Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo registro nazionale.(GU n.15 del 19-1-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i
registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da
fibra;
Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro,
delle varieta' di mais indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate
varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
----> Vedere da pag. 24 a pag. 28 <----
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 gennaio 2007
p. Il direttore generale: Montone
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di leggittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.