N. 184 ORDINANZA 10 - 17 novembre 1971
N. 184 ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971 Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971. Pres. FRAGALI - Rel. CAPALOZZA Reati e pene - Delitti contro il patrimonio - Cod. pen., art. 625, ultimo comma - Furto - Pena - Minimo edittale superiore all'entita' della pena per cui e' ammessa la concessione della sospensione condizionale - Non viola l'art. 27, terzo comma, della Costituzione - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza. Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Disciplina positiva ispirata alla finalita' rieducativa della pena - Discrezionalita' del legislatore - Limiti - Non viola l'art. 27, terzo comma, della Costituzione - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza.(GU n.297 del 24-11-1971 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI- Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971; 2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ritenuto che con le due ordinanze di cui in epigrafe e' stata sollevata dal tribunale di Torino questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perche' consente di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perche' il minimo edittale della pena prevista - pur se in concorso delle circostanze attenuanti generiche - resterebbe superiore all'entita' della pena per cui e' ammessa la concessione del suddetto beneficio; che nei procedimenti promossi non vi e' stata costituzione di parte, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e decise con unica pronunzia. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1971, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 625 (e dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono altresi' in riferimento all'art. 27 della Costituzione, come gia' affermato con l'ordinanza n. 64 del 1971; che, con la stessa ordinanza ora menzionata, e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che la disciplina dell'istituto della sospensione condizionale e' rimessa al criterio del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non vulneri l'art. 3 della Costituzione; e che anche la determinazione della misura (astratta) della pena per ciascun reato e' affidata alla discrezionalita' del legislatore stesso; che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare le sue precedenti pronunzie. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, proposta con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 22 e con ordinanza n. 64 del 1971. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.