LEGGE 10 giugno 1978, n. 292
Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.(GU n.176 del 26-6-1978)
Vigente al: 11-7-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverra' tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 giugno 1978 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO