BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Vigilanza sui fondi bancari interni «preesistenti»
(GU n.53 del 5-3-2007)

    Con provvedimento n. 133 dell'8 febbraio 2007, si comunica:
      L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252,   recante   la   nuova  disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari,  ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  che  attribuiva  alla Banca d'Italia le competenze di vigilanza
sui  fondi  pensione  preesistenti  alla  riforma  di  cui alla legge
23 ottobre  1992,  n. 421, istituiti all'interno di banche e societa'
appartenenti a gruppi bancari.
      L'art.  1, comma 749, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007 - pubblicata sul supplemento ordinario
n.  244  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 27 dicembre 2006), ha
fissato   al   1° gennaio   2007  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n.  252.  Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
vigilanza   anche  su  tali  forme  pensionistiche  complementari  e'
esercitata  dalla  Covip.  Alla  commissione  stessa vanno, pertanto,
indirizzate le comunicazioni riguardanti la materia.
      In  relazione  al  richiamato  trasferimento  di  competenze, a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  sono  abrogate  le  disposizioni in
materia  di  fondi  pensione  interni  bancari  emanate  dalla  Banca
d'Italia  con  provvedimento  del  26 aprile  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio  2000 e nel bollettino di
Vigilanza  n.  4/2000, nonche' le indicazioni concernenti l'organismo
di  sorveglianza  dei  predetti  fondi  in  data  20 settembre  2001,
pubblicate nel bollettino di Vigilanza n. 9/2001.