MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 febbraio 2007 

Riconoscimento,  al  sig.  Bratislav  Aleksic,  di  titolo  di studio
estero,   quale   titolo   abilitante   per   l'esercizio  in  Italia
dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio.
(GU n.66 del 20-3-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista  la domanda con la quale il sig. Bratislav Aleksic, cittadino
serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio posseduto, e
cioe'  il  diploma di economista rilasciato dalla Scuola superiore di
economia  di  Belgrado,  ai fini della sua iscrizione nel Ruolo degli
agenti  e  rappresentanti  di  commercio di cui alla legge n. 204 del
3 maggio 1985;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  il  Regolamento  di  attuazione  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non appartenente all'Unione europea;
  Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata
d'Italia   a   Belgrado,   attestante   che   il  diploma  conseguito
dall'interessato  e'  un titolo finale di scuola secondaria superiore
che consente l'esercizio della professione di ragioniere;
  Vista  l'ulteriore  dichiarazione  rilasciata  dal  Ministero degli
affari   esteri  della  Repubblica  di  Serbia,  attestante  che  ivi
l'esercizio dell'attivita' di agente o rappresentante commerciale non
e' soggetto ad obbligo di licenza;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
15 dicembre  2006,  che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi   contenuti   formativi,   idoneo   ed  attinente  all'esercizio
dell'attivita'   di  agente  e  rappresentante  di  commercio,  senza
necessita'  di  applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata;
  Sentito   il   conforme   parere   dell'associazione  di  categoria
Federagenti;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Al  Sig.  Bratislav  Aleksic,  nato  a  Krusevac (Repubblica di
Serbia)  il  6 febbraio 1964, cittadino serbo, il titolo di studio di
cui  in  premessa e' riconosciuto valido per lo svolgimento in Italia
dell'attivita'  di  agente  e rappresentante di commercio di cui alla
legge  3 maggio  1985,  n. 204, senza l'applicazione di alcuna misura
compensativa in virtu' della sua specificita' e completezza.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2007
                                    Il direttore generale: Spigarelli