Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2007, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.(GU n.43 del 21-2-2007)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2007, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per l'anno 2007, nella misura dello 0,93%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa