CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

COMUNICATO

Principi di deontologia professionale dei notai
(GU n.51 del 2-3-2007)

    Con  deliberazione  n.  1/62  del  26 gennaio  2007 del Consiglio
Nazionale  del  Notariato  e'  stato approvato il testo riguardante i
principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si
riporta.
Principi di deontologia professionale dei notai
Testo  aggiornato  approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il
       26 gennaio 2007 (Art. 16, legge 27 giugno 1991, n. 220)
                              Titolo I
                           DELLA CONDOTTA
               CAPO I - Della vita pubblica e privata
                              Sezione I
                         Dei valori sociali
    1. Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai
principi  della  indipendenza  e  della  imparzialita'  evitando ogni
influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza
tra  professione  ed  affari. Ugualmente egli deve nella vita privata
evitare  situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti
principi.
    Il  notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione
di   interpretazione   e   di   applicazione   della  legge  in  ogni
manifestazione  della  propria attivita' professionale, ricercando le
forme  giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati
al suo ministero.
    2. Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare
l'aggiornamento  della  propria  preparazione  professionale mediante
l'acquisizione   di   specifiche   conoscenze  in  tutte  le  materie
giuridiche  che  la  riguardano.  Le  specializzazioni in determinate
materie  non  possono  andare  a scapito della complessiva competenza
professionale.
    Il  Consiglio  Nazionale  stabilisce  con apposito regolamento le
modalita' della formazione permanente obbligatoria dei notai.
    3.  Il  notaio  deve  rispondere in modo adeguato, anche mediante
specifiche  forme  assicurative,  per  i  danni  patrimoniali causati
nell'esercizio  della  professione ed e' tenuto ad adoperarsi per una
corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
                             Sezione II
                       Delle incompatibilita'
    4.    Il    notaio    deve   astenersi   dall'esercitare,   anche
temporaneamente, le funzioni o le attivita' qualificate incompatibili
con   l'ufficio  di  notaio,  se  per  le  prevedibili  modalita'  di
svolgimento  possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e
al prestigio della categoria.
                  Capo II - Del luogo di attivita'
                              Sezione I
                      Della sede e dello studio
    5.  Il  notaio  deve  aprire e tenere lo studio aperto nella sede
assegnatagli,  apprestando  strutture  che  per  luogo  e mezzi siano
idonee   ad  assicurare  il  regolare  e  continuativo  funzionamento
dell'ufficio  e  la  custodia  degli  atti,  registri e repertori, ed
assistendo   allo   studio   in   modo  da  garantire  una  effettiva
disponibilita'   al   servizio,  con  la  presenza  personale  e  con
l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze
della sede.
    6.  Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione
notarile  il  notaio e' tenuto ad assistere personalmente allo studio
anche  in  giorni  e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente
della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite
dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e
tenendo  conto  dei  criteri indicati dall'art. 45, comma 2 R.N. e di
ogni altro elemento.
    Il  Consiglio  Notarile  propone  annualmente al Presidente della
Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza
sulla base dei propri deliberati.
    Nei  giorni  ed  ore  prescritti per la personale assistenza allo
studio  il  notaio  e' tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori
dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.
    7.  In  ragione  della unicita' della sede notarile e del diretto
collegamento  tra  sede  e  studio, e' fatto divieto di tenere aperto
altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
    Il  Consiglio  Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza
di specifici settori di attivita', puo' consentire l'utilizzazione di
locali separati dallo studio.
    8.   I  Consigli  Notarili,  oltre  quanto  gia'  previsto  negli
articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza
sul   rispetto   delle  regole  sopraindicate  e,  se  richiesti,  ad
interporsi  per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della
professione.
                             Sezione II
                       Dell'ufficio secondario
    1/2 1. Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.
    9.  E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni
fissati per la assistenza alla sede.
    10.  E'  vietata  l'apertura  di ufficio secondario in piu' di un
Comune  sede  notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente
presenza   del   notaio  presso  studi  di  altri  professionisti  od
organizzazioni  estranee  al  Notariato. Ai fini del presente divieto
non  e' considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al
periodo di vacanza della sede stessa.
    11.   I   Consigli   Distrettuali,  tenuto  conto  delle  diverse
situazioni  locali, possono vietare l'apertura e/o il mantenimento di
uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata
nell'anno  precedente  dai  notai  che ne sono titolari sia inferiore
alla media repertoriale del distretto.
    12.   Qualsiasi   segnalazione   dell'ufficio   secondario   deve
riportarne  specifica  indicazione  nonche'  riportare  l'indicazione
della sede del notaio.
    13.  Il  notaio  e'  tenuto  a  comunicare  al Consiglio Notarile
l'esistenza  di  uffici  secondari  e  a  fornire, su richiesta dello
stesso,  ogni  informazione,  anche  mediante  consegna di documenti,
relativa alla attivita' svolta nell'ufficio secondario.
