AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 gennaio 2007 

Esclusione del medicinale «Interferone alfa ricombinante» dall'elenco
dei  medicinali  erogabili  a  totale  carico  del Servizio sanitario
nazionale   ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 4,  del  decreto-legge
21 ottobre  1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648.
(GU n.31 del 7-2-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre  2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali
innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati
ma   non   sul   territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali
da  impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da quella
autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco datato
8 aprile  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del
9 giugno  1999,  concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del
medicinale  «Interferone  alfa  ricombinante»,  in  assenza di valida
alternativa   terapeutica   disponibile,  per  il  trattamento  della
trombocitemia essenziale;
  Vista  la  Determinazione/C n. 93/2006 dell'AIFA del 9 maggio 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2006, con cui
e'  stato  definito  il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita
della   specialita'  medicinale  Xagrid,  autorizzata  con  procedura
centralizzata  europea  dalla Commissione delle Comunita' europee con
decisione del 16 novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale EU C 320/23 del 24
dicembre  2004)  per la riduzione della conta piastrinica elevata nei
pazienti  a  rischio  con  trombocitemia essenziale, i quali mostrano
intolleranza  nei  riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui
conta  piastrinica  elevata  non  possa  essere  ridotta a un livello
accettabile con l'attuale terapia;
  Considerato che nel succitato elenco dei farmaci erogabili a totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  ai  sensi della legge n.
648/1996, l'interferone alfa ricombinante risulta ancora inserito per
il trattamento della trombocitemia essenziale;
  Considerato,  altresi',  che sono venuti a mancare i presupposti di
essenzialita'  e  di  mancanza  di  alternativa  terapeutica  che  ne
giustificavano l'inclusione;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  nella  riunione  del 12-13 dicembre 2006,
come da verbale n. 37;
  Ritenuto  pertanto  di  escludere  il  medicinale  interferone alfa
ricombinante  di  cui  al  provvedimento  della Commissione unica del
farmaco  datato 8 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133  del 9 giugno 1999, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  istituito ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio Centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:

                               Art. 1.
  Il   medicinale   «Interferone   alfa   ricombinante»,  di  cui  al
provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco datato 8 aprile
1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999,
citato in premessa, e' escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a
totale  carico  del  Servizio  sanitario nazionale istituito ai sensi
della   legge   23 dicembre   1996,   n.   648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2007
                                       Il direttore generale: Martini