MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2007 

Diniego  dell'abilitazione,  all'Istituto «Scuola di specializzazione
in  psicoterapia  dell'eta'  evolutiva»,  ad  istituire e ad attivare
nelle  sedi  di  Roma  e  Milano  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia,  ai  sensi del regolamento adottato con decreto dell'11
dicembre 1998, n. 509.
(GU n.56 del 8-3-2007)

               IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITA'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»";
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione
in  psicoterapia  dell'eta'  evolutiva»" ha chiesto l'abilitazione ad
istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
presso le sedi del C.I.P.A. Centro Italiano di Psicologia Analitica -
in  Roma,  via Flaminia, 388 - e in Milano, via Donizetti 1/a, per un
numero  massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a
20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita', per ogni sede;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato   che  la  competente  Commissione  tecnico-consultiva,
esaminata   la  reiterazione  dell'istanza  di  riconoscimento  e  la
relativa  documentazione,  nella  riunione  del  26 gennaio  2007, ha
espresso    parere    contrario   al   riconoscimento   dell'istituto
richiedente,  rilevando in particolare che il modello teorico-clinico
relativo  all'infanzia e all'adolescenza dell'indirizzo junghiano non
e'   ancora   sufficientemente  definito  negli  aspetti  teorici  ed
applicativi,  quantunque  i  riferimenti a Fordham e alla Kalff siano
senz'altro  interessanti  tuttavia non tali da costituire la base per
una  scuola  strutturata. Pertanto mentre l'indirizzo junghiano ha la
sua  ricchezza, la sua coerenza e la sua rilevanza teoricoclinica, lo
sviluppo  nel  campo  dell'infanzia  e dell'adolescenza non e' ancora
sufficientemente    approfondito    e    definito   da   giustificare
l'istituzione di una scuola di psicoterapia;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
specializzazione  in  psicoterapia  dell'eta'  evolutiva" con sede in
Roma,  via  Flaminia  n. 388 e in Milano, via Donizetti n. 1/a, per i
fini  di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato con decreto 11
dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario
della  commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto
provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2007
                                         Il direttore generale: Masia