N. 154 SENTENZA 24 giugno - 7 luglio 1976

                                 N. 154
                         SENTENZA 24 GIUGNO 1976
                 Deposito in cancelleria: 7 luglio 1976.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 14 luglio 1976.
                      Pres. ROSSI - Rel. CRISAFULLI
     Reati  e pene - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
 - Cod. pen., art. 169, quarto comma - Divieto di concedere  il  perdono
 piu' di una volta - In determinate ipotesi determina una ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  - Analogia con altre norme gia' dichiarate
 illegittime - Violazione del principio di eguaglianza -  Illegittimita'
 costituzionale in parte qua.
(GU n.184 del 14-7-1976 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.  LUIGI
 OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv.   ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA  -
 Prof.    GUIDO  ASTUTI  -  Dott.  MICHELE ROSSANO - Prof.   ANTONINO DE
 STEFANO, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale  dell'art.  169,
 quarto comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanze  emesse  il  6  settembre  1974  dal  tribunale per i
 minorenni di Ancona in quattro procedimenti  penali  rispettivamente  a
 carico  di  Crisci  Pietro,  Rasicci  Roberto,  Guiducci  Leone e Merra
 Francesco ed altro, iscritte ai nn. 516 e 517  del  registro  ordinanze
 1974  e  ai  nn. 36 e 96 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975, n 48 del
 19 febbraio 1975 e n. 120 del 7 maggio 1975;
     2)  ordinanza  emessa  il  12  novembre  1974  dal  tribunale per i
 minorenni di Potenza nel procedimento penale a carico di Silvano Luigi,
 iscritta al n. 56  del  registro  ordinanze  1975  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
     Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 aprile 1976 il   Giudice
 relatore Vezio Crisafulli.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Con quattro ordinanze  di  identico  contenuto,  emesse  il  6
 settembre  1974,  nel  corso  di  altrettanti  procedimenti  penali, il
 tribunale  per  i  minorenni  di  Ancona  ha  sollevato  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  169,  quarto comma, del codice
 penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
     La norma impugnata, stabilendo che il perdono  giudiziale non  puo'
 essere  concesso  piu' di una volta, contrasterebbe con il principio di
 eguaglianza per  l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  che  ne
 conseguirebbe tra gli imputati che vengono giudicati congiuntamente per
 diversi  reati  e quelli per i quali per i piu' vari motivi la riunione
 dei procedimenti non sia stata disposta.
     Il giudice a quo rileva, inoltre, che  la  Corte  ha  gia'  accolto
 analoga  questione  in  materia di sospensione condizionale della pena,
 per la cui concessione sussisteva lo stesso divieto, dichiarando con la
 sentenza n. 73 del 1971, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164,
 quarto comma, del codice penale "nella parte in cui esclude  che  possa
 concedersi  una  seconda  sospensione  condizionale  nel corso di nuova
 condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata  con
 quella  gia'  sospesa,  non  superi  i  limiti per l'applicabilita' del
 beneficio".
     2. - Identica questione ha sollevato il tribunale per  i  minorenni
 di Potenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1974.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le  ordinanze  del tribunale per i minorenni di Ancona e del
 tribunale per i minorenni di Potenza sollevano un'identica questione di
 legittimita'  costituzionale.  I  relativi  giudizi  possono,  percio',
 riunirsi per essere decisi congiuntamente.
     2.   -   L'illegittimita'   costituzionale  del  divieto,  disposto
 dall'art.   169, quarto comma,  del  codice  penale,  di  concedere  il
 perdono  giudiziale piu' di una volta, viene prospettata, per contrasto
 con il principio di eguaglianza, in riferimento alla ipotesi  di  reati
 che  potrebbero essere giudicati congiuntamente, per connessione, e per
 i  quali,  invece,  per  motivi  diversi,  si  proceda   separatamente,
 cosicche'  il  conseguimento  del  beneficio  finisce  col dipendere da
 circostanze estranee alle condizioni prescritte dalla legge.
     Nei termini in cui e' proposta, la questione e' fondata.
     Questa  Corte,  pronunciandosi  per  l'illegittimita'  dell'analogo
 divieto,   prescritto   dall'art.   164,  quarto  comma,  c.p.  per  la
 sospensione condizionale della pena, ha  affermato  che  determina  una
 ingiustificata   disparita'   di  trattamento,  e,  pertanto,  lede  il
 principio di eguaglianza, la norma che consente al giudice di concedere
 tale beneficio "in favore di chi abbia commesso  piu'  reati  in  tempi
 diversi  (tra  i  quali  sussista  connessione anche impropria: art. 45
 c.p.p.) allorche' si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.) e
 non... allorche' la riunione non sia stata attuata o non  e'  attuabile
 per le piu varie ragioni..." (sent. n. 73 del 1971).
     Tale orientamento deve essere accolto anche con riguardo al divieto
 di  reiterazione  del  perdono  giudiziale,  divieto  che - del resto -
 questa Corte ha gia' dichiarato  illegittimo  per  l'ipotesi  di  reati
 collegati  dal  vincolo  della continuazione (sent.   n. 108 del 1973),
 richiamando la propria conforme giurisprudenza in tema  di  sospensione
 condizionale  della  pena  (sent.  n.  86  del 1970). Non vi ha dubbio,
 infatti,  che  anche  la  norma   in   esame   puo'   determinare   una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  in quanto, non essendo la
 riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in  cui  essi
 si  svolgano  in  tempi  diversi),  ne'  obbligatoriamente  prescritta,
 nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto
 prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro
 nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente   possono godere  del
 beneficio suddetto, restandone esclusi gli  altri.
     Ed e' appena il caso di avvertire che la concessione del beneficio,
 sia nell'ipotesi di procedimenti riuniti, sia in quella di procedimenti
 distinti,  sempre  subordinata alle condizioni qualitative ed ai limiti
 quantitativi  fissati  dallo  stesso   art.   169   c.p.,   rappresenta
 l'esercizio   di   una   facolta'  discrezionale  rimessa  al  prudente
 apprezzamento del giudice.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  169,  quarto
 comma,  del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  esclude  che possa
 concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto
 commesso anteriormente alla prima sentenza  di  perdono,  a  pena  che,
 cumulata   con   quella   precedente,   non   superi   i   limiti   per
 l'applicabilita' del beneficio.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -
                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -  GUIDO  ASTUTI - MICHELE
                                   ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere