GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2007 

Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.
(GU n.24 del 30-1-2007)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  In   data  odierna,  in  presenza  del  prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto   legislativo  30 giugno  2003,  n.  196),  con  particolare
riguardo all'art. 13, comma 5, lettera c);
  Visti  i  provvedimenti  del  Garante  del  26 novembre  1998 e del
4 aprile    2001,   riportati   sul   sito   internet   del   Garante
http://www.garanteprivacy.it  (rispettivamente,  doc.  web n. 39624 e
doc. web n. 40763);
  Esaminate   le   richieste   di  esonero  dall'obbligo  di  rendere
l'informativa   agli  interessati  (art.  13,  comma 5,  del  codice)
nell'ambito  di  operazioni  che  comportano la cessione in blocco di
crediti;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;
                              Premesso:
1. Cessioni in blocco di crediti e protezione dei dati personali.
  1.1.  Cessioni  in  blocco.  Le operazioni di cessione in blocco di
crediti  determinano  la  comunicazione dal cedente al cessionario di
dati  personali  relativi  al  debitore  ceduto  («interessato»).  In
particolare, tale fenomeno ricorre:
    a) nelle operazioni di cessione di crediti in blocco disciplinate
all'art.  58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia), disposizione
che,  in  deroga  alla previsione contenuta nell'art. 1264 del codice
civile,  consente la notificazione dell'avvenuta cessione di rapporti
giuridici  in  blocco  -  ai fini della sua opponibilita' ai ceduti -
mediante   la  pubblicazione  di  apposito  annuncio  nella  Gazzetta
Ufficiale;
    b) nelle  operazioni  di  cessione  in blocco a titolo oneroso di
portafogli  di  crediti  pecuniari,  anche  futuri, di cui alla legge
30 aprile  1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione
di  crediti,  il  cui art. 4, comma 1, richiama il menzionato art. 58
del decreto legislativo n. 385/1993;
    c) nelle  operazioni di «cessione dei crediti futuri e di crediti
in  massa»,  disciplinate  dalla  legge  21 febbraio  1991, n. 52, in
materia di cessione di crediti d'impresa.
  1.2.  Contratto di servicing e accordi-cornice. Nelle operazioni di
cessione   in   blocco   dei   crediti   e,   in  particolare,  nelle
cartolarizzazioni, la societa' cedente (denominata anche originator),
o altro soggetto, talora appartenente al medesimo gruppo (cfr. provv.
18 maggio  2006,  doc.  web  n. 1299100), riceve frequentemente dalla
cessionaria,  abitualmente  denominata  «societa'  veicolo»  (special
purpose vehicle), l'incarico di procedere per suo conto alla gestione
dei  crediti  ceduti  (c.d.  contratto di servicing), venendo in pari
tempo   designata  quale  «responsabile  del  trattamento»  ai  sensi
dell'art. 29 del codice.
  In  qualche  caso,  anche altre societa' prestano ulteriori servizi
per  conto  della  cessionaria, alcuni dei quali previsti dalla legge
(cfr.  art.  2,  comma 4,  legge  n.  130/1999:  servizi di carattere
amministrativo, assicurativo, calcolo e analisi relativi agli incassi
su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione,  rating,
collocamento  sul  mercato  e  quotazione  in  borsa dei titoli, loro
sponsorizzazione, concessione di idonee garanzie).
  Talora, le operazioni di cessione in blocco dei crediti si ripetono
nel  tempo tra le stesse parti (cedente e cessionario), nell'ambito e
in  base  alle  previsioni  contenute  in  «accordi-cornice» (che, di
regola,  definiscono  le  tipologie  dei  crediti  oggetto  di futura
cessione  in  vista  della loro successiva individuazione, le cadenze
temporali delle successive operazioni, etc.).
