MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2007 

Sospensione  parziale  del decreto 6 agosto 2004 nella parte relativa
alla  nomina  del  commissario liquidatore della societa' cooperativa
«Consorzio  regionale  cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio -
soc. coop. a r.l. », in Roma.
(GU n.28 del 3-2-2007)

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive  ora  dello  sviluppo  economico,  per la parte
riguardante   le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sugli  enti
cooperativi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visti  in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata legge
n. 241/90;
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004 con il quale sono stati
nominati  commissari  liquidatori del Consorzio regionale cooperative
di  abitazione  -  Coop.  Casa  Lazio  -  soc. coop. a.r.l., posto in
liquidazione  coatta  amministrativa  con  il medesimo provvedimento,
l'avv.  prof.  Oberdan  Scozzafava,  l'Avv.  Romolo  Reboa e il dott.
Alessandro Zavaglia;
  Vista  la  nota del Ministero dello sviluppo economico n. P/0012502
dell'8 maggio  2006  con  la  quale  e' stato autorizzato l'esercizio
provvisorio dell'attivita' sociale al fine di ultimare l'edificazione
degli  alloggi della citata cooperativa, nonche' la nota dello stesso
Ministero  n.  37061  del  29 novembre  2006 con la quale l'esercizio
provvisorio in parola e' stato prorogato;
  Visto  il  decreto  del  giudice  per  l'udienza preliminare datato
25 maggio  2006,  trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con
nota  della  Procura  della Repubblica presso il Tribunale di Roma in
data  14 novembre  2006,  con  il  quale l'avv. Romolo Reboa e' stato
rinviato  a  giudizio  per il reato di cui agli articoli 81 c.p., 110
c.p.  e 615-ter, n. 1 e ult. com., c.p., in relazione al procedimento
giudiziario n. 12009/05. N - pm 205;
  Considerato  che  il reato di cui all'art. 615-ter c.p. e' riferito
all'accesso  abusivo  ad un sistema informatico di interesse pubblico
perpetrato, nel caso di specie, presso il Centro elaborazione dati di
Laziomatica S.p.a.;
  Considerato  che  Laziomatica  S.p.a.  e'  di  proprieta'  pubblica
essendo partecipata quasi integralmente dalla Regione Lazio;
  Tenuto  conto  che  l'accesso al predetto sistema informatico, come
affermato  in  seno  al  citato  decreto  del  giudice  per l'udienza
preliminare,    avrebbe   riguardato   l'introduzione   nel   sistema
informatico   dell'anagrafe   del   comune   di   Roma   («data  base
popolazione»),  al  fine  di  acquisire  dal  medesimo sistema i dati
personali  relativi  a numerosi soggetti residenti nel territorio del
Comune de quo;
  Preso  atto  dell'affermazione  del  GUP  contenuta  nel decreto di
rinvio  a  giudizio  datato  25 maggio 2006 secondo cui l'avv. Romolo
Reboa, nella sua qualita' di imputato, pur nella consapevolezza della
antigiuridicita'  della  condotta  perpetrata,  avrebbe  richiesto ad
altro   soggetto,   avente   mansioni   di   operatore  del  sistema,
l'esecuzione   di   apposite  verifiche  anagrafiche  riguardanti  le
generalita'  dei  sottoscrittori  delle  schede  di presentazione dei
candidati  alle elezioni del Presidente e del Consiglio della regione
Lazio del 2005 per una lista;
  Considerato  che  l'accesso  al  menzionato sistema informatico per
finalita' difformi da quelle istituzionali, ha determinato un duplice
pregiudizio, arrecato, da un lato, nei confronti dei soggetti privati
coinvolti dalle abusive verifiche anagrafiche, peraltro effettuate in
spregio  della  normativa  a tutela della privacy, e, nel contempo, a
soggetti  istituzionali pubblici, quali la regione Lazio ed il comune
di   Roma,  in  ragione  dell'avvenuto  accesso  abusivo  al  sistema
informatico   dell'anagrafe   del   comune   di   Roma,   finalizzato
all'alterazione  della  presentazione dei candidati alle elezioni del
Presidente  e del consiglio della regione Lazio, con rischio di danno
inferto  anche  al  libero manifestarsi della volonta' politica degli
elettori;
  Considerata  l'evidente  plurioffensivita' della condotta criminosa
ascritta,  per  effetto del piu' volte richiamato decreto di rinvio a
giudizio  adottato  in  data 25 maggio 2006, all'avv. Romolo Reboa la
quale  si appalesa, altresi', lesiva dei diritti della regione Lazio,
del  comune  di  Roma,  dei  soggetti  privati oggetto della verifica
anagrafica,  nonche',  in  via  piu' generale, dell'elettorato attivo
residente  nel territorio regionale del Lazio, in quanto passibile di
inquinare il corretto svolgimento delle citate elezioni regionali del
2005;
  Preso  atto  che  l'avv.  Romolo  Reboa,  giusto  il citato decreto
ministeriale  datato  6 agosto 2004, tra gli altri, e' stato nominato
commissario   liquidatore  del  Consorzio  regionale  cooperative  di
abitazione  -  Coop.  Casa  Lazio  -  soc.  coop. a.r.l., acquisendo,
pertanto,   in  ragione  dell'incarico  conferito,  la  qualifica  di
pubblico ufficiale, ex art. 199 legge fallimentare;
  Tenuto  conto  che  l'accesso  abusivo ad un sistema informatico di
interesse  pubblico,  gestito  da societa' pubblica, per il quale sia
stato  disposto  il  rinvio  a  giudizio nei confronti di un pubblico
ufficiale  non  puo'  non  indebolire il rapporto fiduciario che deve
costantemente sussistere tra l'amministrazione conferente un incarico
ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;
