MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 gennaio 2007 

Riconoscimento,  al  sig.  Rusokanski  Plamen  Damyanov, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della professione di medico veterinario.
(GU n.41 del 19-2-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. Rusokanski Plamen Damyanov
cittadino  bulgaro,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«Diploma  za  vishe obrazovanie» conseguito nella Repubblica popolare
di  Bulgaria,  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di
medico veterinario;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 26 maggio 2005 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
9 novembre  2006,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale il sig.
Rusokanski Plamen Damyanov e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico veterinario;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di «Diploma za vishe obrazovanie», rilasciato in data
1° luglio  1989  dall'Istituto  superiore  di medicina zoologica e di
veterinaria  di  Stara Zagora (Repubblica Bulgara) al sig. Rusokanski
Plamen  Damyanov  cittadino  bulgaro,  nato  a  Haskovo (Bulgaria) il
10 ottobre   1957   e'   riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.
  2. Il  Dr.  Rusokanski Plamen Damyanov e' autorizzato ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico   veterinario,   previa   iscrizione   all'Ordine  dei  medici
veterinari  territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte
dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi