AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2007 

Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di parita' di
accesso   ai  mezzi  di  informazione  nei  periodi  non  elettorali.
(Deliberazione n. 22/07/CSP).
(GU n.62 del 15-3-2007)

                             L'AUTORITA'
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
22 febbraio 2007;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico,    costituiscono    principi    fondamentali    del    sistema
radiotelevisivo  il  pluralismo,  l'obiettivita',  la completezza, la
lealta'  e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle
diverse   opinioni   e  tendenze  politiche,  e  che  l'attivita'  di
informazione  radiotelevisiva,  da qualunque emittente o fornitore di
contenuti  esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di
tutti  i  soggetti  politici  alle  trasmissioni di informazione e di
propaganda   elettorale  e  politica  in  condizioni  di  parita'  di
trattamento e imparzialita';
  Considerato  che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
  Rilevato,  altresi', che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico
prevede  che  l'Autorita'  debba  rendere  effettiva l'osservanza dei
principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda
delle  emittenti  radiotelevisive  e  dei  fornitori  di contenuti in
ambito nazionale;
  Considerato   che   i   principi   di   pluralismo,   obiettivita',
completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni
di  informazione,  da  qualsiasi  emittente  o fornitore di contenuti
trasmessi;
  Visto  l'Atto  di  indirizzo  sulle  garanzie  del  pluralismo  nel
servizio   pubblico   radiotelevisivo   approvato  dalla  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in
particolare:
    «1.  Tutte  le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai
programmi  di  approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con
la  completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista e
la  necessita'  del  contraddittorio;  ai direttori, ai conduttori, a
tutti  i  giornalisti  che  operano  nell'azienda  concessionaria del
servizio  pubblico,  si  chiede  di  orientare  la  loro attivita' al
rispetto  dell'imparzialita',  avendo  come  unico criterio quello di
fornire  ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza ...»;
  Vista  la  delibera  n. 22/06/CSP recante «Disposizioni applicative
delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in  materia di comunicazione
politica  e  parita'  di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  29  del  4 febbraio  2006  e, in particolare, l'art. 2,
comma 1,  ai  sensi del quale «Tutte le trasmissioni di informazione,
compresi   i   telegiornali,   le   rubriche  e  le  trasmissioni  di
approfondimento   devono  rispettare  i  principi  di  completezza  e
correttezza  dell'informazione, obiettivita', equita', imparzialita',
pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento»;
  Considerato   che,   alla   stregua  del  consolidato  orientamento
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  il corretto
svolgimento  del  confronto  politico  su  cui  si  fonda  il sistema
democratico  va  correlato  al  rispetto  del principio di parita' di
trattamento,  al  fine  di  assicurare  nei programmi di informazione
l'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni politiche e la pari
opportunita' tra i soggetti politici;
  Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla
societa'  ISIMM  Ricerche,  relativi  alle  edizioni  quotidiane  dei
telegiornali   diffusi   dalle   emittenti   nazionali   nel  periodo
1° novembre  2006  - 31 gennaio 2007, emergono alcuni squilibri nella
distribuzione  dei  tempi  di  parola  e dei tempi di notizia sia con
riferimento  allo  spazio  complessivamente  attribuito  ai  soggetti
politici  di  maggioranza ed ai soggetti politici di opposizione, sia
con riferimento alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti
politici della medesima coalizione, con il conseguente venir meno del
principio   di  parita'  di  trattamento  disposto  dalle  richiamate
previsioni normative e regolamentari;
  Ritenuto,    pertanto,    di    richiamare   tutte   le   emittenti
radiotelevisive  pubbliche  e  private  e  i  fornitori  di contenuti
operanti   in   ambito   nazionale   a  garantire  nei  programmi  di
informazione,   in   particolare  nei  telegiornali,  i  principi  di
completezza  e  correttezza dell'informazione, obiettivita', equita',
lealta',  imparzialita',  pluralita'  dei punti di vista e parita' di
trattamento;
  Udita  la  relazione  dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,  relatori  ai  sensi  dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
  1.  Le  emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di  contenuti  in ambito nazionale sono richiamati a rispettare nelle
trasmissioni  di  informazione,  in  particolare  nei telegiornali, i
principi    di    completezza    e   correttezza   dell'informazione,
obiettivita',  equita',  lealta', imparzialita', pluralita' dei punti
di  vista e parita' di trattamento come richiamati dalle disposizioni
normative e regolamentari citate nelle premesse.
  2.  L'Autorita'  verifica  l'osservanza del presente richiamo anche
attraverso  il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza,
adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
  Il   presente   provvedimento   e'   trasmesso   alla   Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi   e   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.
    Roma, 22 febbraio 2007
                            Il presidente
                              Calabro'
                        I commissari relatori
                            Sortino-Magri