DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2006 

Determinazione   per   il   triennio   2005-2007  del  contributo  di
solidarieta', di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
(GU n.41 del 19-2-2007)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  25  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede
l'obbligo  delle  gestioni  di  previdenza  sostitutive, esclusive ed
esonerative     dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  ad  eccezione  dello Stato, di versare all'assicurazione
anzidetta  un  contributo  di solidarieta', la cui misura deve essere
determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze   e   per   le   riforme   e   innovazione   nella   pubblica
amministrazione,  sulla  base  delle  caratteristiche demografiche ed
economiche di ciascuna gestione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 12 del
16 gennaio  2004,  con  il  quale  sono state fissate le quote per il
triennio 2002/2004;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare per gli anni 2005, 2006 e
2007 la misura del contributo sopra richiamato;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione;
                              Decreta:
  1. Per  gli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo di cui all'art. 25
della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al
rapporto  tra  lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per
ciascuna  gestione  dalla  media  dei  valori  mensili  nell'anno  di
competenza, secondo le conseguenti misure:
    0,50  per  cento  per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per
ogni pensionato;
    0,75  per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore
a 5 unita' attive per ogni pensionato;
    1,00  per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore
a 7 unita' attive per ogni pensionato;
    1,50  per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore
a 10 unita' attive per ogni pensionato;
    2,00  per  cento  per  ogni rapporto pari o superiore a 10 unita'
attive per ogni pensionato.
  2.  Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per
cento  per  le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno
di competenza si verificano disavanzi economici.
  3.  Il  contributo  e' corrisposto sulla base di dati previsionali,
con  l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo
trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2006
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                             Il Ministro
                del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano
                             Il Ministro
                    dell`economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa
                             Il Ministro
                   per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 248