MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 9 marzo 2007, n. 1 

Prescrizioni   attuative   concernenti   l'applicazione  del  decreto
ministeriale   15 marzo   2005,  modificato  da  ultimo  dal  decreto
8 novembre  2006,  in materia di norme comuni del regime di aiuto per
le colture energetiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(GU n.84 del 11-4-2007)
 
 Vigente al: 11-4-2007  
 

                                  All'AGEA
                                  Area coordinamento
                                  Agli Organismi pagatori:
                                    A.R.T.E.A.
                                    A.G.R.E.A.
                                    A.V.E.P.A.
                                  Organismo  pagatore  della  regione
                                  Lombardia
                                    A.R.B.E.A.
                                    FINPIEMONTE
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al Copagri
                                  All'Assitol
                                  All'Assobiodiesel
                                  All'Assocostieri
                                  All'Unione petrolifera
                                  All'Assopetroliferi
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi

  Il  decreto  ministeriale  15 marzo 2005 ha disciplinato, in ambito
nazionale,  l'applicazione  del  regolamento  (CE) n. 1973/2004 della
Commissione  del  29 dicembre  2004 relativo ai regimi di sostegno di
cui  ai  titoli  IV  e IV  bis  del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio.
  La Commissione dell'Unione europea ha proceduto, con regolamento in
corso  di  pubblicazione,  ad  apportare  talune  modifiche al citato
regolamento (CE) n. 1973/2004, con particolare riguardo al capitolo 8
relativo al regime di aiuto per le colture energetiche.
  In   questo   specifico   ambito  si  rende,  pertanto,  necessario
introdurre  talune  prescrizioni  inerenti  la disciplina applicativa
delle disposizioni regolamentari del succitato capitolo 8, sezioni 2,
7  e  8,  la  cui  entrata  in  vigore e' prevista con decorrenza dal
1° gennaio 2007.
  Il  nuovo  testo  del  capitolo  8  del  citato regolamento (CE) n.
1973/2004 comporta, fra l'altro, le seguenti disposizioni.
  L'art.   24,   relativo   all'utilizzazione  della  materia  prima,
introduce  per  la soia la deroga in ordine al principio generale del
confronto  economico,  tra  prodotto  principale  e prodotti derivati
secondo  il  quale  il  valore  commerciale  del  primo  deve  essere
superiore al valore dei secondi.
  L'art.  33  disciplina  l'impiego  delle materie prime coltivate in
azienda  per  la  produzione  di  energia  da utilizzare nell'azienda
stessa,  consentendo  agli Stati membri una maggiore discrezionalita'
nell'adozione di misure relative ai controlli.
  In  questo  ambito, l'AGEA-Organismo di coordinamento provvede, con
propria  circolare,  ad emanare le misure necessarie atte a garantire
il  rispetto  dell'utilizzo  della  materia prima per usi energetici.
Fino  a  quando  non  saranno adottate nuove disposizioni, le attuali
prescrizioni restano di applicazione.
  L'art.  37  prevede  la facolta' dello Stato membro di esonerare il
«primo  trasformatore»  o  il  «collettore» dall'obbligo del deposito
dell'importo  della  cauzione  pari a 60Euro/ha, a condizione che sia
previsto  un  particolare riconoscimento che includa, tra l'altro, la
disponibilita',  presso  i  soggetti  interessati,  di  un sistema di
registrazione  informatico  delle  operazioni  contabili  o  tecniche
inerenti il regime in questione.
  Tale  particolare  riconoscimento  del  «primo trasformatore» e del
«collettore»    e'   affidato   all'organismo   pagatore   competente
individuato,  in base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da
persona  giuridica, o alla residenza, se la medesima e' costituita da
persona fisica.
  Le   imprese   che  intendono  avvalersi  di  tale  riconoscimento,
presentano  un'apposita  domanda  all'Organismo  pagatore  secondo le
modalita'    ed    i   termini   stabiliti   dall'AGEA-Organismo   di
coordinamento.
  Le  ulteriori  modalita'  tecniche  di  applicazione  relative alla
materia   in  esame  saranno  definite,  uniformemente  su  tutto  il
territorio   nazionale,  con  successivo  provvedimento,  emanato  da
AGEA-Organismo di coordinamento.
  L'elenco  degli  operatori  riconosciuti e' pubblicato nel sito del
SIAN entro il 15 aprile 2007.
  Per  quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si  fa  rinvio  alle  disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in
materia.
  La  presente  circolare sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 marzo 2007
                                               Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1,   foglio n. 273