    14.   E'  vietato  al  notaio  trasferire  anche  occasionalmente
nell'ufficio  secondario  gli  atti,  i  registri  e  i  repertori da
custodirsi presso lo studio.
    15.  Le  associazioni  di  notai costituite ai sensi dell'art. 82
L.N.  non  devono  essere strumento di elusione della normativa sugli
uffici secondari.
    1/2 2. Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.
    16.  L'utilizzazione  dell'ufficio  secondario  nelle  condizioni
indicate  nei  casi  seguenti  configura comunque ipotesi di illecita
concorrenza:
      a) l'apertura,  da  parte  del notaio trasferito, di un ufficio
secondario  nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal
Consiglio Notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo
in cui la sede predetta resti vacante;
      b) l'apertura  di  un ufficio secondario presso lo studio di un
notaio   trasferito,   cessato   o   defunto   utilizzandone,   anche
parzialmente, la struttura organizzativa;
      c) lo  svolgimento  del  servizio  protesti  in maniera stabile
fuori  della  propria  sede in Comuni sedi di altri notai che possano
provvedervi,  salvo  che  cio'  avvenga  in  esecuzione  di  apposita
delibera  adottata  dal  Consiglio  Notarile per la distribuzione del
servizio.
                    Capo III - Della concorrenza
                              Sezione I
                     Della illecita concorrenza
    17.  Configurano  distinte  fattispecie  di illecita concorrenza,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  147  L.N.  ed a titolo
esemplificativo, i seguenti comportamenti:
      a) la  irregolare  documentazione della prestazione nella quale
ad esempio rientrano:
        la  mancata  e  documentata  specificazione di anticipazioni,
onorari, diritti e compensi;
        la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di
prestazioni rese;
        l'annotazione  a  repertorio  di  onorari  minori  o  ridotti
rispetto  a  quelli  che  devono  essere indicati in base alla natura
dell'atto;
        l'omessa  annotazione di alcune specie di atti in difformita'
dalle indicazioni degli organi di categoria;
      b) il   servirsi  dell'opera  di  procacciatori  di  clienti  o
l'utilizzazione di situazioni equivalenti.
    La fattispecie si realizza per la presenza congiunta:
      dell'opera  di  un  terzo  (procacciatore) che induca persone a
scegliere un determinato notaio;
      di  un atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al
procacciatore   dell'incarico,   anche   a  titolo  non  oneroso,  di
procurargli clienti.
    Sono  elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile
realizzarsi della fattispecie:
      la concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative
a  gruppi  di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie,
banche, enti, ecc.);
      l'inserimento  del  nome  del  notaio  in  moduli  o  formulari
predisposti;
      la  collaborazione  di  dipendenti  di  Enti  o  Uffici  il cui
contatto  con  il  pubblico possa favorire forme di procacciamento di
clienti.
    L'altra  fattispecie  prevista, della utilizzazione di situazioni
equivalenti,  puo'  verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati
di  potenziale  clientela  e  di fattivo comportamento del notaio per
accaparrarli.   In   questi   casi   l'esistenza   dell'accordo   tra
procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, e'
gia'  per  se' dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione
precostituita.
    Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo:
      la c.d. «rilevazione onerosa di studio notarile»;
      il  periodico  e continuativo svolgimento di prestazioni presso
organizzazioni o studi di professionisti;
      la   utilizzazione   di  organismi  rappresentantivi  di  altre
categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza;
      c) l'esecuzione    delle    prestazioni   secondo   sistematici
comportamenti frettolosi o compiacenti.
    La  fattispecie  si  realizza  in  presenza  di comportamenti non
adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui
il  notaio  e'  tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi
derivano  fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente.
La  varieta'  delle  forme  che  possono  assumere la frettolosita' o
compiacenza  dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure
esemplificativa,  ma  soltanto  la  segnalazione  di alcuni casi-tipo
ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
      mancata   indagine   sui   poteri   di   rappresentanza,  sulla
legittimazione  delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di
famiglia;
      utilizzazione della clausola di esonero da responsabilita';
      omissione  di  comportamenti cui si e' tenuti personalmente (in
ordine  ad  es.  alla  identita'  e all'indagine sulla volonta' delle
parti);
      offerta   di  servizi  non  rientranti  nel  normale  esercizio
dell'attivita'  notarile  (ad  es.  finanziamenti  e anticipazioni di
somme);
      particolari  assistenze  e  garanzie  di  speditezza  ed  esito
favorevole  di pratiche (presso uffici fiscali, banche, enti pubblici
e simili);
      rinuncia  a  richiedere  la  documentazione  dovuta per legge o
comunemente  ritenuta  necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per
il compiuto ricevimento dell'atto;
      d) l'utilizzazione  dell'ufficio  secondario  nelle  condizioni
indicate nell'art. 16.
