DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1072 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
(GU n.4 del 7-1-1971)
 
 Vigente al: 22-1-1971  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964  e  modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli   articoli  120,  121,  122,  123  relativi  alla  scuola  di
specializzazione   in   clinica  dermosifilopatica  sono  abrogati  e
sostituiti dai seguenti:

       Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

  Art. 120. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la
clinica  dermosifilopatica,  il  cui professore di ruolo e' direttore
della scuola.
  Art.  121.  -  Potranno  essere  iscritti alla scuola i laureati in
medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci per anno di corso.
  Art. 122. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) Anatomia e istologia normale della cute;
      2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
      3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
      4) Microbiologia e parassitologia applicata;
      5)  Tecnica  di  laboratorio  con  particolare riferimento alla
sierologia applicata;
      6) Semeiotica dermatologica e venereologia.
    2° Anno:
      1) Patologia delle malattie cutanee;
      2) Patologia delle infezioni sessuali;
      3) Anatomia e istologia patologica della cute;
      4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
      5) Angiologia;
      6) Sessuologia.
    3° Anno:
      1) Clinica delle malattie cutanee;
      2) Clinica delle infezioni sessuali;
      3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
      4) Fisioterapia dermatologica;
      5) Cosmetologia;
      6) Chirurgia plastica riparatrice;
      7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee.
  Art.  123.  -  Gli  esami di profitto dovranno essere superati alla
fine  di  ogni  anno  in  un  unico gruppo di materie e verteranno su
materie proprie dell'anno di corso.
  L'esame  di  diploma consistera' nella esposizione e discussione di
un  argomento  della  disciplina  su un tema dato al candidato 24 ore
prima della prova.
  Dopo  l'art.  127 e con il conseguente spostamento della successiva
numerazione  sono  inseriti  i  seguenti nuovi articoli relativi alla
istituzione  della  scuola  di  specializzazione in medicina legale e
delle assicurazioni.

 Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

  Art.  128.  -  Alla  facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la
scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
  La durata della scuola e' di tre anni. Il direttore della scuola e'
il  professore  di  ruolo  della  cattedra di medicina legale e delle
assicurazioni. Il numero massimo degli iscritti e' di 10 per anno per
un totale di 30 iscritti per i tre anni di corso.
  Gli  iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni
e  le  esercitazioni  nonche' di prestare servizio medico interno per
almeno sei mesi per ciascun anno.
  Alla  fine  di  ogni  anno  gli  iscritti  sosterranno gli esami di
profitto sulle singole materie di insegnamento.
  Lo  specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno
frequentato non potra' essere iscritto all'anno successivo.
  L'esame  di  diploma consistera' in una dissertazione scritta su un
argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.
  I  candidati  non  riconosciuti  idonei  all'esame  di  diploma  si
potranno  presentare  dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se
al  secondo  esame  non  sara' loro riconosciuta l'idoneita' verranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove.
  Art. 129. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
    1° Anno:
      1) Medicina legale generale;
      2) Elementi di diritto pubblico privato;
      3)   Tecnica   e   diagnostica  anatomo-patologica  generale  e
medico-legale;
      4) Traumatologia medico-legale;
      5) Semeiotica medico-legale.
    2° Anno:
      1) Medicina legale penalistica;
      2) Deontologia medica;
      3) Neuropsichiatria medico-legale;
      4)   Elementi   di   medicina   criminologica   e  di  medicina
penitenziaria;
      5) Indagini di sopralluogo;
      6) Identificazione personale.
    3° Anno:
      1) Medicina legale civilistica e canonistica;
      2) Tossicologia medico-legale;
      3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
      4) Ostetricia e ginecologia forensi;
      5) Elementi di legislazione del lavoro;
      6) Elementi di medicina del lavoro;
      7) Medicina delle assicurazioni;
      8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

  Il  presente  decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1970
  Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 75. - CARUSO