ed
in  euro,  la  quota  a  carico  della  commissione e quella a carico
dell'ente;
    della  nota  di  debito  per  gli importi percentuali di cui alle
lettere  a),  b),  e  c)  del  precedente  capoverso, unitamente alla
documentazione   contabile   giustificativa,  che  dovra'  essere  in
originale  ed  in  copia;  in  mancanza  dell'originale potra' essere
prodotta la copia conforme.
  Ogni  fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta
locale  e  l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della
data  di  emissione  della fattura o scontrino oppure la valuta media
del  mese  di  emissione;  se tale documentazione e' in lingua locale
occorre allegare la traduzione in lingua italiana.
  Gli  enti  realizzatori  dei progetti finanziati sono esonerati dal
prestare   cauzione   ai  sensi  dell'art.  54  del  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli   importi   relativi   alle  singole  prestazioni  e  l'ammontare
complessivo  del  finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
  Si   dispone  la  pubblicazione  del  presente  bando  in  Gazzetta
Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476.
    Roma, 20 dicembre 2006

                                                    Il presidente
                                                       Capponi
Il dirigente coordinatore
         Vinci