                             Sezione II
                          Della pubblicita'
    18.  Nell'interesse  collettivo,  e'  consentita  la  pubblicita'
informativa,  improntata  alla  sobrieta', concernente dati personali
attinenti  l'attivita' e situazioni ed elementi organizzativi fondati
su  dati  obiettivi  e  verificabili, nel rispetto dell'indipendenza,
della dignita' e della integrita' della funzione pubblica nonche' del
segreto professionale.
    E' vietata la pubblicita' ingannevole, comunque attuata.
    Costituisce,  comunque,  pubblicita' ingannevole la diffusione di
messaggi  autoreferenziali che riguardino il possesso di competenze o
esperienze  attinenti  al  normale bagaglio culturale e giuridico del
Notaio.
    19.  Agli  effetti  dell'art.  18,  possono  essere  diffusi dati
personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo,
quelli relativi a:
      titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
      docenza universitaria o in scuole di formazione;
      frequenza   di   master   o   corsi   di   specializzazione   o
perfezionamento in ambito giuridico;
      svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
      pubblicazioni giuridiche;
      conseguimento dei crediti formativi previsti;
      incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
      partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.
    E'  ammessa inoltre quale pubblicita' informativa quella relativa
a:
      disponibilita' di lavoro in determinati giorni ed ore;
      struttura organizzativa dello studio;
      ubicazione e modalita' di accesso allo studio;
      conoscenza  da  parte  del  notaio o del personale di studio di
determinate lingue straniere.
    L'informativa  circa  il  compenso  e  i  costi complessivi della
prestazione  deve  rispondere a criteri di trasparenza e veridicita',
specificando  analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e
compensi.
    A  tutela  del  cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano
sul rispetto dei suddetti criteri.
    20.  Nel  rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del
decoro  della  categoria  e  per  colmare  asimmetrie informative) e'
consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all'art. 18 con ogni
mezzo di comunicazione come ad esempio:
      a) targhe    da    esporsi   all'esterno   dello   studio   e/o
dell'eventuale ufficio secondario;
      b) rubriche, anche telefoniche;
      c) carta intestata;
      d) siti internet.
    21.  La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche
radio-televisive  o  giornalistiche,  anche  in  forma  di intervista
nonche'  a  iniziative  e/o  manifestazioni  culturali,  sportive, e,
comunque,   aperte   al  pubblico  (pur  se  comporta  indirettamente
occasione   di   notorieta'   professionale  attraverso  i  mezzi  di
comunicazione  di  massa),  non  deve  costituire  strumento  per  la
diffusione  di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art.
18  e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che
si offre della figura del notaio e per la qualita' e l'attendibilita'
dell'informazione,  non  deve  ledere il prestigio ed il decoro della
categoria.
                Capo IV - Dei rapporti professionali
                              Sezione I
                        Dei rapporti interni
    1/2 1. Rapporti con i colleghi.
    22.  Nei  rapporti  con  i  colleghi  il  notaio deve comportarsi
secondo   i   principi   di   correttezza,  di  collaborazione  e  di
solidarieta'.
    23. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei
principi di comportamento suddetti:
      non  informare  il  collega,  con  la  dovuta  riservatezza, di
possibili  errori  od  omissioni  nei  quali  si ritenga che egli sia
incorso;
      esprimere  di  fronte al cliente in qualunque forma valutazioni
critiche  sull'operato  o  sul  comportamento in genere dei colleghi,
salvi  i  rilievi  tecnici necessari per la corretta esecuzione della
prestazione;
      iniziare  o proseguire in prestazioni demandate o gia' in corso
presso  colleghi,  senza previamente informarli e senza prestarsi per
fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
      non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie
dipendenze  impiegati  o  collaboratori  in genere operanti presso di
loro;
      nel  caso  di  divergenze  di  opinioni o di controversie con i
colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del
Consiglio Notarile;
      non  prestarsi  sistematicamente  a  scambi  di  opinioni  e di
informazioni con i colleghi;
      non  provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre
a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a
loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;
      non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessita' dovuta
a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti,
anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
    1/2 2. Rapporti con il Consiglio Notarile.
    24.  Il notaio e' tenuto a prestare al Consiglio Notarile la piu'
ampia  collaborazione  al fine di consentirgli di esercitare nel modo
piu' efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre
funzioni  ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della
qualita'  della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro
della categoria.
    I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
    I  Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale
obbligo,  e  assumono  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti di
coloro  che  per  due  anni  consecutivi  non  siano intervenuti alle
adunanze ordinarie del collegio senza giustificati motivi.