  1.3.  Ulteriori  tipologie  di  cessione  di  crediti in blocco. Le
cessioni    di    crediti    in   blocco   mediante   operazioni   di
cartolarizzazione,  aventi ad oggetto per lo piu' crediti di soggetti
pubblici   connessi   alla   propria  attivita'  istituzionale,  sono
effettuate  sulla  base  di  apposite  normative  che rinviano, per i
profili  non  espressamente disciplinati, alla disciplina generale in
materia  di  cartolarizzazione dei crediti (legge n. 130/1999) o alla
legge  sulla cessione dei crediti di impresa (legge n. 52/1991). Allo
stato, si tratta, in particolare, della:
    a) cessione   e   cartolarizzazione   dei   crediti  contributivi
dell'INPS  (art.  13, legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dal  decreto-legge  6 settembre  1999,  n.  308, convertito con legge
5 novembre 1999, n. 402);
    b) cartolarizzazione  dei  crediti  contributivi dell'INAIL (art.
36, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
    c) cartolarizzazione  dei «crediti d'imposta, contributivi ovvero
di  altri  crediti  dello  Stato  e di altri enti pubblici» (art. 15,
legge  23 dicembre  1998,  n.  448, applicata per crediti di istituti
previdenziali   o   assicurativi   o   relativi  a  finanziamenti  di
investimenti  in  ricerca  ed innovazione, ovvero quelli derivanti da
giochi);
    d) cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del
patrimonio  immobiliare  dello stato e di altri enti pubblici (art. 2
del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito con legge
23 novembre 2001, n. 410).
  1.4.  Richieste  di  esonero dall'obbligo di rendere l'informativa.
Rispetto  alle  fattispecie riassunte al punto 1.3 (atteso che i dati
sono  trattati  per  obbligo di legge) il cessionario che raccoglie i
dati  presso  il  terzo  cedente  non deve rendere al debitore ceduto
l'informativa  sul  trattamento  (art.  13,  comma 5, lettera a), del
codice).
  Tale  obbligo  permane  invece  per le ipotesi individuate al punto
1.1,  in  relazione  alle  quali  continuano  a  pervenire al Garante
istanze  volte  ad  ottenere  l'autorizzazione a rendere in forma non
individualizzata l'informativa disciplinata dall'art. 13 del codice.
  L'informativa  effettuata  singolarmente a ciascun debitore, stante
l'elevato  numero  di  debitori  ceduti  nelle menzionate operazioni,
comporterebbe  infatti costi ed impegni amministrativi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, dovendo essere fornita a
innumerevoli  debitori  ceduti  (spesso  pari  a svariate migliaia di
unita),  individuati ovvero individuabili secondo parametri obiettivi
e predeterminati nell'operazione di cessione in blocco.
  Per  queste  ragioni  (sempre nelle ipotesi indicate al punto 1.1),
secondo  le societa' che presentano istanze al Garante, l'informativa
potrebbe  essere resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso
fine, dall'art. 58 del menzionato decreto legislativo n. 385/1993.
2. Trattamento dei dati personali.
  2.1. Decisioni del Garante vigente la legge n. 675/1996. Vigente la
legge  n.  675/1996  (parzialmente  diversa, in punto di informativa,
rispetto  a  quella  attuale),  sono pervenute all'Autorita' analoghe
richieste  con  particolare  riferimento  alle operazioni individuate
alla  lettere a)  e b)  del  punto  1.1.  A  tale  proposito,  con il
menzionato  provvedimento  di  natura  generale del 4 aprile 2001, il
Garante   ha  gia'  individuato  modalita'  sostitutive  per  rendere
l'informativa ai soggetti ceduti anche in forma non individualizzata.
