N. 174 SENTENZA 12 - 14 luglio 1976

                                 N. 174
                         SENTENZA 12 LUGLIO 1976
                Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
                        Pres. ROSSI - Rel. AMADEI
     Processo  penale - Istruzione formale - Cod. proc. pen., art. 378 -
 Proscioglimento per non imputabilita' - Assunta violazione del  diritto
 di    difesa   -   Insussistenza   -   Esclusione   di   illegittimita'
 costituzionale.
     Processo  penale  -  Istruzione  formale  -  Diritto  di  difesa  -
 Effettivita'.
(GU n.191 del 21-7-1976 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.  LUIGI
 OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv.   ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA  -
 Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.  MICHELE ROSSANO -
 Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof.  LEOPOLDO ELIA, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  378 del
 codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio
 1974 dal giudice istruttore del tribunale di  Torino  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Celano  Armando ed altri, iscritta al n. 289 del
 registro ordinanze 1974 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il  Giudice  relatore
 Leonetto Amadei;
     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
 per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Al termine dell'istruttoria formale a carico di  minori  degli
 anni  18  e  maggiori  degli  anni  14,  coimputati con maggiorenni, il
 giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato d'ufficio
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378 del codice di
 procedura  penale,  nella  parte  in  cui  prevede  il  proscioglimento
 istruttorio  per non imputabilita', in riferimento all'art. 24, secondo
 comma, della Costituzione. I predetti minori  sono  stati  riconosciuti
 privi   di  capacita'  di  intendere  e  di  volere  al  momento  della
 commissione dei delitti di detenzione e di porto abusivo  di  materiale
 esplosivo.
     2.  - Per il giudice istruttore il contrasto tra la norma impugnata
 con il principio costituzionale  di  inviolabilita'  del  diritto  alla
 difesa  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  sussisterebbe per
 l'aspetto particolare che assumerebbe il proscioglimento di persona non
 imputabile nel contesto delle altre formule di proscioglimento previste
 dallo stesso art. 378 del codice di procedura penale.
     Tale aspetto particolare sarebbe rappresentato  dal  fatto  che  il
 proscioglimento  di  persona  non  imputabile  presupporrebbe  un pieno
 accertamento di responsabilita' e, quindi, come logica conseguenza,  un
 giudizio  di "riferibilita' al prevenuto del reato al completo di tutti
 i suoi elementi oggettivi e   soggettivi", senz'altro  parificabile  al
 dibattimento  a  seguito  del  quale  viene  stabilita  la  pena che in
 concreto deve essere applicata e sulla base della quale  viene  fissata
 anche la natura ed entita' della misura di sicurezza.
     Nella  fase  istruttoria  tale accertamento "di responsabilita'" si
 svolgerebbe senza che la difesa  dell'imputato  abbia  possibilita'  di
 realizzarsi  compiutamente  in  quanto  al  difensore dell'imputato non
 sarebbe concesso di partecipare ad  ogni  singolo  elemento  di  prova,
 cosi'  come  avviene  nel  dibattimento  attraverso il contraddittorio,
 quantunque sostanzialmente ogni  elemento  conduca  ad  una  "decisione
 potenzialmente definitiva".
     A  riguardo  sarebbe, per il proponente, orientativa la sentenza n.
 64 del  1972  della  Corte  costituzionale  stante  l'analogia  tra  la
 situazione  giuridica  in essa presa in considerazione e quella oggetto
 della ordinanza di rimessione. Con tale  sentenza,  infatti,  e'  stato
 dichiarato  incostituzionale  l'art.  304 bis del cod. proc. pen. nella
 parte in  cui  "esclude  il  diritto  del  difensore  dell'imputato  di
 assistere  alla  testimonianza  a  futura  memoria  e  al confronto tra
 imputato e testimone esaminato a futura memoria".
     Ne' varrebbe obiettare, a riguardo, che le misure di sicurezza  del
 ricovero in manicomio o riformatorio giudiziario non rientrerebbero tra
 le pene in senso proprio; in effetti il loro "profilo contenutistico" -
 privazione della liberta' personale - indurrebbe a doverle classificare
 pur  sempre  tra  le "sanzioni penali", per cui al destinatario di esse
 dovrebbe essere data possibilita' completa di difesa.
