N. 36 SENTENZA 23 febbraio - 1 marzo 1972
N. 36 SENTENZA 23 FEBBRAIO 1972 Deposito in cancelleria: 1 marzo 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. VERZI' Regione Piemonte - Bilancio - Legge regionale 6 luglio 1971 - Approvazione del rendiconto finanziario 1970 - Omesso controllo di legittimita' degli atti amministrativi da parte della Commissione prevista dall'art. 41 e seguenti della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62 - Violazione dell'art. 125 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. Regione Piemonte - Bilancio - Legge regionale 6 luglio 1971 - Approvazione del rendiconto finanziario 1970 - Inosservanza dei criteri di classificazione delle entrate e delle spese fissati dalla legge statale 16 maggio 1970, n. 281 - Violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.(GU n.65 del 8-3-1972 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 6 luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale del Piemonte il 21 settembre 1971, recante "Approvazione del rendiconto finanziario 1970", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 ottobre 1971, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1971. Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzi'; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: Nella seduta del 6 luglio 1971, il Consiglio regionale della Regione piemontese approvava la legge di approvazione del rendiconto finanziario per l'anno 1970. Tale legge consta di un solo articolo cosi' formulato: "Il rendiconto finanziario 1970 presentato dalla Giunta regionale e' approvato secondo le risultanze del documento allegato". Questo si compone di un "conto di cassa" e di un "conto amministrativo". Il primo reca due voci: riscossioni per lire 462.133.335 e pagamenti per lire 184.934.020. Il secondo distingue le somme rimaste da riscuotere (L. 1.251.630) da quelle rimaste da pagare (L. 202.444.930) e precisa il fondo disponibile alla chiusura dell'esercizio in lire 76.006.015. Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 338), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 21 settembre 1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 24 settembre successivo. Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 1971, con ricorso del suo Presidente, notificato al Presidente della Giunta regionale piemontese il 9 ottobre 1971, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 125 e 119, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 78 dello Statuto piemontese (legge 22 maggio 1971, n. 338), 41 e seguenti, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171. Nel presente giudizio la Regione piemontese non si e' costituita. Considerato in diritto: 1. - La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato il rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo di legittimita' della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art. 125 della Costituzione per cui il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo. La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che e' confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta regionale a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa. Appare evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto. 2. - Risulta altresi' violato il principio stabilito dall'art. 119, primo comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresi' disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capittoli, categorie, ecc. La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di previsione; ed e' per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli. Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge regionale piemontese (Approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.