  Sulla  scorta di una precedente decisione - nella quale l'Autorita'
aveva  stabilito che la disciplina in materia di informativa consente
non  solo  «esoneri»  dal  relativo obbligo rispetto ai dati raccolti
presso  terzi,  ma  anche modalita' sostitutive di informazione degli
interessati (cfr. provv. del 26 novembre 1998, doc. web n. 39624) - i
cessionari  avrebbero potuto essere esonerati dall'obbligo di rendere
l'informativa in forma individualizzata, presentando una richiesta di
autorizzazione  al Garante, pubblicando poi il testo dell'informativa
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e su tre testate
giornalistiche  (due  nazionali  e  una  locale),  e  dando  altresi'
diffusione alla medesima informativa nei locali del cessionario.
  2.3.  Innovazioni normative. Il codice in materia di protezione dei
dati  personali  (entrato  in vigore successivamente all'adozione dei
menzionati   provvedimenti  del  Garante)  ha  aggiornato  il  quadro
normativo vigente in materia di informativa sul trattamento.
  L'art.  13,  comma 5, lettera c) del codice, innovando parzialmente
la  disciplina contenuta nel previgente art. 10, comma 4, della legge
n.  675/1996  - posto a base della precedente pronuncia del Garante -
ha  dato  integrale  attuazione  all'art. 11 della direttiva 95/46/CE
disponendo  che,  in  casi  determinati,  il titolare del trattamento
possa   essere   esonerato   dall'obbligo  di  fornire  l'informativa
all'interessato.   Viene,   poi,   rimessa   al  Garante  l'eventuale
individuazione  di  «misure  appropriate»  per  consentire, comunque,
adeguata pubblicita' al trattamento.
  L'art.  2  del  codice  ha  introdotto  altresi'  un  principio  di
semplificazione  degli  adempimenti  richiesti  dalla  disciplina  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali in capo ai titolari del
trattamento, pur assicurando un elevato livello di tutela dei diritti
e   delle   liberta'  fondamentali  dell'interessato  nell'ambito  di
operazioni   di  trattamento  (cfr.  art.  2,  comma 2,  del  codice;
considerando n. 49 direttiva 95/46/CE).
3. Manifesta sproporzione ed esonero dall'informativa.
  3.1.  Esonero.  Le  citate  innovazioni  contenute  nel codice e la
presentazione  di  istanze  riferite a fenomeni contrattuali in parte
diversi  da  quelli venuti in rilievo in passato (in particolare, con
riferimento alla cessione di crediti d'impresa), rendono opportuno un
aggiornamento  delle  prescrizioni  individuate  dal  Garante  con il
menzionato provvedimento del 2001.
  Analogamente  a  quanto  considerato  da  questa Autorita' con tale
provvedimento,  va  rilevato che l'adempimento all'obbligo di rendere
l'informativa  di  cui all'art. 13 del codice singolarmente a ciascun
debitore  ceduto comporterebbe, per i cessionari, un impiego di mezzi
sproporzionato   rispetto   al   diritto   tutelato   dalla  medesima
disposizione.  Cio',  tenuto  conto sia del numero assai rilevante di
interessati,  sia della peculiare natura dell'operazione effettuata e
della  tipologia  di  informazioni  personali  trattate (generalmente
limitate  ai  dati  anagrafici,  ai recapiti degli interessati e alla
posizione  debitoria  di  ciascuno),  le  quali  non presentano gravi
rischi per gli interessati.
  Alla  luce di cio', in via generale e in relazione a ciascuna delle
operazioni  di  cessione in blocco dei crediti indicate al punto 1.1,
con  il  presente  provvedimento  il  Garante, ai sensi dell'art. 13,
comma 5,  lettera c)  del codice, dichiara pertanto che l'impiego dei
mezzi  necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno dei
debitori  ceduti risulta sproporzionato rispetto all'interesse che il
precetto   contenuto  nel  menzionato  art.  13  del  codice  intende
tutelare.
