AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2006 

Aggiornamento  delle  condizioni  economiche  di  ritiro dell'energia
elettrica,   di  cui  all'articolo  13,  commi 3  e  4,  del  decreto
legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  ai sensi dell'articolo 11,
comma 5,  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005. (Deliberazione n. 318/06)
(GU n.18 del 23-1-2007)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 dicembre 2006;
  Visti:
    la  direttiva  2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239/2004  (di  seguito: legge n.
239/2004);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
24 ottobre   2005,   recante   l'aggiornamento  delle  direttive  per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai  sensi  dell'art.  11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999
(di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
    il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n.
15/89);
    il  provvedimento  del  CIP  14 novembre 1990, n. 34 (di seguito:
provvedimento CIP n. 34/90);
    il  provvedimento  del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e
modificato  dal  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   4 agosto   1994,   e   dal  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di
seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  28 ottobre  1997,  n. 108/97 (di seguito:
deliberazione n. 108/97);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n. 168/03, e sue successive modifiche e integrazioni;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004,  n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue
successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n.
34/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 novembre 2006, n. 261/06 (di
seguito:  deliberazione  n.  261/06)  concernente  appello avverso la
sentenza  n.  3017/2006  del  Tribunale  amministrativo regionale (di
seguito:  TAR)  per  il  Lazio  che  ha  respinto il ricorso proposto
dall'Autorita' avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
    la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017.
  Considerato che:
    l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che
l'energia   elettrica   prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili  di  potenza  inferiore  a 10 MVA, nonche' da impianti di
potenza  qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per  quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione
di  quella  ceduta  al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale
S.p.A.  (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) nell'ambito delle
convenzioni  in  essere  stipulate  ai sensi dei provvedimenti CIP n.
15/89,  n.  34/90,  n.  6/92,  nonche' della deliberazione n. 108/97,
limitatamente   agli  impianti  nuovi,  potenziati  o  rifatti,  come
definiti  dagli  articoli 1  e  4  della  medesima deliberazione, sia
ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale
l'impianto e' collegato;
    il   medesimo   comma stabilisce  che  l'Autorita'  determini  le
modalita'  per  il ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente
alinea, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
    l'art.  13,  comma 4,  del  decreto legislativo n. 387/03 prevede
che,  dopo  la  scadenza  delle  convenzioni  di  cui  al comma 3 del
medesimo  articolo,  l'energia  elettrica sia ritirata dal gestore di
rete   cui  l'impianto  e'  collegato,  secondo  modalita'  stabilite
dall'Autorita', con riferimento a condizioni economiche di mercato;
    con  la  deliberazione  n.  34/05,  l'Autorita'  ha  stabilito le
modalita'  e  le  condizioni  economiche  per  il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/03 e al comma 41 della legge n. 239/2004;
    in  particolare,  l'art.  4,  comma 4.1,  della  deliberazione n.
34/05,  stabilisce  che  il  gestore  di  rete  che  ritira l'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003  riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione
dall'Acquirente  unico  S.p.A.  (di  seguito:  Acquirente unico) alle
imprese  distributrici  per la vendita al mercato vincolato, definito
dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
    inoltre,  l'art.  4,  comma 4.2,  della  deliberazione  n. 34/05,
prevede  che  il  prezzo  di  cui  al  comma 4.1,  su  richiesta  del
produttore,  e'  riconosciuto  come  prezzo unico indifferenziato per
fasce  orarie,  determinato  dall'Acquirente unico seguendo le stesse
modalita'  di  cui  all'art.  30,  comma 30.1,  lettera a), del Testo
integrato;
    l'art.  11,  comma 5,  del  decreto ministeriale 24 ottobre 2005,
dispone  che  l'Autorita',  nel  determinare  le  modalita' di ritiro
dell'energia  elettrica  ai  sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo  n.  387/2003,  garantisca  comunque  che il parametro di
remunerazione  dell'energia  elettrica ritirata sia, su richiesta del
produttore, una delle seguenti alternative:
    il  prezzo definito all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c),
del Testo integrato;
    il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno
del  mercato  vincolato,  dei  valori  per  fascia  oraria cosi' come
individuati  all'art.  30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo
integrato.
  Considerato, inoltre, che:
    in  data  20 gennaio  2006,  l'Autorita'  ha  presentato  ricorso
avverso  l'art.  11, comma 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005
innanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio (di
seguito: TAR Lazio);
    in  data  2 maggio  2006  e' stata pubblicata la sentenza del TAR
Lazio  n.  3017/2006,  con  cui e' stato respinto il ricorso proposto
dall'Autorita';
    avverso   tale  sentenza  l'Autorita'  intende  proporre  appello
dinanzi al Consiglio di Stato.
