MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2007 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi verificatisi nella regione Veneto.
(GU n.92 del 20-4-2007)

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   Regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (2000/C28/02);
  Visto   il   paragrafo VII.F,   (punto   196),  degli  Orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013  (2006/C319/01),  in  cui  per  l'indennizzo dei danni alla
produzione  ed  ai  mezzi  di produzione agricola, e' consentito agli
Stati  membri  di  conformare  i  propri  regimi  di  aiuto  ai nuovi
Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;
  Considerato  che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo
n.  102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario
proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;
  Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi
avversi   di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Siccita'  dal  1° giugno  2006  al 31 luglio 2006 nelle province di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
  Ritenuto   di   accogliere   la   proposta   della  regione  Veneto
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che
hanno prodotto i danni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  Belluno, siccita' dal 10 giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze  di  cui  all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nel
territorio  dei  comuni di Arsie', Alano di Piave, Auronzo di Cadore,
Belluno,  Cesiomaggiore,  Comelico Superiore, Feltre, Fonzaso, Lamon,
Lentiai,  Limana,  Mel,  Pedavena,  Ponte  nelle  Alpi,  Quero, Santa
Giustina,  San  Gregorio  nelle  Alpi,  San  Nicolo' di Comelico, San
Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Seren del
Grappa,  Sospirolo,  Sovramonte,  Trichiana,  Vas, limitatamente alle
colture di mais, fagiolo, patata, soia, radicchio, prati;
  Padova, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, bietola,
medicai, soia, prati, erbacee da seme;
  Rovigo, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero  provinciale,  limitatamente  alle  colture  di girasole,
mais, riso, pomodoro, melone, anguria;
  Treviso, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero  provinciale,  limitatamente  alle colture di mais, soia,
girasole, prati;
  Venezia, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero  provinciale,  limitatamente  alle colture di mais, soia,
girasole;
  Verona, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero  provinciale,  limitatamente  alle colture di mais, soia,
girasole, prati;
  Vicenza, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
    provvidenze   di  cui  all'art.  5  comma 2,  lettera a), b), d),
nell'intero  provinciale,  limitatamente alle colture di mais, prati,
soia, girasole.
  L'erogazione  degli  aiuti  e'  subordinata  alla  decisione  della
Commissione  UE  sulle  informazioni  meteorologiche,  notificate  in
conformita'  alla  decisione  della medesima Commissione del 9 giugno
2005, n. C(2005)1622.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2007
                                               Il Ministro: De Castro