AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

COMUNICATO

Attuazione  della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli  uffici  di  secondo  livello  e  modifiche  ed integrazioni al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita'.
(Delibera n. 25/07/CONS).
(GU n.44 del 22-2-2007)

                             L'AUTORITA'
    (Omissis).
                              Delibera:
    (Omissis).
                              Art. 14.
Modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione e di
   funzionamento dell'Autorita' nel testo coordinato con le modifiche
   introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS.
    1. L'art.  4 del regolamento di organizzazione e di funzionamento
e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  Gabinetto  dell'Autorita'  e'  costituito  dal  capo  di
Gabinetto,  da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria
nominati dal Presidente previa informativa al consiglio.
    2.  A  ciascun  commissario  sono  assegnati due assistenti e due
addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.
    3.  Gli  assistenti  e  gli addetti di segreteria sono scelti, di
norma,  tra  i  dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di
cui  l'Autorita'  puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19,
della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal
regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.
    4.  Gli  incarichi  di cui al comma 3 sono conferiti con delibera
del  consiglio,  su  designazione  del  presidente  o del commissario
interessato».
    2.  All'art.  5,  comma  1,  dopo  la lettera d) sono aggiunte le
seguenti lettere:
    «d-bis)  ferme  restando  le  competenze  delle  direzioni  e dei
servizi,   cura   le  relazioni  con  i  comitati  regionali  per  le
comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;
      d-ter)  ferme  restando  le  competenze  delle  direzioni e dei
servizi,  cura  le  relazioni  con  i soggetti portatori di interessi
collettivi  anche  attraverso  l'istituzione  di tavoli permanenti di
consultazione.».
    3. All'art. 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
    «3.  Salvo  che  non sia altrimenti disposto di volta in volta da
ciascun  organo  collegiale  dell'Autorita',  il  segretario generale
assiste  alle  relative  riunioni, alle quali presenzia, altresi', il
direttore  del  servizio  giuridico. Puo' altresi' essere chiamato il
responsabile  dell'unita'  organizzativa  di primo livello competente
per  il  punto  in  discussione,  chiamato  ad  esporre  i  risultati
dell'attivita'  svolta  e  gli  elementi che giustificano le proposte
sottoposte all'Autorita'.».
    4. All'art. 9, comma 2, la lettera a) e' riformulata come segue:
      «a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e
delle   proposte,  che  le  unita'  organizzative  di  primo  livello
trasmettono  agli  organi  dell'Autorita', e ne rileva la conformita'
agli indirizzi da essa adottati.».
    5. All'art. 9, comma 2, la lettera h) e' soppressa.
    6. All'art. 9, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale
in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate
dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento
delle attivita', dei procedimenti e delle modalita' organizzative tra
le direzioni ed i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.».
    7. All'art. 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  La  struttura organizzativa dell'Autorita' e' costituita dal
segretariato generale e da unita' organizzative di primo e di secondo
livello.».
    8. All'art. 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6.  Nell'ambito  delle  unita'  organizzative di secondo livello
possono  essere previste articolazioni relative ad aree di attivita',
da  individuare  con  apposita  delibera,  nei  limiti  stabiliti per
ciascuna   unita'   organizzativa   di  primo  livello  con  delibera
dell'Autorita'.».
    9. All'art. 12, comma 8, le parole «e di terzo» sono soppresse.
    10.  All'art.  14,  comma  1,  dopo  la lettera j) e' aggiunta la
seguente lettera:
      «j-bis)  Pareri  all'Autorita'  garante della concorrenza e del
mercato in materia di pubblicita' ingannevole.».
    11. All'art. 16, comma 1, la lettera g) e' soppressa.
    12. All'art. 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
      «1-bis)    La    Direzione    si    avvale   di   un   comitato
tecnico-scientifico  composto  da sette docenti universitari nominati
con   apposita  delibera  del  consiglio.  Il  comitato,  sulla  base
dell'evoluzione   del  settore  delle  comunicazioni,  fornisce  alla
direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo
e  regolamentare.  La  partecipazione  al  comitato  avviene a titolo
gratuito.».
    13.  All'art. 23, comma 2, lettera a) le parole «e di terzo» sono
soppresse.
    (Omissis).
    La  presente delibera e' pubblicata nel Bollettino dell'Autorita'
e nel sito web dell'Autorita'. (Omissis).
    La  presente delibera e' pubblicata, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  limitatamente  alle  parti
relative  alle  modifiche  del  regolamento  di  organizzazione  e di
funzionamento dell'Autorita'.
      Napoli, 17 gennaio 2007
                       Il presidente: Calabro'
                I commissari relatori: Botti - Lauria