MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 27 febbraio 2007, n. 11411 

Utilizzazione  di  raccordi  a  pressare  in reti di adduzione di gas
negli edifici civili.
(GU n.54 del 6-3-2007)
 
 Vigente al: 6-3-2007  
 

                              Agli importatori di raccordi a pressare
                              per   reti  di  adduzione  di  gas  per
                              edifici civili
                              Agli  installatori di reti di adduzione
                              di gas negli edifici civili
                              All'UNI

  In  relazione  alla  realizzazione  di  reti di impianti interni di
adduzione  di  gas  combustibile  per  usi domestici e similari negli
edifici  civili  e  facendo  seguito alla Circolare 27 luglio 2005 di
questo  Ministero,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del
2 agosto   2005,  nella  quale  sono  richiamate  le  norme  tecniche
UNI 11065  e  UNI TS 11147, nonche' alle disposizioni del decreto del
Presidente   della   Repubblica   6 dicembre   1991,  n.  447,  quale
riferimento  per  i raccordi a pressare in rame e leghe di rame e per
la   loro   installazione,   appare   necessario   procedere  ad  una
riconsiderazione dei riferimenti tecnici applicativi.
  Infatti  a  seguito  dell'avanzato  stato di aggiornamento in corso
della  norma  tecnica  UNI 7129, da parte del Comitato Italiano Gas -
CIG,  di  quanto  previsto nella revisione della EN 1775, prossima al
voto finale e alla sua pubblicazione da parte del CEN, nonche' tenuto
conto  degli  aspetti di evoluzione tecnica della materia, si ritiene
ora  che  sia  possibile  installare  i raccordi a pressare di rame e
leghe  di  rame,  anche  all'interno  degli  edifici, purche' vengano
rispettate  le prescrizioni tecniche riportate nella UNI 7129 - terza
edizione dicembre  2001  -  relative  alle  giunzioni  filettate  e a
compressione, alla condizione che detti raccordi siano sempre a vista
o,  nel  caso  di  impianto  sottotraccia,  posti in apposite scatole
ispezionabili,  non  a tenuta, e sempre e solo in locali ventilabili.
L'osservanza  di  tali  prescrizioni  soddisfa, allo stato, la regola
dell'arte  per  la  salvaguardia della sicurezza ai sensi dell'art. 7
della legge n. 46 del 5 marzo 1990.

    Roma, 27 febbraio 2007

          Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
                         e la competitivita'
                               Bianchi