    25.   Salvi   i  casi  in  cui  siano  previsti  altri  specifici
comportamenti, il notaio e' tenuto:
      a) a  comunicare  al  Consiglio  Notarile  Distrettuale  ovvero
direttamente  al  Consiglio  Nazionale  del  Notariato  i  dati  e le
informazioni  in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche
con  carattere  di  periodicita',  riguardanti  la  propria attivita'
professionale,   le   modalita'   di   svolgimento   della  stessa  e
l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua
generalita'  per  specifici  periodi, sia per settori, luoghi o altre
modalita' determinate;
      b) nelle  stesse  condizioni  di  cui al punto a), ad esibire o
trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri
e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o
rispondere  a  questionari  riguardanti  le  modalita' di svolgimento
dell'attivita' professionale;
      c) a  informare  il  Consiglio Notarile di problemi di generale
rilevanza  per  l'attivita'  professionale, specialmente nei rapporti
con  gli  uffici  pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative
personali;
      d) a  consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio
Notarile  Distrettuale,  nel  proprio  studio  ed in eventuali uffici
secondari  da  parte  del  Presidente  del Consiglio Notarile e da un
Consigliere ovvero da due Consiglieri a cio' delegati.
    1/2 2-bis. Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di
categoria.
    26. I notai componenti degli organi di categoria devono:
      a) agire  nell'esercizio  del  loro  ufficio  con indipendenza,
imparzialita'  e  riservatezza,  astenendosi  in caso di conflitto di
interessi;
      b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;
      c) adoperarsi  con  assiduita'  per  l'effettivo adempimento di
tutti  i  compiti  demandati  a tali organi dalla legge e dalle norme
deontologiche,   con  particolare  riguardo,  per  i  componenti  dei
Consigli Notarili Distrettuali, all'esercizio dei poteri di vigilanza
e di disciplina sugli iscritti;
      d) partecipare  in modo effettivo alla vita e ai problemi della
categoria  e  favorire  il  rispetto e lo spirito di colleganza fra i
notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;
      e) favorire  il  ricambio  delle  cariche  anche  nei  casi non
previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.
    1/2 3  -  Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con
la Cassa Nazionale del Notariato
    27.  -  Il  notaio  e'  tenuto a comportarsi, nei rapporti con il
Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i
principi  di  correttezza, di collaborazione e di solidarieta' propri
dell'appartenenza   alla   categoria,   per  consentire  ad  essi  di
perseguire   nei   modi  piu'  efficaci  le  finalita'  istituzionali
nell'interesse generale.
    In particolare il notaio e' tenuto:
      a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
      a   conformare  il  proprio  comportamento  professionale  alle
determinazioni  assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri;
a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;
      ad  astenersi  da  iniziative  personali  o  interventi  presso
autorita'  o  pubblici uffici che possano interferire con l'attivita'
del Consiglio stesso;
      b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
      a  indicare  in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le
condizioni  generali  richiesti  per  l'ottenimento  dalla  stessa di
contributi,  assegni  e  provvidenze  economiche  in  genere  (ad es.
disagio  economico,  stato  di  bisogno, frequenza allo studio) e per
fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
      a    ricercare   preventivamente   con   la   Cassa   soluzioni
extragiudiziali  nel  caso  di  contrasti  che  per  loro  natura  lo
consentano.
    1/2 3-bis. Rapporti con le assicurazioni di categoria.
    27-bis.  Il  notaio,  assicurato da polizza convenzione stipulata
dal   Consiglio   nazionale   del  notariato  o  da  altri  organismi
istituzionali,  e'  tenuto  a  fornire alle compagnie e/o all'ufficio
competente    del   Consiglio   nazionale   del   notariato   fattiva
collaborazione,  con  invio  di  esaurienti  e  veritiere  relazioni,
documenti  e  quanto  altro possa occorrere, evadendo con puntualita'
ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della
pratica.
    Ad  eguale  collaborazione  e' tenuto il notaio in relazione alle
forme assicurative in essere presso la Cassa nazionale del notariato.
    1/2 4  -  Rapporti  con  praticanti, tirocinanti, collaboratori e
dipendenti.
    28.  Nei rapporti con i praticanti il notaio e' tenuto a prestare
in  modo  disinteressato  il  proprio insegnamento professionale ed a
compiere  quanto  necessario  per  assicurare  ad essi il sostanziale
adempimento  della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge;
particolare  cura  egli  deve  porre  per  l'insegnamento delle norme
fondamentali   della   professione  e  dei  principi  di  deontologia
professionale.
    28-bis.  Il  notaio  deve prestare la massima cura per formare il
tirocinante  ad  esercitare  la  funzione  pubblica con le necessarie
qualita' professionali ed etiche.