  Considerato,  pertanto,  che nella fattispecie ricorrono le ragioni
di  pubblico  interesse  per  l'adozione di misure in sede cautelare,
volte  a  scongiurare  il  pericolo  che  si determini un pregiudizio
gravissimo  nei  confronti  del  buon  andamento, della trasparenza e
dell'imparzialita'   dell'operato   della   pubblica  amministrazione
considerata  nel  suo  complesso,  tenuto anche conto della sensibile
risonanza  della  vicenda  giudiziaria  in  questione,  nonche' della
circostanza  di  fatto  che  il  procedimento  giudiziario  de quo si
estende  nel  medesimo  territorio  in  cui  incide l'attivita' della
citata procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  Considerato che l'attivita' della stessa procedura non e' meramente
liquidatoria,   ma  e'  anche  commerciale,  attesa  l'autorizzazione
all'esercizio  provvisorio d'impresa, concesso per un periodo di mesi
sei  ed  ulteriormente prorogato, per effetto dei provvedimenti sopra
richiamati, sino alla data del 7 maggio 2007;
  Tenuto  conto  che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e
motivate  ragioni  di pubblico interesse supportanti l'adozione di un
provvedimento  cautelare  volto, fra l'altro, anche alla tutela degli
interessi   sottesi   alla  stessa  procedura  liquidatoria,  nonche'
dell'affidamento   riposto  dai  terzi  nell'ambito  delle  relazioni
commerciali  nascenti  per  effetto  dei  rapporti  con  la  medesima
procedura liquidatoria;
  Considerato  che  nella  complessiva  vicenda relativa al Consorzio
regionale   cooperative  di  abitazione  Coop.  Casa  Lazio,  in  cui
confluivano  in  qualita'  di  capo  gruppo  quarantacinque  societa'
cooperative  edilizie  di  abitazione con programmi edificatori tutti
radicati  nel  territorio  della  regione Lazio ed interessanti circa
duemila  soci  delle  cooperative stesse, sono direttamente coinvolti
gli  interessi  dei soggetti istituzionali locali, deputati alla cura
degli  interessi  generali  dei  cittadini  appartenenti  allo stesso
territorio,  identificati  nel  comune di Roma e nella regione Lazio,
avendo  il  primo  provveduto a dare in concessione aree fabbricabili
alle  citate  cooperative ed avendo la seconda provveduto a concedere
finanziamenti  pubblici  alle medesime cooperative per l'edificazione
delle aree in questione;
  Ritenuto  sussistente,  pertanto, un nesso diretto ed immediato tra
l'operato  dell'avv.  Romolo Reboa, quale commissario liquidatore del
citato  Consorzio Coop. Casa Lazio e la regione Lazio ed il comune di
Roma,  in  quanto  soggetti istituzionali coinvolti nelle vicende del
gruppo di cooperative in questione;
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che,  al  fine  di seguire i vari
aspetti  inerenti  le  vicende  del  gruppo  di  cooperative  di  cui
trattasi,  presso  la  sede del Ministero dello sviluppo economico si
sono  verificate  occasioni  di  confronto coinvolgenti la competenza
istituzionale  dello  stesso Dicastero ospitante, della regione Lazio
nonche'  del  comune  di Roma, nel corso delle quali e' ora richiesto
l'intervento  attivo  dei  commissari liquidatori del Consorzio Coop.
Casa  Lazio  unitamente  al  contributo  di  tutti gli altri soggetti
interessati alla soluzione della medesima vicenda;
  Considerato   che   attorno  allo  stesso  tavolo  di  lavoro,  nel
proseguimento   dell'iter   delle   riunioni,  verrebbero  riuniti  i
rappresentanti  della  regione  Lazio e del comune di Roma unitamente
all'avv.  Romolo  Reboa  e  che  tale  circostanza  e'  da  ritenersi
certamente inopportuna, stante la sussistenza del citato procedimento
penale a carico dello stesso avv. Romolo Reboa;
  Preso  atto  che  la  fattispecie odiernamente esaminata integra le
gravi  ragioni  richieste  dall'art.  21-quater,  secondo comma della
legge n. 241/90;
  Ritenuto  necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare
nei  confronti dell'avv. Romolo Reboa il provvedimento di sospensione
dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 6 agosto 2004,
limitatamente  alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore
del consorzio regionale;
  Considerato  che  ricorrono  altresi',  le  ragioni  di impedimento
derivanti  da  particolari  esigenze di velocita' del procedimento di
cui  all'art.  7,  comma 1 della legge n. 241/90, stante l'urgenza di
sospendere dalla carica un pubblico ufficiale rinviato a giudizio per
fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  le  motivazioni  illustrate  in premessa, l'esecuzione del
decreto  ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina
dell'avv.  Romolo  Reboa  quale commissario liquidatore del consorzio
regionale  cooperative  di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop.
a.r.l., e' sospesa sino alla definizione del procedimento giudiziario
che   lo  riguarda  con  sentenza  che  accerti  in  modo  inequivoco
l'estraneita'   dello   stesso   ai   reati  contestati  in  seno  al
provvedimento di rinvio a giudizio.
  2.  In  sostituzione dell'avv. Romolo Reboa e' nominato commissario
liquidatore  della  stessa societa' cooperativa e per la durata della
sospensione  di  cui al comma 1 l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma
il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, 28.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2007
                                                 Il Ministro: Bersani