  3.2.  Misure  appropriate.  Tuttavia, come gia' disposto in passato
dall'Autorita',  e'  necessario che venga assicurata comunque, in via
preventiva,   un'adeguata  informativa  generale  a  vantaggio  degli
interessati. Occorrono quindi misure appropriate - che l'Autorita' si
riserva  di  verificare - a cura dei cessionari che siano parte delle
operazioni  di cessione in blocco dei crediti sopra indicate al punto
1.1    (e   di   ciascuna   di   esse,   allorche'   programmate   in
accordi-cornice).
  In  sostituzione  di  quanto  gia'  disposto in passato dal Garante
(provv.  4 aprile 2001, cit.), cio' dovra' essere assicurato mediante
la  pubblicazione  dell'informativa  contenente gli elementi previsti
dall'art.  13, commi 1 e 2, del codice nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, al piu' tardi contestualmente al prodursi degli
effetti  della  cessione in blocco, anche nell'eventuale interesse di
altri autonomi titolari del trattamento coinvolti nell'operazione.
  La    medesima   informativa   deve   consentire   di   individuare
univocamente,   secondo  parametri  obiettivi  e  predeterminati,  le
posizioni debitorie oggetto di cessione.
  Con  particolare  riguardo alle operazioni di cessione in blocco di
crediti pecuniari, anche futuri, di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130,   l'informativa   potra'   essere   resa   contestualmente  alla
pubblicazione   dell'avviso   previsto   dall'art.   58  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  In  applicazione  del  principio  di  semplificazione  (art.  2 del
codice)  i  titolari  del trattamento non dovranno piu' presentare al
Garante    la    menzionata    richiesta    preventiva   di   esonero
dall'informativa. L'elevato livello di tutela degli interessati (art.
2   cit.)   dovra'   essere   garantito  adottando,  in  luogo  della
pubblicazione  dell'informativa  su  tre  testate  giornalistiche, la
misura  che  risulta  appropriata  (art.  13, comma 5, lettera c) del
codice), di seguito indicata.
  I  cessionari  dovranno,  infatti, fornire direttamente ai debitori
ceduti  gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del codice;
cio',  alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in
blocco  (ad  esempio,  in  sede  di invio dell'estratto conto o della
prima  richiesta  di pagamento, se del caso anche tramite la societa'
incaricata  dei  servizi  di  servicing).  Tale  modalita' aggiuntiva
favorisce una maggiore conoscibilita' dell'avvenuta raccolta dei dati
presso  terzi  ad  opera  della  cessionaria (analoga prescrizione e'
stata  impartita  dalla  Banca  d'Italia,  seppure a diverso fine, in
relazione  alle  operazioni  di  cessione  in blocco di crediti: cfr.
comunicazione  della  Banca d'Italia del 16 luglio 2001 relativa alle
operazioni di cessione di rapporti giuridici da parte di intermediari
finanziari  non  bancari;  in  tal  senso,  v.  pure le istruzioni di
vigilanza per le banche, tit. II, cap. 5).
                   Tutto cio' premesso, il Garante
dispone  ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice che i
cessionari di crediti in blocco individuati al punto 1.1 del presente
provvedimento  possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo
art.   13   in  forma  non  individualizzata,  a  condizione  che  le
informazioni  previste  dallo  stesso  articolo  siano  rese comunque
conoscibili,  in  modo  tale  da consentire l'individuazione univoca,
secondo   parametri   obiettivi  e  predeterminati,  delle  posizioni
debitorie oggetto di cessione, mediante l'adozione nei termini di cui
in  motivazione  delle  misure  appropriate  prescritte al punto 3.2,
ovvero:
    a) mediante   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui
al medesimo art. 13, commi 1 e 2;
    b) mediante  la successiva comunicazione ai debitori ceduti, alla
prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13,
commi 1 e 2.
  Il  Garante  dispone  altresi' che copia del presente provvedimento
sia  trasmessa  al  Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione
leggi  e  decreti,  per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  143,  comma 2, del
codice.
    Roma, 18 gennaio 2007
                                              Il presidente: Pizzetti