     D'altra  parte,  se e' pur vero che imputato e difensore potrebbero
 sempre giovarsi dei normali gravami contro  le  decisioni  istruttorie,
 tuttavia  il  rimedio  sarebbe  limitato  in  quanto  il gravame stesso
 rimarrebbe circoscritto alla semplice valutazione delle  prove  assunte
 fatta  dal giudice, e non potrebbe incidere sulla loro essenza che bene
 avrebbe potuto essere diversa se al difensore fosse stato  concesso  di
 intervenire alla loro formazione.
     La   questione   di  legittimita'  costituzionale  assumerebbe  una
 maggiore incisivita' qualora si dovesse seguire  un  dato  orientamento
 giurisprudenziale  per  il quale sarebbe preclusa, in sede istruttoria,
 ogni indagine sulla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti; in
 tal caso al prosciolto in istruttoria  per  non  imputabilita'  sarebbe
 riservato   un  trattamento  piu'  grave,  con  lesione  del  principio
 costituzionale di eguaglianza, di quello spettante al prosciolto per lo
 stesso motivo in sede dibattimentale, dove  le  circostanze  attenuanti
 troverebbero pieno inserimento ad ogni effetto giuridico.
     3.  - Nel giudizio vi e' stato solo l'intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  dello
 Stato.
     Per  l'Avvocatura la questione, cosi' come sarebbe stata formulata,
 comporterebbe la necessita' che il proscioglimento del  non  imputabile
 possa  avvenire  solo  in  sede  dibattimentale, il che non sarebbe ne'
 giuridicamente ne' logicamente  reso  possibile  per  l'incapacita'  di
 intendere e di volere dell'imputato, il quale puo' si' essere assistito
 dal difensore, ma non rappresentato.
     Nel  merito  osserva  che  anche nel caso prospettato alla Corte la
 difesa sarebbe sufficientemente garantita poiche' il  difensore oltre a
 poter assistere all'interrogatorio dell'imputato, alla perizia  e  alle
 perquisizioni  verrebbe  posto,  anche,  a conoscenza di tutti gli atti
 processuali attraverso il deposito di essi prima  della  decisione  del
 giudice istruttore.
     Non  solo, ma proprio a norma dell'art. 372 dei cod. proc.  pen. il
 difensore dell'imputato potrebbe pur sempre presentare quelle istanze e
 memorie che ritenga opportune al fine di colmare le lacune  ravvisabili
 negli atti formati senza il suo intervento.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Non  e'  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 378 del codice di procedura penale sollevata, in  riferimento
 all'art.  24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore
 del tribunale di Torino.
     Per  il  proponente  l'articolo  impugnato  contrasterebbe  con  il
 diritto di difesa in quanto prevederebbe il proscioglimento istruttorio
 per  non imputabilita' senza che il difensore dell'imputato abbia avuto
 modo di intervenire - non essendogli riconosciuta tale  facolta'  -  al
 compimento  di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e
 le  circostanze  di  cui  e'  procedimento  e  la  loro   riferibilita'
 all'imputato.   Il  contrasto  assumerebbe  particolare  rilievo  nella
 considerazione che il proscioglimento per non imputabilita', quando  ad
 esso  potrebbe  conseguire  una  automatica  applicazione  di misure di
 sicurezza detentive, si risolverebbe, a differenza  di  quanto  avviene
 per  altri  motivi di proscioglimento istruttorio, in un vero e proprio
 giudizio di accertamento di responsabilita' e, quindi, in una decisione
 non accompagnata da un riscontro di  ogni  singolo  elemento  di  prova
 cosi'    come   avverrebbe,   invece,   attraverso   il   dibattimento,
 caratterizzato dal contraddittorio.
     2.  - Questa Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la posizione
 della   difesa   nell'istruzione   formale   ed   ha   dichiarato    la
 incostituzionalita' di quelle norme procedurali per le quali il diritto
 di  difesa  era  reso  difficile  o  ne  veniva frustrato lo scopo o la
 funzione.
     In tali sentenze (v., tra l'altro, la n. 46 del 1975 e  la  62  del
 1971)  la  Corte  ha  individuato  l'ambito del diritto di difesa nella
 possibilita' effettiva del suo esercizio, stabilendo che non e' affatto
 necessario che esso debba essere disciplinato in modo identico in  ogni
 tipo  di  procedimento  e  in  ogni  fase  processuale, sibbene che sia
 adeguato,  nelle  sue  modalita',  alle  speciali  caratteristiche  del
 procedimento stesso.
