N. 36 SENTENZA 23 febbraio - 1 marzo 1972

                                  N. 36
                        SENTENZA 23 FEBBRAIO 1972
                 Deposito in cancelleria: 1  marzo 1972.
         Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972.
                      Pres. CHIARELLI - Rel. VERZI'
     Regione  Piemonte  -  Bilancio  -  Legge  regionale 6 luglio 1971 -
 Approvazione del rendiconto finanziario  1970  -  Omesso  controllo  di
 legittimita'  degli  atti  amministrativi  da  parte  della Commissione
 prevista dall'art. 41 e seguenti della legge statale 10 febbraio  1953,
 n.  62  -  Violazione dell'art. 125 della Costituzione - Illegittimita'
 costituzionale.
     Regione Piemonte - Bilancio -  Legge  regionale  6  luglio  1971  -
 Approvazione del rendiconto finanziario 1970 - Inosservanza dei criteri
 di  classificazione  delle  entrate  e  delle spese fissati dalla legge
 statale 16 maggio 1970, n. 281 - Violazione dell'art. 119, primo comma,
 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
(GU n.65 del 8-3-1972 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente -  Prof.
 MICHELE  FRAGALI  -  Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZI' -
 Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO  BONIFACIO  -
 Dott.  LUIGI OGGIONI - Dott.  ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
 Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO
 CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.  PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 6
 luglio  1971,  riapprovata  dal  Consiglio regionale del Piemonte il 21
 settembre 1971, recante "Approvazione del rendiconto finanziario 1970",
 promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato   il  9  ottobre  1971,  depositato  in  cancelleria  il  12
 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1971.
     Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
 Giuseppe Verzi';
     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele  Savarese,
 per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Nella  seduta  del  6  luglio  1971,  il  Consiglio regionale della
 Regione piemontese approvava la legge di  approvazione  del  rendiconto
 finanziario per l'anno 1970.
     Tale  legge  consta  di  un  solo  articolo  cosi'  formulato:  "Il
 rendiconto  finanziario  1970  presentato  dalla  Giunta  regionale  e'
 approvato secondo le risultanze del documento allegato".
     Questo   si  compone  di  un  "conto  di  cassa"  e  di  un  "conto
 amministrativo".  Il  primo  reca  due  voci:    riscossioni  per  lire
 462.133.335  e  pagamenti per lire 184.934.020. Il secondo distingue le
 somme rimaste da riscuotere (L. 1.251.630) da quelle rimaste da  pagare
 (L.   202.444.930)   e  precisa  il  fondo  disponibile  alla  chiusura
 dell'esercizio in lire 76.006.015.
     Ai sensi dell'art. 45 dello  Statuto  regionale  (legge  22  maggio
 1971,  n.  338),  il  Governo  rinviava  la legge per un nuovo esame al
 Consiglio regionale e questo, nella seduta del 21  settembre  1971,  la
 riapprovava  nello  stesso  testo,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
 componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del  Governo  il  24
 settembre successivo.
     Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data
 30  settembre  1971,  con  ricorso  del  suo  Presidente, notificato al
 Presidente della Giunta regionale piemontese  il  9  ottobre  1971,  ha
 proposto   ricorso   avverso   la   ripetuta   legge,   eccependone  la
 illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.   125  e  119,
 primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione  agli artt. 78 dello
 Statuto piemontese (legge 22 maggio 1971, n. 338), 41 e seguenti, della
 legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
 e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.
     Nel presente giudizio la Regione piemontese non si e' costituita.
                         Considerato in diritto:
     1. - La legge della Regione  del  Piemonte,  che  ha  approvato  il
 rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo di
 legittimita' della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di
 esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art.
 125  della Costituzione per cui il controllo di legittimita' sugli atti
 amministrativi della Regione e' esercitato in forma  decentrata  da  un
 organo  dello  Stato  nei  modi  e  nei limiti stabiliti da leggi della
 Repubblica.
     E gli artt. 41 e seguenti della legge  10  febbraio  1953,  n.  62,
 disciplinano  compiutamente  l'istituzione  ed  il  funzionamento delle
 Commissioni di controllo.
     La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30
 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del
 rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non
 vale a giustificare la completa omissione  del  controllo.  Il  che  e'
 confermato  dai  decreti ministeriali del 5 giugno e 1  ottobre 1970, 4
 gennaio e 1  luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta regionale
 a deliberare,  nelle  more  della  costituzione  della  Commissione  di
 controllo,  l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno
 fatta sempre salva la successiva  approvazione  della  spesa  da  parte
 della Commissione stessa.
     Appare  evidente,  dunque,  che  soltanto dopo l'approvazione degli
 atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore
 regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la  gestione
 finanziaria e di approvare il rendiconto.
     2. - Risulta altresi' violato il principio stabilito dall'art. 119,
 primo  comma,  della  Costituzione,  per cui le Regioni hanno autonomia
 finanziaria  nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  da  leggi   della
 Repubblica,  che  la  coordinano  con  la  finanza  dello  Stato, delle
 Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio  la  legge
 16  maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni
 per la redazione dei bilanci regionali,  in  modo  che  il  sistema  di
 classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme
 della legge 1  marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e
 quelli  degli enti pubblici); ed ha altresi' disposto che nel frattempo
 i bilanci  regionali  osservino  le  norme  sulla  amministrazione  del
 patrimonio  e  della  contabilita'  generale  dello  Stato,  in  quanto
 applicabili. Ed a tale legge ha fatto  seguito  il  d.P.R.  3  dicembre
 1970,  n. 1171: il bilancio di previsione regionale e' costituito dallo
 stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa
 e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli
 della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle  Regioni
 sono ripartite in titoli, capittoli, categorie, ecc.
     La   funzione  del  rendiconto  si  identifica  nella  esigenza  di
 garantire  la  destinazione  ai  fini  pubblici  dei  mezzi  finanziari
 indicati  nei bilanci di previsione; ed e' per tale motivo che anche il
 rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle
 spese disposta per quelli.
     Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una
 siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di  cassa
 ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale
 piemontese  (Approvazione  del  rendiconto   finanziario   anno   1970)
 approvata  dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21
 settembre 1971.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
                                   GIUSEPPE  CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
                                   -  COSTANTINO  MORTATI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI-
                                   NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.