    In  particolare  il  tirocinante  deve  avere  la possibilita' di
partecipare  a  tutte  le  fasi  relative  alla  stipula  dell'atto e
relativi  adempimenti ed assistere alla indagine della volonta' delle
parti effettuata dal notaio.
    Al   tirocinante   deve  essere  riconosciuto  un  equo  compenso
commisurato  all'effettivo  apporto  dello stesso all'attivita' dello
studio.
    Il tirocinante e' soggetto alle norme del presente codice.
    29.  Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio e'
tenuto  ad  assicurare  ad  essi  condizioni  di lavoro moralmente ed
economicamente  soddisfacenti,  avendo  cura  della  loro  formazione
professionale.
    In  particolare il notaio deve evitare: di coinvolgere, se non in
casi   eccezionali,   i   propri  collaboratori  e  dipendenti  quali
procuratori  in atti da lui ricevuti; di valersi della collaborazione
di persone che esercitano abusivamente la loro attivita'.
                             Sezione II
                        Dei rapporti esterni
    30.  Nei  rapporti  con  gli  uffici pubblici, le istituzioni e i
professionisti  di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo
i  principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e
attribuzioni.
    In  particolare  nei  rapporti  con  gli uffici pubblici e con le
istituzioni il notaio e' tenuto:
      a) a  rispettare  le  funzioni  che  le  persone  preposte sono
chiamate   ad   esercitare,   offrendo,  se  necessario,  la  propria
disinteressata  collaborazione  nel  limite  della chiara distinzione
delle  rispettive  competenze  e  attribuzioni;  ed  a pretendere nel
contempo  da  essi  la  puntuale  esplicazione  dei  loro doveri e il
rispetto della funzione notarile;
      b) ad  astenersi  dall'utilizzare  in  qualunque  forma, per lo
svolgimento   delle  pratiche  dell'ufficio,  la  collaborazione  dei
dipendenti  degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre
vantaggio  in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi
con   essi.   Il   Consiglio  notarile  svolge  controlli,  anche  in
collaborazione  con  i  responsabili  degli  uffici  pubblici e delle
istituzioni,  al  fine  di garantire il rigoroso rispetto delle norme
che precedono.
                              Titolo II
                          DELLA PRESTAZIONE
                       Capo I - Dell'incarico
                     Sezione I - Dell'astensione
    31.   Oltre   a  quanto  previsto  dalla  legge  per  i  casi  di
irricevibilita'  degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il
proprio ministero quando dell'atto siano parte societa' di capitali o
enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o
rivesta  la qualita' di sindaco ovvero sia unico socio o titolare del
pacchetto di maggioranza della societa'.
                             Sezione II
                          Della assunzione
    32.  Nell'ambito  del  generale dovere di imparzialita' il notaio
deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale,
da  qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione
che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
    Per  gli  atti  di  vendita  e  di  mutuo  da  parte  di soggetti
imprenditori  (costruttori,  banche)  o  per incarico di intermediari
(agenzie  immobiliari,  mediatori  creditizi)  il  notaio,  prima  di
assumere   l'incarico,   e'   tenuto   ad   informare  l'altra  parte
(consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il
notaio in mancanza di libero accordo.
    33.   I   Consigli   notarili,   nell'ambito  del  loro  generale
potere-dovere  istituzionale,  sono  tenuti  a  porre in essere forme
specifiche  di  vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione
di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.
    34.  In  presenza  di flussi di prestazioni di rilevante entita',
della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o
di  altri  elementi  indicativi  (quali  elenchi  selettivi di notai,
inserimento   di   nominativi  in  moduli  o  formulari  predisposti,
situazioni   di   dominanza)  i  Consigli  notarili  sono  tenuti  ad
individuare,  valutare  e,  se  del caso, perseguire disciplinarmente
comportamenti  illeciti,  attuati  anche mediante pressioni dirette o
indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e
privati interessati.
    35.  Nell'ipotesi  di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione,
riguardanti  il  patrimonio  di  enti  pubblici  o degli enti ad essi
assimilati  (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili
distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che
li  caratterizza  e  in  accordo con detti enti - possono organizzare
l'assunzione  e  la  distribuzione  degli  incarichi  fra i notai del
Distretto  che  si  dichiarino disponibili, facendo salva la facolta'
del   singolo  acquirente  di  designare  tempestivamente  un  notaio
diverso.
    Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di
straordinari  interessi  pubblici,  comporti  tempistiche e procedure
rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli
tra  il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei
notai  e' riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri
che essi abbiano elaborato preventivamente.
                     Capo II - Della esecuzione
                              Sezione I
                   Della personalita' e segretezza
    1/2 1 - Della personalita'
    36.  L'esecuzione  della prestazione del notaio e' caratterizzata
dal  «rapporto  personale»  con  le  parti. La facolta' di valersi di
sostituti   e   ausiliari   non   puo'  pregiudicare  la  complessiva
connotazione  personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico
professionale.
