MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2007 

Misure  straordinarie  di  polizia  veterinaria integrative di quelle
previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.
(GU n.54 del 6-3-2007)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n.  615, concernente la bonifica
sanitaria  degli  allevamenti  dalla tubercolosi e dalla brucellosi e
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 giugno  1968,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 236 del 16 settembre 1968,
concernente  il  piano  nazionale della brucellosi ovina e caprina, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione;
  Visto   il   principio   statuito   nella   sentenza   della  Corte
costituzionale  n.  12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento
di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati
in  territori  individuati  da decisioni comunitarie in diversi Stati
membri  della  Comunita'  europea  sono riconducibili alla materia di
legislazione   esclusiva   dello   Stato  attenendo  alla  profilassi
internazionale  e  riguardano  anche  profili  incidenti sulla tutela
dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  28 marzo  1989,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  29 marzo  1989
concernente   l'obbligo   in  tutto  il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  26 novembre  1994,  n.  277,
concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n.    437,   concernente   il   regolamento   delle   modalita'   per
l'identificazione e la registrazione dei bovini;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione
della  direttiva  97/12/CE  del  Consiglio  del  17 marzo  1997,  che
modifica  e  aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  del  Consiglio  del
26 giugno  1964  relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
  Vista  la  decisione  2002/677/CE  della  commissione del 22 agosto
2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi
di  eradicazione  e  di controllo delle malattie animali cofinanziati
dalla Comunita', e successive modificazioni;
  Considerato  il rapporto definitivo degli esperti della Commissione
europea   (report   DG(SANCO)/8204/2006),   che   nelle   conclusioni
raccomanda   l'adozione   di   efficaci  misure  di  controllo  della
brucellosi  bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud
Italia;
  Considerato  che,  nonostante  l'adozione  di  vari piani regionali
straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina,  tubercolosi  e leucosi continua a essere endemica nelle
regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che
ha  preventivato  il  taglio della quota di co-finanziamento prevista
per  i  piani  di  risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina,   brucellosi   ovi-caprina   e   leucosi   presentati   per
l'approvazione  comunitaria  per  l'anno  2007  nel  caso  in cui non
vengano intraprese adeguate misure correttive;
  Ritenuto  necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro
tubercolosi,  brucellosi  bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e
leucosi,  ai  fini  della  salvaguardia della sanita' animale e anche
della  salute  pubblica,  considerati  i  casi di infezione nell'uomo
riscontrati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14 novembre 2006,
concernente  «Misure  straordinarie di polizia veterinaria in materia
di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi  in  Calabria,  Campania,  Puglia e Sicilia» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1,  comma 1073, il quale prevedeva l'adozione, da parte della regione
Campania,  entro  il 15 gennaio 2007, di un nuovo piano triennale per
il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, a salvaguardia del
patrimonio  genetico della specie bufalina, del livello occupazionale
del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera
e del consumatore;
  Vista  la  mancata  adozione  da parte della regione Campania delle
misure previste dalla predetta legge n. 296 del 2006;
  Considerato  che, in ogni caso, le disposizioni previste dal citato
comma 1073,   dell'art.  1,  della  legge  n.  296  del  2006,  fanno
riferimento  alla  legge  27 dicembre  2002,  n.  292  e  alla  legge
1° febbraio   2005,  n.  3  della  regione  Campania,  che  investono
esclusivamente aspetti di natura agricola, sociale ed economica;
  Visto  il  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania  Napoli n. 696/2007 contro la regione Campania, il Ministero
della  salute  e  l'azienda  sanitaria locale CE 2 per l'annullamento
previa  sospensiva dei provvedimenti n. 98 del 29 gennaio 2007, n. 99
del  31 gennaio  2007  e  n.  104  del  2 febbraio  2007 adottati dal
veterinario  dirigente  del  servizio veterinario sanita' animale del
distretto  sanitario  n. 40 della A.S.L. di CE 2, per la parte in cui
dispongono  l'abbattimento,  entro quindici giorni dalla notifica, di
quarantanove bufale ritenute affette da brucellosi;
  Considerato   che   il   decreto   del   presidente  del  tribunale
amministrativo  regionale  della  Campania  Napoli  sezione quinta n.
460/2007  ha  accolto  l'istanza  di  sospensione  del  provvedimento
impugnato in attesa dell'adozione del piano previsto dal citato comma
1073,  dell'art.  1, della legge n. 296 del 2006, il quale, tuttavia,
non ha finalita' di tutela della salute pubblica;
  Ritenuto  che  gli  animali  affetti  da  brucellosi,  malattia  ad
andamento  zoonosico  e  che pertanto trasmissibile all'uomo, oltre a
rappresentare  un  pericolo per la salute pubblica, costituiscono una
fonte ulteriore di contagio per gli altri animali sani, pregiudicando
la salvaguardia del patrimonio genetico;
  Visti gli articoli 500 e 650 del codice penale;
  Acquisito il parere favorevole della task force, di cui all'art. 18
della  predetta  ordinanza  del Ministro della salute del 14 novembre
2006, espresso nella seduta del 12 febbraio 2007;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di confermare l'applicazione
delle misure sanitarie nazionali e comunitarie vigenti;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Le   autorita'   sanitarie  competenti  della  regione  Campania
provvedono  all'applicazione  delle  misure  di  polizia  veterinaria
previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.
  2. Per  l'abbattimento  degli  animali infetti e la distruzione del
latte  e  dei suoi derivati, le autorita' sanitarie competenti di cui
al  comma 1  si  avvalgono  delle  forze  di  polizia  e  del Comando
carabinieri della tutela della salute (NAS).
  3. I   piani   regionali   di   profilassi  per  la  prevenzione  e
l'eradicazione  delle  malattie  degli animali a carattere diffusivo,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n.  292,  devono essere predisposti, in ogni caso, nel rispetto delle
misure  sanitarie  di  cui  all'ordinanza  del  Ministro della salute
14 novembre 2006, ed in particolare di quelle previste all'art. 12.
  4. Restano  confermate per le regioni Calabria, Puglia e Sicilia le
disposizioni  dell'ordinanza  del  Ministro  della salute 14 novembre
2006.
  La  presente  ordinanza  viene  diramata  in  via d'urgenza per via
telegrafica  alle  autorita'  sanitarie  ed  entra  immediatamente in
vigore,  in  attesa  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 14 febbraio 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 184