  Ritenuto opportuno:
    nelle  more  della  definizione  del  giudizio  avverso il citato
decreto ministeriale, senza con cio' voler prestare acquiescenza alla
sentenza  del  TAR  Lazio  n.  3017/2006,  determinare  le condizioni
economiche  di  ritiro  dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13,
comma 3,  del decreto legislativo n. 387/2003 in conformita' a quanto
previsto  dall'art.  11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre
2005;
    conseguentemente,  aggiornare  il  prezzo  di ritiro dell'energia
elettrica  previsto dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione
n.  34/05  in  linea  con  quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del
decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
    che  detto  aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo
conguaglio  atteso  che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto
dall'Autorita' in sede giurisdizionale farebbe venir meno con effetto
retroattivo  l'art.  11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre
2005;
    prevedere, conseguentemente:
      a) che  il  prezzo di cui al precedente alinea sia applicato in
via  provvisoria  e  salvo  conguaglio in esito della definizione del
citato giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
      b) che  la  scelta,  da  parte  del produttore, di percepire il
prezzo  unico  indifferenziato per fasce orarie prevista dall'art. 4,
comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 possa essere modificata entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
    integrare  la  deliberazione  n.  34/05  prevedendo  che i prezzi
minimi  garantiti  per gli impianti idroelettrici di potenza nominale
media  annua  fino  a  1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre
fonti  rinnovabili  di  potenza nominale elettrica fino a 1 MW, siano
pari,  in  ciascun  mese,  al  maggior  valore  tra  il prezzo minimo
garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05
ed  il  prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art.
4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
                              Delibera:
  1.  All'art. 4 della deliberazione n. 34/05, i commi 4.1 e 4.2 sono
sostituiti dai seguenti:
  «4.1.  Il  gestore  di  rete  che ritira l'energia elettrica di cui
all'art.  13,  commi 3  e  4,  del  decreto  legislativo  n. 387/2003
riconosce   ai  produttori  un  prezzo  pari  a  quello  di  cessione
dall'Acquirente  unico  alle  imprese distributrici per la vendita al
mercato  vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettere a), b)
e c) del Testo integrato.
  4.2.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dai  punti  4  e  5  della
deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre 2006, n. 318/06, il prezzo
di  cui  al  comma 4.1,  su  richiesta  del produttore all'atto della
stipula  della  convenzione  di  cui al comma 3.6, viene riconosciuto
come   prezzo   unico   indifferenziato  per  fasce  orarie  e  viene
determinato dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno
del  mercato  vincolato,  dei  valori  per  fascia  oraria cosi' come
individuati  all'art.  30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo
integrato.»;
  2. all'art.  5  della  deliberazione n. 34/05, dopo il comma 5.5 e'
aggiunto il seguente:
  «5.6.  I  prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di
potenza  nominale  media  annua  fino  a  1 MW  e  per  gli  impianti
alimentati   dalle   altre  fonti  rinnovabili  di  potenza  nominale
elettrica  fino  a  1  MW  di  cui al presente articolo sono pari, in
ciascun  mese, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del
comma 5.1  ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui
all'art. 4, comma 4.2.»;
  3. i   prezzi  di  ritiro  dell'energia  elettrica  determinati  ai
precedenti  punti 1. e 2. del presente provvedimento sono corrisposti
in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito della definizione del
giudizio  pendente  dinanzi  al giudice amministrativo avverso l'art.
11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
  4. entro   il   31 gennaio   2007  i  produttori  titolari  di  una
convenzione  di  cessione  di  energia  elettrica  stipulata ai sensi
dell'art.   3,   comma 3.6,  della  deliberazione  n.  34/05  possono
richiedere  al gestore di rete controparte della medesima convenzione
di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica
ritirata  come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4,
comma 4.1  della  deliberazione  n.  34/05,  ovvero come prezzo unico
indifferenziato  per  fasce  orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2,
della medesima deliberazione;
  5. all'atto  del  conguaglio  di  cui  al  precedente  punto  3, il
produttore   titolare   della  convenzione  di  cessione  di  energia
elettrica  di  cui all'art. 3, comma 3.6 della deliberazione n. 34/05
puo'  richiedere  al  gestore  di  rete  controparte  della  medesima
convenzione   di   modificare   la  scelta  di  percepire  il  prezzo
dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia,
ai  sensi  dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 34/05 ovvero
come   prezzo  unico  indifferenziato  per  fasce  orarie,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
  6. il  gestore  di rete effettua il conguaglio di cui al precedente
punto  3,  facendo  riferimento  al prezzo indicato dal produttore ai
sensi del precedente punto 4;
  7. gli   eventuali  conguagli  del  prezzo  dell'energia  elettrica
ritirata  ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
n.  387/2003  relativi  al  periodo antecedente all'entrata in vigore
della   presente   deliberazione   sono   disciplinati  con  separato
provvedimento;
  8. il   presente   provvedimento  non  costituisce  in  alcun  modo
acquiescenza  alla  sentenza  del  TAR  Lazio 6 aprile 2006, n. 3017,
rispetto alla quale l'Autorita' intende proporre appello;
  9. la presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
    Milano, 27 dicembre 2006
                                                 Il presidente: Ortis