     L'ordinanza  di  rimessione  si  riferisce,  in  particolare,  alla
 sentenza della Corte n. 64 del 1972, ravvisando una  certa  conformita'
 tra la situazione giuridica presa in essa in esame e quella oggetto del
 presente giudizio.
     Invero, l'analogia e' solo apparente. Infatti la sentenza n. 64 del
 1972  si  inquadra  nell'orientamento  della  Corte  di  considerare il
 diritto di difesa nei suoi concreti aspetti finalistici  e  funzionali.
 La  dichiarata  incostituzionalita' dell'articolo 304 bis del codice di
 procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto del difensore
 dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria,  poggia
 sulla  considerazione  che  trattandosi  di atti istruttori assunti nel
 presupposto della loro irripetibilita', la difesa  non  avrebbe  potuto
 dispiegare  in  ordine ad essi quei mezzi di riscontro che le competono
 in via diretta o indiretta.
     3. - Nella fase istruttoria  le  garanzie  di  difesa  trovano  una
 duplice   articolazione:  l'una  contestuale,  l'altra  successiva.  Le
 garanzie contestuali sostanzialmente fanno perno  sugli  articoli  304,
 304  bis, 304 ter, 304 quater del cod. proc. pen. e sulla estensione ad
 essi data dalla Corte costituzionale con le sue sentenze;  le  garanzie
 successive  sono soprattutto rappresentate dalle disposizioni contenute
 negli artt. 372 e 387 del cod. proc. penale.  Esse  ben  si  inquadrano
 nella armonia del sistema.
     Invero,  attraverso il deposito degli atti e documenti del processo
 e la facolta' dei difensori di trarne copia e di presentare le  istanze
 e  le  memorie  che  ritengono  opportune, la difesa ha possibilita' di
 realizzarsi nell'intero arco della fase  istruttoria  con  pienezza  di
 diritti;  cio'  comporta,  anche,  la  piena  facolta' di richiedere al
 giudice istruttore l'espletamento di ogni altro mezzo di prova ritenuto
 necessario per l'accertamento della "verita'" e, allo stesso  fine,  di
 richiedere,  anche,  la  reiterazione  di  quei  mezzi  di  prova  gia'
 espletati,  ma  ritenuti  incompleti  o  comunque  contraddittori;   di
 eccepire  le  eventuali  nullita'  incorse nell'istruttoria stessa e di
 provocare  la  rinnovazione  o  la  rettifica  degli  atti  viziati  di
 nullita'.  Ne',  d'altra  parte, puo' il giudice istruttore ignorare le
 istanze della difesa sulle  quali  e'  obbligato  a  provvedere  o  con
 ordinanza o con la sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio
 giuridico.
     Attiene, anche, all'esercizio del diritto di difesa la possibilita'
 della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento.
     4.  -  Nella  motivazione il giudice a quo esprime, altresi', delle
 perplessita' sulla legittimita' costituzionale dell'articolo contestato
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione in considerazione  di  una
 parte   dell'indirizzo   giurisprudenziale   secondo  il  quale  "nella
 istruzione il fatto commesso non puo' essere valutato se non nei limiti
 della  contestazione  e  questa,  per principio inderogabile, comprende
 solo  il  fatto,  le  circostanze  aggravanti  e  quelle  che   possono
 comportare  l'applicazione  di  una misura di sicurezza, con esclusione
 delle  circostanze   attenuanti".   Cio'   comporterebbe   un   diverso
 trattamento  tra il prosciolto in istruttoria per totale incapacita' di
 intendere e di volere e il prosciolto per lo stesso motivo in  sede  di
 dibattimento  dove  le  eventuali circostanze attenuanti debbono essere
 tenute presenti dal giudice.
     Rileva a riguardo la Corte che la questione,  oltre  a  non  essere
 stata   formalmente   proposta  col  dispositivo  dell'ordinanza,  essa
 comunque riguarderebbe l'art. 384 n. 2 del codice di procedura penale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 378 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza
 in  epigrafe  dal  giudice  istruttore  del  tribunale  di  Torino,  in
 riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -
                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
                                   ASTUTI - MICHELE ROSSANO  -  ANTONINO
                                   DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere