DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2006 

Proroga  della  gestione  commissariale  governativa  della  ferrovia
«Funivia Savona-S. Giuseppe».
(GU n.44 del 22-2-2007)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante testo unico
delle  disposizioni  di  legge per le ferrovie concesse all'industria
privata;
  Vista  la  legge  2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per
l'esercizio  ed  il  potenziamento  di  ferrovie  e di altre linee di
trasporto in regime di concessione;
  Considerato che il 19 dicembre 2005 e' scaduta la concessione della
ferrovia   denominata   «Funivie   Savona  -  S. Giuseppe  di  Cairo»
esercitata dalla societa' funiviaria Alto Tirreno S.p.A.;
  Considerato  che in prossimita' della scadenza delle concessione il
concessionario   uscente   ha   inoltrato   istanza   di  proroga  in
applicazione  di  quanto  previsto  dall'art. 14 della legge 8 agosto
1992,  n.  359, ed in subordine ai sensi del disposto di cui all'art.
3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;
  Visto il parere n. 1786, trasmesso con nota protocollo n. 10076 del
4 novembre  2005,  con  il  quale  il  Consiglio di Stato ha espresso
parere non favorevole al riconoscimento della proroga del rapporto in
atto;
  Vista la nota protocollo n. 4733 dell'8 novembre 2005, con la quale
il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' al
parere suddetto, ha comunicato al concessionerio istante di non poter
accogliere la richiesta di proroga;
  Considerato   che   il   servizio  della  predetta  ferrovia  viene
esercitato  mediante gestione di una infrastruttura funiviaria per il
trasporto  oltre  Appennino  di  carbone  e di rinfuse solide, in via
alternativa   al  trasporto  su  strada  e  su  rotaia,  apprezzabili
risultati  di  interesse  pubblico  in  termini  di decongestione del
traffico,  di  intermodalita'  e  supporto  alla  crescita economica,
nonche' di impatto ambientale;
  Considerato  che,  per  la  rilevanza  rivestita  dall'impianto nel
contesto  della  portualita'  alto  tirrenica,  per  le  dimensioni e
caratteristiche   tecniche  del  servizio  fornito,  provenienza  dei
traffici,  peculiarita'  delle  merci  trasportate,  interconnessione
funzionale  con  il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in
parola  e stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle
procedure  di  attuazione  del trasferimento di funzioni e compiti in
materia  di  servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o
locale  ai  sensi  del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
ferma restando quindi la competenza del Ministero dei trasporti;
  Considerato  che  occorre  assicurare  la  continiuta' del pubblico
servizio  di  rilievo  nazionale anche successivamente alla scandenza
della concessione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  ai  sensi del combinato
disposto  degli  articoli 18  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2
della  legge  12 gennaio 1991, n. 13, in virtu' del quale con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  «nel  caso di normale
scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la
tempestiva  rinnovazione,  durante  il  periodo  intercedente  tra la
cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio
da  parte  del  nuovo  concessionario,  il Ministero dei trasporti e'
autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata
massima  di  un  anno,  salvo  proroga da concedersi per giustificati
motivi per altri due anni»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2005,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 marzo
2006  al  registro  n.  3,  foglio  n.  119,  con  il  quale e' stata
autorizzata  la gestione governativa di cui all'art. 18 della legge 2
agosto 1952, n. 1221;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 46/T del 16 dicembre 2005 con il
quale  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha designato
il   proprio   rappresentante  per  l'assunzione  in  consegna  delle
attivita' stesse;
  Visto il decreto ministeriale 2/T del 10 gennaio 2006, con il quale
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha nominato il
commissario governativo;
  Ritenuto  necessario  prorogare  per  un ulteriore anno la gestione
commissariale  governativa  al  fine  di proseguire negli adempimenti
previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  intesa  con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogata, per la durata di un anno, la gestione governativa di
cui  all'art.  18  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia
concessa  «Funivie  Savona  -  S. Giuseppe», al fine di consentire la
prosecuzione  degli  adempimenti  di  cui  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2005.
    Roma, 19 dicembre 2006
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                      Il Ministro dei trasporti
                               Bianchi
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 1, foglio n. 278