    37.  In  ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo
effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
      per  l'accertamento  della identita' personale delle parti, con
utilizzazione  di  tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei
documenti  di  identificazione  in  relazione  al  tipo  e  alla loro
possibilita' di falsificazione;
      per l'indagine sulla volonta' delle parti, da svolgere, in modo
approfondito  e  completo, mediante proposizione di domande e scambio
di  informazioni  intese  a  ricercare  anche i motivi e le possibili
modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
      per  la  direzione  della  compilazione dell'atto nel modo piu'
congruente alla accertata volonta' delle parti.
    1/2 2 - Della segretezza
    38.  Nell'esercizio  della  sua  attivita' il notaio e' tenuto al
rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone
che  ricorrono  alla  sua  opera, al contenuto della stessa e a tutto
cio'   di   cui  sia  venuto  a  conoscenza  nella  esecuzione  della
prestazione,  sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli
e'  altresi' tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale
prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.
    39.  Il  ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a
renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa
richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti
ad esso connessi.
                             Sezione II
              Della imparzialita' e degli altri doveri
    40.  Il  notaio,  ove  richiesto,  deve  fornire  alle  parti  il
preventivo  dei  costi,  spese e compensi della specifica prestazione
richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
    41.  Nella  esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un
comportamento  imparziale,  mantenendosi in posizione di equidistanza
rispetto   ai  diversi  interessi  delle  parti  e  ricercandone  una
regolamentazione   equilibrata   e  non  equivoca,  che  persegua  la
finalita' della comune sicurezza delle parti stesse.
    42.  Il  notaio  e'  tenuto,  in  particolare, a svolgere in modo
adeguato e fattivo le seguenti attivita':
      a) informare   le   parti  sulle  possibili  conseguenze  della
prestazione  richiesta,  in  tutti gli aspetti della normale indagine
giuridica  demandatagli  e  consigliare  professionalmente le stesse,
anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro
volonta' e intenzione;
      b) scegliere  la  forma  giuridica piu' adeguata alle decisioni
assunte  dalle  parti,  accertandone  la  legalita'  e  la  reciproca
congruenza, svolgendo le richieste attivita' preparatorie e dirigendo
quindi  la formazione dell'atto nel modo tecnicamente piu' idoneo per
la  stabilita' del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia
dell'atto;
      c) dare  alle  parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a
integrazione  della  lettura  dell'atto,  per  garantire  ad  esse il
riscontro  con  le  decisioni  assunte e la consapevolezza del valore
giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi
e  garanzie  particolari  e  a  clausole  di  esonero o limitative di
responsabilita',   nonche'  agli  adempimenti  che  possono  derivare
dall'atto,  valendosi,  per  questo ultimo aspetto, anche di separata
documentazione illustrativa;
      d) prestare  alle  parti la propria assistenza con diligenza ed
impegno  professionale,  se  necessario anche dopo il perfezionamento
dell'atto;
      e) adoperarsi  per  la  rettifica  di  errori,  inesattezze  od
omissioni  nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile al
notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese
al notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili
al  notaio,  egli sara' comunque tenuto ad una fattiva collaborazione
per la stipulazione di atti rettificativi.
    In  tale ultima circostanza il notaio potra' praticare condizioni
particolarmente favorevoli nell'applicazione della tariffa notarile.
    43. In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi
ed  effettuare  prestazioni anche se di particolare scomodita' e/o di
modico  interesse  economico  (quali  atti da ricevere o stipulare in
localita'  distanti  o scomodamente accessibili, in ospedali, case di
ricovero  per  anziani,  istituti  di  pena,  ecc.), e' attribuita ai
Consigli  notarili  specifica  potesta'  per  assumere  iniziative al
riguardo  (accogliere  richieste in tal senso dall'utenza, indicare i
colleghi  che  dovranno  soddisfarle attraverso criteri di competenza
per zone e/o di rotazione tra tutti i notai del Distretto).
                             Sezione III
                 Protocolli dell'attivita' notarile
    44.  Costituisce  comportamento  deontologicamente  scorretto  la
sistematica    e    ingiustificata    inosservanza   dei   protocolli
dell'attivita'   notarile   approvati  dal  Consiglio  nazionale  del
notariato  ai  fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della
qualita' della prestazione.
    I Consigli notarili distrettuali esercitano la relativa vigilanza
a tutela del cittadino e dell'interesse generale.
                             Sezione IV
                      Dell'affidamento di somme
    45.  Il  notaio  che  in  relazione  o meno agli atti stipulati e
indipendentemente  dall'obbligo  di annotazione nel registro previsto
dall'art.  6  legge  22 gennaio  1934,  n. 64, riceve un incarico che
importa  l'affidamento di somme di denaro, dovra' svolgere l'incarico
ricevuto con la massima diligenza e trasparenza.
