GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007 

Diffusione di dati personali concernenti una attivita' di indagine in
corso presso gli uffici giudiziari di Potenza.
(GU n.63 del 16-3-2007)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista  la  documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a
questa Autorita' a proposito della pubblicazione in questi giorni, da
parte   di   varie   testate   giornalistiche,   di  trascrizioni  di
intercettazioni  disposte  nell'indagine  in  corso presso gli uffici
giudiziari  di  Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo
di  immagini  fotografiche  e  di  altre  notizie,  nonche' per reati
ipotizzati in tema di prostituzione;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali e
l'allegato  codice  di  deontologia  relativo al trattamento dei dati
personali   nell'esercizio   dell'attivita'   giornalistica  (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato A) al Codice);
  Visto  il  provvedimento di carattere generale adottato dal Garante
il  21 giugno  2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di
trascrizioni   di  intercettazioni  telefoniche  rivolte  a  tutti  i
titolari   di   trattamento  in  ambito  giornalistico  (in  Gazzetta
Ufficiale   27 giugno   2006,   n.   147,  pagg.  85-86,  nonche'  in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);
  Ritenuto  di  dover  verificare  in  via  d'urgenza il rispetto dei
principi  richiamati  in  tale provvedimento, stante la necessita' di
intervenire   celermente  a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali  di  persone  lese  dalla  predetta  pubblicazione,  con
particolare riferimento alla loro riservatezza, dignita' ed identita'
personale,   nonche'   al  loro  diritto  alla  protezione  dei  dati
personali;
  Rilevato,  allo  stato  degli  atti,  che  nel quadro della cronaca
giornalistica  su  vicende per le quali e' configurabile un interesse
pubblico  alla  conoscenza  anche  dettagliata  di  fatti, sono state
diffuse   alcune  informazioni  e  notizie,  anche  non  estratte  da
trascrizioni  di  intercettazioni,  eccedendo i limiti del diritto di
cronaca  e  violando,  comunque,  i  diritti e la dignita' di persone
interessate, a prescindere dalla veridicita' di quanto diffuso;
  Rilevato che cio' e' avvenuto:
    riferendo  su  alcuni  fatti  e  condotte  private  che non hanno
interesse pubblico,
oppure,
    pubblicando  notizie,  dettagli  e circostanze eccedenti rispetto
all'essenzialita' dell'informazione,
o, ancora,
    fornendo  particolari  in  violazione  della  tutela  della sfera
sessuale di alcune persone interessate;
  Rilevato  che  tali  violazioni riguardano anche condotte del tutto
private  di  persone  estranee  alla  commissione  di reati, prese in
considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perche':
    tali   persone   sono   semplicemente  menzionate  nel  materiale
documentale di indagine,
oppure,
    hanno reso dichiarazioni all'autorita' giudiziaria; o, ancora,
    potrebbero  assumere  la veste di persone offese o danneggiate da
reati;
  Rilevato  che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di
dati anche in ambito giornalistico quando e' violata la disciplina in
materia   di   protezione  dei  dati  personali,  anche  per  effetto
dell'inosservanza  di  prescrizioni  di questa Autorita' quali quelle
contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del
Codice);
  Ritenuto  di  dover disporre con urgenza e con effetto immediato un
divieto  di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli
editori  titolari  del  trattamento in ambito giornalistico, anche al
fine  di  prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati
che   potrebbero  derivare  dalla  pubblicazione  illecita  di  altre
informazioni e notizie non ancora diffuse;
  Riservata   l'adozione   di   specifiche   decisioni   in   seguito
all'eventuale  ricezione  di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte
di singole persone interessate;
  Dato  atto che la violazione del presente provvedimento costituisce
reato  perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a
due  anni  (art.  170  del  Codice),  ed  e' fonte di responsabilita'
risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
  Rilevata  la  necessita'  di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
nonche'  la  trasmissione  di  copia  del  presente  provvedimento al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di
competenza;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;
  Tutto cio' premesso, il Garante:
    a) ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera c)
e  154,  comma 1,  lettera d) del Codice in materia di protezione dei
dati  personali,  vieta  con effetto immediato a tutti i titolari del
trattamento  in  ambito  giornalistico,  in  relazione  alla  vicenda
oggetto  della  presente  decisione,  di diffondere dati personali in
violazione   del   provvedimento  del  Garante  del  21 giugno  2006,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86,
in  particolare  del  richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e),
allorche':
    si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse
pubblico,
oppure,
    riguardino  notizie,  dettagli  e  circostanze eccedenti rispetto
all'essenzialita' dell'informazione,
o, ancora,
    attengano  a particolari della vita privata delle persone diffusi
in violazione della tutela della loro sfera sessuale;
    b) da'   atto   che  la  violazione  del  presente  provvedimento
costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da
tre   mesi  a  due  anni  (art.  170  del  Codice)  ed  e'  fonte  di
responsabilita' risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
    c) stabilisce  che  ciascuna  violazione  venga  denunciata senza
ritardo  dal Garante alla competente autorita' giudiziaria (art. 154,
comma 1, lettera i), del Codice);
    d) dispone  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche' l'invio di
copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti.
      Roma, 15 marzo 2007
                            Il presidente
                              Pizzetti
                             Il relatore
                               Paissan
                            Il segretario
                             Buttarelli