    A  tal  fine  nel  documento col quale verra' conferito al notaio
l'incarico dovranno essere chiaramente indicati:
      il   contenuto,   le   modalita'   e  i  tempi  di  adempimento
dell'incarico;
      le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario
-  che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed
informate  le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o
circolare  all'ordine  del  notaio o di una delle parti, bonifico sul
conto  corrente  bancario  del notaio, consegna di titoli di credito,
etc.);
      le  modalita'  di  impiego  delle  somme  o  valori  nelle more
dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente
bancario  separato  da  quello  dello  studio o personale del notaio,
dossier  titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione
contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
      la  corresponsione  di  interessi  nella  misura  percepita dal
notaio a seconda delle modalita' di impiego determinate dalle parti;
      la misura del compenso dovuto al notaio;
      l'esatta  individuazione  dei  soggetti  ai quali devono essere
versate  le  somme con la espressa previsione che la consegna di esse
(sia  nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico
consista  proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si
sia  o  non  si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in
cui  adempiuto  l'incarico  residui  un  quid  da  consegnare  ad  un
determinato  soggetto)  debba  essere fatta alla presenza di tutte le
parti;  tale  previsione  potra'  essere  omessa  nel  caso in cui la
consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di
un evento, oggettivamente controllabile.
    46.  I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle
disposizioni  di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo
I, Capo IV, Sez. I, 1/2 2.
                  Capo III - Degli atti in generale
                              Sezione I
                             Della forma
    47.  L'«atto  pubblico» costituisce la forma primaria e ordinaria
di  «atto notarile», che il notaio deve generalmente utilizzare nella
presunzione  che  ad  esso  le  parti  facciano riferimento quando ne
richiedono  l'intervento,  se non risulti una loro diversa volonta' e
salvo la particolare struttura dell'atto.
    48.  L'atto  di  «autenticazione  delle  firme»  della  scrittura
privata,  comporta  in  ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i
seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
      a) Controllare  la legalita' del contenuto della scrittura e la
sua  rispondenza  alla volonta' delle parti, di regola anche mediante
la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.
      b) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune
nel quale l'atto e' autenticato.
    48-bis. Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati,
deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.
                             Sezione II
                            Del contenuto
    49.  Per  soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il
notaio deve curare che dal testo dell'atto normalmente risultino:
      a) la  completa qualificazione giuridica della fattispecie, con
indicazione  dei  piu'  rilevanti effetti che ne derivano per diretta
volonta'  delle  parti o in forza di legge o quale espressione di usi
contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilita);
      b) le  indicazioni  necessarie  per  l'inquadramento  dell'atto
nella  vicenda  giuridico-temporale  su  cui opera (ad es.: titoli di
provenienza e atti direttamente connessi; formalita' pregiudizievoli;
servitu'; vincoli di disponibilita);
      c) gli  elementi utili per individuare con esattezza i beni e i
diritti  in  oggetto,  in  modo  da offrirne la chiara e non equivoca
percezione, anche con allegazione che si richiede piu' frequente - di
documenti   grafici   (ad  es.:  confini  non  generici;  riferimenti
catastali  per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione
di planimetrie);
      d) le  indicazioni  relative alla natura degli atti e documenti
che  si  rende  necessario richiamare, precisando gli estremi per una
loro diretta conoscenza;
      e) ogni   altra   indicazione,   menzione   o  allegazione  che
risultasse  dovuta a seguito di emanazione di apposite norme da parte
del Consiglio nazionale del notariato.
                 Capo IV - Di alcune specie di atti
                              Sezione I
                Degli atti relativi agli autoveicoli
    50.  Nel  ricevimento  degli atti relativi agli autoveicoli, e in
genere  soggetti  a pubblicita' mobiliare o ad essi connessi, e nello
svolgimento   della   attivita'   professionale   nel  settore  degli
autoveicoli,  il  notaio  deve  tenere  i  seguenti  comportamenti  e
attenersi alle seguenti prescrizioni.
    1/2 1 - Del ricevimento degli atti
    51. a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e
la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti
originali  relativi  all'autoveicolo  e all'intestatario, verificando
per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di
famiglia  e,  salvo  casi eccezionali, che sia applicato il principio
della continuita' delle trascrizioni.
      b) Utilizzare  tutti  gli  elementi  idonei  per  accertare  la
identita' personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei
fidefacienti;   e,  nei  casi  in  cui  l'accertamento  sia  soltanto
documentale,   compiere   un   prudente   esame   dei   documenti  di
identificazione  in  relazione  al tipo, alle modalita' di rilascio e
alla possibilita' di falsificazione.
      c) Informare  personalmente  le parti sulla rilevanza giuridica
dell'atto  richiesto  e  sugli adempimenti di pubblicita' conseguenti
nonche',  nel  caso  in  cui  ricorra,  sul  particolare regime della
procura  alla  vendita;  in  presenza  di  iscrizioni  o  di  vincoli
sull'autoveicolo  o qualora non sia rispettabile la continuita' delle
trascrizioni   farne   specifico  avvertimento  all'intestatario,  da
documentare  mediante  la sua sottoscrizione dell'atto o con separata
dichiarazione scritta.
      d) Indicare  nell'atto  di  autenticazione  e nel repertorio il
luogo del Comune nel quale l'atto e' ricevuto.
    1/2 2 - Dell'esercizio della attivita' professionale
    52.  Salvo  il  caso  previsto  all'art. 54, e' vietato al notaio
l'esercizio  della  attivita'  professionale presso sedi operative di
agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il
diretto  collegamento  con  essi  mediante  raccolta  e inoltro delle
scritture presso il proprio studio.
    53.  Il  notaio  e'  tenuto  a  comunicare al Consiglio Notarile,
secondo  le  indicazioni  da  esso  impartite  anche con carattere di
periodicita',   le   modalita'   con  cui  esercita  l'attivita'  non
occasionale,  sia  nella  sede  che fuori dalla sede e ogni mutamento
successivo;   nonche'  ad  esibire  o  trasmettere  al  Consiglio,  a
richiesta,  copia  del  repertorio  e  di  atti e documenti, anche di
natura fiscale, relativi ad attivita' svolte nel settore.
    54.  I  Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio
del  Distretto  forme  organizzate  e direttamente controllate per il
ricevimento  degli  atti,  anche  mediante  la costituzione di Uffici
unici  o  di  associazioni  nel  Distretto, al fine di garantire, per
orario  di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio;
con  facolta'  -  ove  ne  ravvisino la opportunita' - di organizzare
l'attivita' anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.
                             Sezione II
                          Delle vidimazioni
    55.  La  vidimazione  dei  libri e delle scritture contabili deve
essere    eseguita    con    tempestivita',    contestualmente   alla
presentazione,  ove  possibile,  e in ogni caso con sollecita messa a
disposizione per il loro ritiro.
    Nella  esecuzione  di  vidimazioni  non  iniziali  il notaio deve
controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al
nome  del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le
scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.
    56.  Nell'esecuzione  di  vidimazioni  non iniziali devono essere
indicati  i  dati  necessari  alla  diretta e completa individuazione
della  vidimazione,  tra  i  quali  la  pagina  nella  quale  essa e'
eseguita;   di   questi   dati  deve  essere  fatta  annotazione  nel
repertorio.
                             Sezione III
Delle  attivita'  previste  dalla  legge  n.  302/1998  e  successive
modifiche
    57.  I  Consigli  notarili  distrettuali  sono  tenuti a porre in
essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei
doveri deontologici nelle attivita' da compiersi con riferimento alla
legge  302/1998  e  successive  modifiche, con particolare attenzione
agli aspetti previsti:
      al paragrafo sulla illecita concorrenza;
      al paragrafo sulla pubblicita';
      ai  paragrafi  relativi  ai  rapporti  con  i colleghi e con il
Consiglio  notarile e ai rapporti con uffici, istituzioni e categorie
professionali;
      ai   paragrafi sulla   assunzione   e/o   astensione   relativa
all'incarico;
      ai  paragrafi inerenti  la  personalita',  la  segretezza  e la
imparzialita' nella esecuzione della prestazione;
      al  paragrafo che  impone  la  completezza  e  la esattezza del
documento di provenienza notarile.
    I  Consigli  notarili  distrettuali  dovranno inoltre attivare la
massima   vigilanza   sulla  attenzione,  diligenza  e  prontezza  di
esecuzione  che  il  notaio  dovra'  adottare nell'assolvimento degli
incarichi  e,  stante  la deroga di cui al secondo comma dell'art. 28
della   legge   professionale,   su   ogni   possibile   ipotesi   di
incompatibilita'  o di conflittualita' che potesse manifestarsi nella
esplicazione delle attivita' delegate.
    58.   I  Consigli  distrettuali  adotteranno  le  piu'  opportune
iniziative  per organizzare modalita' di attuazione del lavoro idonee
a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalita' esecutive
di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.
    59. Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio usera'
la  diligenza  dovuta  secondo  quanto  previsto dalle vigenti regole
deontologiche.
    60.  In  relazione  ai  fini pubblicistici della normativa e alla
particolare   incidenza  della  propria  attivita'  su  interessi  di
soggetti  aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempira'
ai  suoi  compiti  nei  tempi  indicati  nella  delega e a tal fine i
Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.